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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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caso, hanno l’obbligo <strong>di</strong> controllare che si tratti <strong>di</strong> soggetti autorizzati alle attività <strong>di</strong> recupero osmaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore o il detentore rispondono, atitolo <strong>di</strong> concorso con il soggetto qualificato, nella commissione del reato <strong>in</strong>tegrato dall’illecita attività<strong>di</strong> <strong>gestione</strong>.L'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997 già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione <strong>di</strong> tuttii soggetti "co<strong>in</strong>volti", a qualsiasi titolo, nei ciclo <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> non soltanto dei rifiuti ma anche deglistessi "beni da cui orig<strong>in</strong>ano i rifiuti" e l'art. 178, 3° comma, del d.lgs. n. 152/2006 ha puntualmenteriba<strong>di</strong>to il pr<strong>in</strong>cipio <strong>di</strong> "responsabilizzazione e <strong>di</strong> cooperazione <strong>di</strong> tutti i soggetti co<strong>in</strong>volti nellaproduzione, nella <strong>di</strong>stribuzione, nell'utilizzo e nel consumo <strong>di</strong> beni da cui orig<strong>in</strong>ano i rifiuti". In manierapiù analitica, gli obblighi a carico del produttore o del detentore che affi<strong>di</strong>no i propri rifiuti a terzierano sanciti dall’art. 10 del d.lgs. n. 22/97 ed ora dall’art. 188 del d.lgs. n.152/06. La Cassazione ha<strong>in</strong>vero chiarito che le responsabilità per la corretta <strong>gestione</strong> dei rifiuti si configurano anche a livello <strong>di</strong>semplice istigazione, determ<strong>in</strong>azione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti.Nella specie, sfri<strong>di</strong> e ritagli <strong>di</strong> tessuto e <strong>di</strong> maglia s<strong>in</strong>tetici erano conferiti ad una società nonautorizzata al recupero <strong>di</strong> quella tipologia <strong>di</strong> rifiuti.* * * * * *Cass. sez. III pen. 6.2.08 (ud. 19.12.07) n. 5804, ric. PM <strong>in</strong> proc. GallottiRifiuti – carta o cartone da macero – operazioni <strong>di</strong> cernita e selezione – attività <strong>di</strong> recupero –sussistenza – obbligo <strong>di</strong> autorizzazione - sussistenza.(rif. norm.: artt. 181-183-256 d.lgs. n.152/06; DM Ambiente 5.2.98)Le operazioni <strong>di</strong> cernita e selezione <strong>della</strong> carta o cartone da macero poste <strong>in</strong> essere dalle impresefornitrici <strong>di</strong> una cartiera devono <strong>in</strong>quadrarsi tra quelle <strong>di</strong> recupero dei rifiuti e, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, sono soggettealla relativa <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a anche se, <strong>in</strong> ipotesi, riferibili a materie prime secondarie che vengono poiutilizzate dalla cartiera. La <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> dei rifiuti non si applica comunque allematerie prime secondarie a con<strong>di</strong>zione “che il detentore non se ne <strong>di</strong>sfi o non abbia deciso o nonabbia l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sfarsene” e questo requisito non ricorre per l’attività delle imprese fornitrici <strong>di</strong>una cartiera, a seguito <strong>della</strong> quale la carta da macero viene immessa nel ciclo produttivo <strong>della</strong>cartiera.L’art. 183 lett.h) del d.lgs. n.152/06 <strong>in</strong><strong>di</strong>ca la cernita e la selezione tra le operazioni recupero dei rifiuti edunque, anche se da tali operazioni orig<strong>in</strong>a un materiale utilizzabile come materia prima secondaria, leoperazioni stesse sono soggette alla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti. La Cassazione ha già precisato che alf<strong>in</strong>e <strong>di</strong> qualificare una sostanza come materia prima secondaria ai sensi degli artt. 181 e 183 del d.lgs.n.152/06 occorre fare riferimento, <strong>in</strong> attesa dell’emanazione dei previsti decreti m<strong>in</strong>isteriali, al DM5.2.98 per i rifiuti non pericolosi e al DM 12.6.02 n.161 per i rifiuti pericolosi (Cass., III, 21.12.06,Palla<strong>di</strong>no). E il primo dei predetti decreti fa rientrare nella categoria dei rifiuti carta, cartone da maceroe sostanze simili, prevedendo poi la possibilità del riutilizzo <strong>di</strong>retto <strong>in</strong> cartiere.* * * * * *Cass. sez. III pen. 4.2.08 (ud. 19.12.07) n. 5312, ric. Aragona

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