ifiuti (<strong>in</strong> una qualunque delle forme possibili) è una contravvenzione, per cui è punita <strong>in</strong><strong>di</strong>fferentementea titolo <strong>di</strong> dolo o colpa. E nella specie è stato giu<strong>di</strong>cato <strong>in</strong> colpa il legale rappresentante <strong>di</strong> un’impresae<strong>di</strong>le produttrice <strong>di</strong> rifiuti, tenuto a vigilare aff<strong>in</strong>chè i propri <strong>di</strong>pendenti o altri sottoposti o delegatiosservassero le norme <strong>di</strong> legge <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> un deposito <strong>in</strong>controllato <strong>in</strong> assenza delleprescritte autorizzazioni. E’ stata pertanto giu<strong>di</strong>cata <strong>in</strong>fondata l’allegazione <strong>di</strong>fensiva, secondo la quale,poiché l’imputato aveva dato <strong>di</strong>sposizioni aff<strong>in</strong>chè i residui d’asfalto fossero riutilizzati nella costruzione<strong>di</strong> una nuova strada, egli non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile <strong>della</strong> <strong>di</strong>versa determ<strong>in</strong>azionedel capo cantiere, il quale aveva fatto realizzare un deposito <strong>in</strong>controllato <strong>di</strong> blocchi d’asfalto.* * * * * *Cass. sez. III pen. 7.11.08 (ud. 30.9.08) n. 41848, ric. Di CarlantonioRifiuti – abbandono <strong>in</strong>controllato – reato commissivo eventualmente permanente.(rif. norm.: art. 51; art. 256 d.lgs. n.152/06)Il reato <strong>di</strong> abbandono <strong>di</strong> rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuri<strong>di</strong>cità cessacon l’ultimo abusivo conferimento <strong>di</strong> rifiuti, dal quale prende a decorrere il term<strong>in</strong>e <strong>di</strong> prescrizione delreato stesso.In term<strong>in</strong>i, Cass., III, 7.2.08, Sarra ed altro. Nella specie i rifiuti erano stati accumulati nell’area dellostabilimento prima che lo stesso venisse <strong>di</strong>smesso e non erano stati accertati ulteriori successivisversamenti. La Corte ha correttamente ritenuto non pert<strong>in</strong>ente il <strong>di</strong>verso orientamento dei giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>merito, i quali non avevano ritenuto predscritto il reato <strong>in</strong> base alla considerazione che si trattasse <strong>di</strong>reato permanente (per il quale la prescrizione non com<strong>in</strong>cia a decorrere f<strong>in</strong>tantoché non cessa lapermanenza) per cui l’imputato, che aveva il controllo dell’area <strong>in</strong> cui erano stati abbandonati i rifiuti,avrebbe potuto <strong>in</strong>tervenire per rimuovere la situazione <strong>di</strong> illiceità perdurante. Il reato <strong>di</strong> abbandono <strong>di</strong>rifiuti permane eventualmente solo nei casi <strong>in</strong> cui l’abbandono si protragga nel tempo, sulla base <strong>di</strong>plurimi sversamenti.* * * * * *Cass. sez. III pen. 9.12.08 (ud. 30.9.08) n. 45447, ric. D’AngeloRifiuti – deposito temporaneo – luogo <strong>di</strong> produzione – area funzionalmente collegata al luogo <strong>di</strong>produzione – rilevanza – sussistenza.(rif. norm.: art. 183 d.lgs. n.152/06)Rifiuti – deposito temporaneo – cadenze <strong>di</strong> asporto dei rifiuti – limite temporale o limitequantitativo – possibilità <strong>di</strong> scelta del produttore – sussistenza.(rif. norm.: art. 183 d.lgs. n.152/06)Il luogo <strong>di</strong> produzione dei rifiuti, rilevante ai f<strong>in</strong>i <strong>della</strong> nozione <strong>di</strong> deposito temporaneo, non è solo quello<strong>in</strong> cui i rifiuti sono prodotti, ma anche quello nella <strong>di</strong>sponibilità dell’impresa produttrice nel quale glistessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato a quello <strong>di</strong> produzione.Il produttore può decidere <strong>di</strong> conservare i rifiuti <strong>in</strong> deposito per tre mesi <strong>in</strong> qualsiasi quantità, prima <strong>di</strong>avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temprale, oppure può scegliere <strong>di</strong>conservare i rifiuti <strong>in</strong> deposito per un anno, purchè la quantità non raggiunga i venti metri cubi, <strong>in</strong>applicazione del limite quantitativo.
