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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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Rifiuti – <strong>di</strong>scarica – requisiti – accumulo sis<strong>tema</strong>tico <strong>di</strong> rifiuti – alterazione tendenziale dell’area –requisito <strong>della</strong> protrazione ultrannuale – necessità – esclusione.(rif. norm.: art. 51 d.lgs. n.22/97; art. 256 d.lgs. n.152/06; art. 2 d.lgs. n.36/03)Alla luce <strong>della</strong> def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica contenuta nell’art. 2 lett.g) del d.lgs. n.36/03 e <strong>della</strong> costante<strong>in</strong>terpretazione giurisprudenziale, ai f<strong>in</strong>i <strong>della</strong> configurazione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scarica occorre che si verifich<strong>in</strong>oun accumulo più o meno sis<strong>tema</strong>tico <strong>di</strong> rifiuti nell’area <strong>in</strong> cui vengono versati e l’alterazione, quantomeno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto <strong>della</strong> presenza dei materiali. Non è <strong>in</strong>vece necessarioaccertare che l’accumulo dei rifiuti si sia protratto per oltre un anno, atteso che la def<strong>in</strong>izione normativacitata si riferisce a tale requisito solo per equiparare il deposito temporaneo alla realizzazione <strong>della</strong><strong>di</strong>scarica, allorchè lo stesso si protragga per oltre un anno, ma non <strong>in</strong><strong>di</strong>vidua affatto il requisito temporalecome elemento costitutivo <strong>della</strong> fattispecie <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica.Nella specie la <strong>di</strong>scarica è stata ravvisata <strong>in</strong> un’area <strong>in</strong> cui erano stati ripetutamente depositati, consuccessivo spianamento dell’area stessa, circa 50 mc <strong>di</strong> materiali provenienti da demolizioni e scavi. Ladef<strong>in</strong>izione normativa <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica, contenuta nell’art. 2 lett.g) del d.lgs. n.36/03, ha, per così <strong>di</strong>re,cristallizzato quei requisiti che la <strong>giurisprudenza</strong> aveva da tempo evidenziato <strong>in</strong> modo pressocchècostante.* * * * * *Cass. sez. III pen. 4.3.09 (ud. 29.1.09) n. 9850, ric. RossiRifiuti – deposito temporaneo – requisiti normativi – violazione – reato <strong>di</strong> abbandono e deposito<strong>in</strong>controllato ovvero <strong>di</strong> smaltimento abusivo – sussistenza.(rif. norm.: artt. 6-51 d.lgs. n.22/97; artt. 183-256 d.lgs. n.152/06)Per potersi configurare l’ipotesi del deposito temporaneo dei rifiuti occorre il rispetto delle con<strong>di</strong>zionidettate dalla norma, ed <strong>in</strong> particolare il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo <strong>di</strong> produzionee con l’osservanza dei tempi <strong>di</strong> giacenza, <strong>in</strong> relazione alla natura ed alla quantità dei rifiuti. In mancanza,si configura il reato <strong>di</strong> abbandono e deposito <strong>in</strong>controllato dei rifiuti, ovvero <strong>di</strong> smaltimento illecito deirifiuti stessi.Il deposito temporaneo dei rifiuti, qualora sussistano i requisiti al riguardo richiesti dalla norma, nonrichiede autorizzazione. Il fatto per cui non esiste una sanzione <strong>di</strong>retta per l’ipotesi <strong>di</strong> <strong>in</strong>osservanza deipredetti requisiti non significa che la condotta <strong>in</strong> questo caso non sia punibile, atteso che <strong>in</strong> <strong>di</strong>fetto deirequisiti stessi la fattispecie viene ad essere automaticamente riconducibile a quella dell’abbandono odeposito <strong>in</strong>controllato, ovvero, nel caso <strong>in</strong> cui il raggruppamento avvenga comunque con modalitàor<strong>di</strong>nate, a quella dello stoccaggio, pur sempre soggetto ad autorizzazione preventiva. Nella specie erastato violato il requisito temporale e il ricorrente sai <strong>di</strong>fendeva affermando trattarsi <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong>dell’impresa <strong>in</strong>caricata <strong>di</strong> asportare i rifiuti. Poiché peraltro si era accertato che il ricorrente si eralimitato a qualche telefonata <strong>di</strong> sollecito, si è ritenuto esistente il requisito <strong>della</strong> colpa, sufficiente perl’<strong>in</strong>tegrazione del reato <strong>di</strong> smaltimento abusivo. Si veda anche la sentenza che segue.* * * * * *Cass. sez. III pen. 4.3.09 (ud. 29.1.09) n. 9856, ric. Dell’OnteRifiuti – deposito temporaneo – effettuazione nel luogo <strong>di</strong> produzione – eccezione – rifiuti derivantida manutenzione <strong>di</strong> <strong>in</strong>frastrutture e riutilizzabili – <strong>in</strong>terpretazione estensiva – esclusione.(rif. norm.: artt. 6-51 d.lgs. n.22/97; artt. 183-230-256 d.lgs. n.152/06)

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