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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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ifiuti (<strong>in</strong> una qualunque delle forme possibili) è una contravvenzione, per cui è punita <strong>in</strong><strong>di</strong>fferentementea titolo <strong>di</strong> dolo o colpa. E nella specie è stato giu<strong>di</strong>cato <strong>in</strong> colpa il legale rappresentante <strong>di</strong> un’impresae<strong>di</strong>le produttrice <strong>di</strong> rifiuti, tenuto a vigilare aff<strong>in</strong>chè i propri <strong>di</strong>pendenti o altri sottoposti o delegatiosservassero le norme <strong>di</strong> legge <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> un deposito <strong>in</strong>controllato <strong>in</strong> assenza delleprescritte autorizzazioni. E’ stata pertanto giu<strong>di</strong>cata <strong>in</strong>fondata l’allegazione <strong>di</strong>fensiva, secondo la quale,poiché l’imputato aveva dato <strong>di</strong>sposizioni aff<strong>in</strong>chè i residui d’asfalto fossero riutilizzati nella costruzione<strong>di</strong> una nuova strada, egli non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile <strong>della</strong> <strong>di</strong>versa determ<strong>in</strong>azionedel capo cantiere, il quale aveva fatto realizzare un deposito <strong>in</strong>controllato <strong>di</strong> blocchi d’asfalto.* * * * * *Cass. sez. III pen. 7.11.08 (ud. 30.9.08) n. 41848, ric. Di CarlantonioRifiuti – abbandono <strong>in</strong>controllato – reato commissivo eventualmente permanente.(rif. norm.: art. 51; art. 256 d.lgs. n.152/06)Il reato <strong>di</strong> abbandono <strong>di</strong> rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuri<strong>di</strong>cità cessacon l’ultimo abusivo conferimento <strong>di</strong> rifiuti, dal quale prende a decorrere il term<strong>in</strong>e <strong>di</strong> prescrizione delreato stesso.In term<strong>in</strong>i, Cass., III, 7.2.08, Sarra ed altro. Nella specie i rifiuti erano stati accumulati nell’area dellostabilimento prima che lo stesso venisse <strong>di</strong>smesso e non erano stati accertati ulteriori successivisversamenti. La Corte ha correttamente ritenuto non pert<strong>in</strong>ente il <strong>di</strong>verso orientamento dei giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>merito, i quali non avevano ritenuto predscritto il reato <strong>in</strong> base alla considerazione che si trattasse <strong>di</strong>reato permanente (per il quale la prescrizione non com<strong>in</strong>cia a decorrere f<strong>in</strong>tantoché non cessa lapermanenza) per cui l’imputato, che aveva il controllo dell’area <strong>in</strong> cui erano stati abbandonati i rifiuti,avrebbe potuto <strong>in</strong>tervenire per rimuovere la situazione <strong>di</strong> illiceità perdurante. Il reato <strong>di</strong> abbandono <strong>di</strong>rifiuti permane eventualmente solo nei casi <strong>in</strong> cui l’abbandono si protragga nel tempo, sulla base <strong>di</strong>plurimi sversamenti.* * * * * *Cass. sez. III pen. 9.12.08 (ud. 30.9.08) n. 45447, ric. D’AngeloRifiuti – deposito temporaneo – luogo <strong>di</strong> produzione – area funzionalmente collegata al luogo <strong>di</strong>produzione – rilevanza – sussistenza.(rif. norm.: art. 183 d.lgs. n.152/06)Rifiuti – deposito temporaneo – cadenze <strong>di</strong> asporto dei rifiuti – limite temporale o limitequantitativo – possibilità <strong>di</strong> scelta del produttore – sussistenza.(rif. norm.: art. 183 d.lgs. n.152/06)Il luogo <strong>di</strong> produzione dei rifiuti, rilevante ai f<strong>in</strong>i <strong>della</strong> nozione <strong>di</strong> deposito temporaneo, non è solo quello<strong>in</strong> cui i rifiuti sono prodotti, ma anche quello nella <strong>di</strong>sponibilità dell’impresa produttrice nel quale glistessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello <strong>di</strong> produzione.Il produttore può decidere <strong>di</strong> conservare i rifiuti <strong>in</strong> deposito per tre mesi <strong>in</strong> qualsiasi quantità, prima <strong>di</strong>avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temprale, oppure può scegliere <strong>di</strong>conservare i rifiuti <strong>in</strong> deposito per un anno, purchè la quantità non raggiunga i venti metri cubi, <strong>in</strong>applicazione del limite quantitativo.

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