Nel senso <strong>della</strong> prima massima si veda anche Cass., III, 11.7.07, n.35622, Pili, che ha ritenuto rientrassenel luogo <strong>di</strong> produzione un terreno non rec<strong>in</strong>tato <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> terzi, a<strong>di</strong>acente al terreno i cui eraubicato lo stabilimento che produceva i rifiuti. La fattispecie <strong>di</strong> cui alla sentenza <strong>in</strong> commentoconcerneva il deposito temporaneo effettuato, all’<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> un’area oggetto <strong>di</strong> lottizzazione, <strong>in</strong> una zonagià costruita, a<strong>di</strong>acente a quella <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> costruzione, nella quale si producevano i rifiuti. Quanto allaseconda massima si veda Cass., III, 14.3.07, n.15997, Storace.* * * * * *Cass. sez. III pen. 22.12.08 (ud. 21.11.08) n. 47446, ric. Tar<strong>di</strong>oRifiuti – <strong>di</strong>scarica – presupposti – <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione – accumulo ripetuto <strong>di</strong> rifiuti – degrado dell’area.(rif. norm.: artt. 6-51d.lgs. n.22/97; artt. 183-256 d.lgs. n.152/06)Per la configurabilità <strong>della</strong> <strong>di</strong>scarica non autorizzata <strong>di</strong> rifiuti sono necessari sia una condotta, ripetuta neltempo, <strong>di</strong> accumulo <strong>di</strong> rifiuti <strong>in</strong> un’area sia il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazionepermanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente <strong>in</strong>tegrato nel caso <strong>in</strong> cui sia consistente laquantità dei rifiuti depositati.La def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett.g) del d.lgs. 13 gennaio 2003 n.36, cheha dato attuazione alla <strong>di</strong>rettiva comunitaria n.31 del 26 aprile 1999 sulle <strong>di</strong>scariche <strong>di</strong> rifiuti. Ladef<strong>in</strong>izione normativa conferma nella sostanza l’elaborazione giurisprudenziale del<strong>in</strong>eatasi nel corsodegli anni, che è stata sufficientemente chiara nell’<strong>in</strong><strong>di</strong>care i requisiti necessari per l’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong>una <strong>di</strong>scarica. Devono <strong>in</strong><strong>di</strong>viduarsi come presupposti necessari al riguardo l’esistenza <strong>di</strong> plurimi atti <strong>di</strong>abbandono dei rifiuti, ripetuti nel tempo <strong>in</strong> modo cont<strong>in</strong>uativo, il carattere <strong>di</strong> def<strong>in</strong>itività e non <strong>di</strong>temporaneità dell’abbandono, e l’<strong>in</strong>tervenuta mo<strong>di</strong>ficazione, anche se <strong>in</strong> modo non irreversibile, dellostato dei luoghi, alla stregua dell’estensione <strong>della</strong> superficie occupata dai rifiuti e delle caratteristichedei rifiuti stessi. Nel caso <strong>di</strong> specie il sito <strong>di</strong> deposito era costituito da una buca larga e profonda creataper ricevere i rifiuti, l’accumulo era imponente e il deposito, che veniva ridotto con la combustione deirifiuti, risaliva nel tempo, così da creare il degrado dell’area. Nello steso senso, <strong>di</strong> recente, Cass., III,6.11.08, n.41351, Fulgori.* * * * * *Cass. sez. III pen. 15.12.08 (ud. 30.9.08) n. 46072, ric. Sarac<strong>in</strong>oRifiuti – <strong>di</strong>scarica – proprietario del terreno – responsabilità – consapevolezza <strong>della</strong> <strong>di</strong>scarica –sufficienza – esclusione – obbligo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l’evento – sussistenza – esclusione -compartecipazione attiva - necessità.(rif. norm.: artt. 6-51d.lgs. n.22/97; artt. 183-256 d.lgs. n.152/06; art. 40 cod. pen.)Il proprietario <strong>di</strong> un terreno abbandonato nel quale terzi deposit<strong>in</strong>o ripetutamente rifiuti, così come coluiche subentra nella proprietà <strong>di</strong> un terreno a<strong>di</strong>bito a <strong>di</strong>scarica, non risponde dei reati <strong>di</strong> realizzazione e<strong>gestione</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>scarica non autorizzata, anche <strong>in</strong> caso <strong>di</strong> mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, acon<strong>di</strong>zione che non compia atti <strong>di</strong> <strong>gestione</strong> o movimentazione dei rifiuti, atteso che tale responsabilitàsussiste solo <strong>in</strong> presenza <strong>di</strong> un obbligo giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re la realizzazione o il mantenimentodell'eventolesivo.Nessun obbligo giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> controllo può ravvisarsi a carico del proprietario <strong>in</strong> relazione a rifiuti gestitie smaltiti da altri. Il proprietario non ha <strong>in</strong>fatti un obbligo giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> rec<strong>in</strong>tare il terreno, né <strong>di</strong>scongiurare la «desertificazione» del terreno stesso, poiché sul proprietario <strong>in</strong> quanto tale non grava