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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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(rif. norm.: art. 14 L. n.178/02; art. 183 d.lgs. n.152/06)In tanto è ravvisabile un sottoprodotto, come tale sottratto alla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti, <strong>in</strong> quanto ilriutilizzo <strong>di</strong> un bene, <strong>di</strong> un materiale o <strong>di</strong> una materia prima sia non solo eventuale, ma certo, senza previatrasformazione. Tale non è il caso degli sfri<strong>di</strong> <strong>di</strong> poliuterano espanso, ottenuti dalla sagomatura <strong>di</strong> pezzilavorati nell’<strong>in</strong>dustria dell’arredamento, che risult<strong>in</strong>o ceduti non ad un soggetto abilitato all’utilizzo <strong>in</strong>proprio del materiale ma ad un <strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ario; la certezza dell’utilizzazione deve risultare da puntualiverifiche e da attestazioni dei soggetti <strong>in</strong>teressati alla cessione e al riutilizzo.Muovendo dalle affermazioni <strong>della</strong> Corte <strong>di</strong> Giustizia circa la specificazione <strong>della</strong> nozione <strong>di</strong> rifiuto (v.sez.II, 11.11.04, C-457/02) la Cassazione ha puntualizzato l’esigenza <strong>della</strong> tracciabilità assoluta delmateriale ed ha del<strong>in</strong>eato un onere <strong>della</strong> prova dell’effettiva riutilizzazione senza trasformazioni <strong>in</strong> capoa colui che deduca la configurabilità <strong>della</strong> nozione <strong>di</strong> sottoprodotto piuttosto che <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> rifiuto.* * * * * *Cass., sez. III pen., 23.4.10 (ud. 3.3.10) n. 15680, Abbat<strong>in</strong>oOnere <strong>della</strong> prova <strong>della</strong> sussistenza del deposito temporaneo(rif. norm.: artt.6-50-51 d.lgs. n.22/97; artt. 183-255-256 d.lgs. n.152/06)L’onere <strong>della</strong> prova <strong>in</strong> or<strong>di</strong>ne alla sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni fissate dalla legge per la liceità deldeposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti, <strong>in</strong> considerazione <strong>della</strong> natura eccezionale ederogatoria del deposito temporaneo rispetto alla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a or<strong>di</strong>naria.Nella specie non ricorrevano le con<strong>di</strong>zioni per configurare un deposito temporaneo, posto che non erastato osservato il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> miscelazione e che non tutti i rifiuti raccolti (materiali provenienti dademolizioni, rottami ferrosi e plastica) provenivano dagli scavi <strong>in</strong> loco. E’stato pertanto configurato undeposito <strong>in</strong>controllato <strong>di</strong> rifiuti, sanzionato penalmente.* * * * * *Cass., sez. III pen. 20.4.10 (ud. 11.2.10) n. 15105, Broccher ed altroOnere del terzo proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato <strong>di</strong> rifiuti(rif. norm.: art. 259 d.lgs. n.152/06; art. 240 cod. pen.)Il terzo proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato <strong>di</strong> rifiuti, al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> evitare laconfisca obbligatoria del mezzo, prevista per il reato <strong>di</strong> traffico illecito <strong>di</strong> rifiuti, ha l’onere <strong>di</strong> provare lasua buona fede, e cioè che l’uso illecito del mezzo non gli era noto e che non è collegabile ad un suocomportamento negligente.La sentenza riba<strong>di</strong>sce l’assunto per cui la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiut<strong>in</strong>on si giustifica per la pericolosità <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca <strong>della</strong> cosa, ma per la funzione general-preventiva e<strong>di</strong>ssuasiva attribuitale dal legislatore (così Cass. 11.3.09, n.10710). Ne consegue che il veicolo non varestituito neppure se successivamente alla commissione del reato è stata conseguita l’autorizzazione altrasporto ed il terzo proprietario per ottenere la restituzione del veicolo ha l’onere <strong>di</strong> provare <strong>di</strong> essereestraneo al reato e <strong>di</strong> non aver posto <strong>in</strong> essere neppure una condotta negligente (così Cass.12.12.08n.46012; Cass. 30.1.08 n.4746).

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