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Rassegna di massime della giurisprudenza in tema di gestione di ...

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(rif. norm.: artt. 51-53 bis d.lgs. n.22/97; artt. 416-640 cod. pen.)Il reato <strong>di</strong> associazione a del<strong>in</strong>quere f<strong>in</strong>alizzata allo smaltimento illegale dei rifiuti postula l’esistenza <strong>di</strong>un’organizzazione che non esaurisce la propria rilevanza nella commissione dei s<strong>in</strong>goli reati f<strong>in</strong>e maperpetua nel tempo la sua esistenza, quale stabile apparato organizzativo idoneo ad essere nuovamenteutilizzato per la commissione dei reati scopo; il reato concorre con quello concretato dall’attivazione e<strong>gestione</strong> <strong>di</strong> un imponente traffico <strong>di</strong> rifiuti, con quelli <strong>in</strong>tegrati dai s<strong>in</strong>goli smaltimenti non autorizzati econ quello <strong>di</strong> truffa, concretato dalla realizzazione <strong>di</strong> artifici e raggiri consistenti nel far apparire, ancheattraverso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> falsi certificati <strong>di</strong> analisi e falsi formulari <strong>di</strong> trasporto, apparentementerispettate le procedure <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti (<strong>in</strong> realtà smaltiti illegalmente) con il conseguimento <strong>di</strong>profitti <strong>in</strong>debiti, rappresentati dai corrispettivi pagati dai produttori dei rifiuti a fronte <strong>di</strong> spese <strong>di</strong>smaltimento <strong>in</strong> effetti non sostenute.La sentenza conclude un lungo proce<strong>di</strong>mento avente ad oggetto l’attività <strong>di</strong> un’organizzazione crim<strong>in</strong>alevolta a realizzare illeciti smaltimenti <strong>di</strong> rifiuti nel territorio campano. Le considerazioni <strong>della</strong> Corte sonocon<strong>di</strong>visibili <strong>in</strong> quanto riba<strong>di</strong>scono concetti tra<strong>di</strong>zionalmente espressi dalla <strong>giurisprudenza</strong> <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong>concorso tra il reato associativo e i cd. reati-f<strong>in</strong>e, cioè quelli che rappresentano lo scopo dell’attivitàdell’organizzazione. Tra tali reati assume prem<strong>in</strong>ente rilievo anche il reato <strong>di</strong> truffa (<strong>in</strong> danno deiproduttori dei rifiuti, siano essi privati o pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni) consistente nel conseguire profitti<strong>in</strong>debiti facendo figurare modalità <strong>di</strong> smaltimento apparentemente regolari mentre i rifiuti sono <strong>in</strong> effettismaltiti illegalmente e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> con spese esigue.* * * * * *Cass. sez. III pen. 12.9.08 (ud. 10.7.08) n. 35235, ric. CioffiRifiuti – sottoprodotto – nozione – d.lgs. n.4/2008 – presupposti – <strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione.(rif. norm.: art. 183 d.lgs. n.152/06)Con il decreto correttivo n.4/2008 il legislatore ha apportato talune mo<strong>di</strong>fiche alla nozione <strong>di</strong>sottoprodotto, elim<strong>in</strong>ando <strong>in</strong>nanzi tutto quelli che erano classificati sottoprodotti ex lege. In particolare siè stabilito che per poter essere considerati sottoprodotti i residui devono essere orig<strong>in</strong>ati da un processonon <strong>di</strong>rettamente dest<strong>in</strong>ato alla loro produzione, si è riba<strong>di</strong>ta la certezza del riutilizzo ma si è precisatoche il reimpiego deve essere certo s<strong>in</strong> dalla fase <strong>della</strong> produzione, deve essere <strong>in</strong>tegrale e deve avvenire<strong>di</strong>rettamente nel corso del processo <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> utilizzazione preventivamente <strong>in</strong><strong>di</strong>viduato odef<strong>in</strong>ito. Si è riba<strong>di</strong>ta l’assenza <strong>di</strong> trattamenti prelim<strong>in</strong>ari e la corrispondenza agli standards merceologicied alle norme <strong>di</strong> sicurezza ambientali ma si è aggiunto che i sottoprodotti devono avere un valoreeconomico <strong>di</strong> mercato.La sentenza si sofferma sui requisiti che devono sussistere aff<strong>in</strong>chè un materiale sia qualificabile comesottoprodotto (e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> escluso dalla <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a <strong>in</strong> <strong>tema</strong> <strong>di</strong> rifiuti) e non <strong>in</strong>vece come scarto e dunquecome rifiuto. In questo senso il decreto correttivo n.4/2008 ha avuto il pregio <strong>di</strong> riportare la nozione <strong>in</strong>l<strong>in</strong>ea con il dettato comunitario. E’ importante ricordare che la sentenza ha sottol<strong>in</strong>eato che il vantaggioeconomico ritraibile dalla cessione del materiale fornisce un elevato grado <strong>di</strong> probabilità <strong>di</strong> riutilizzo delresiduo e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> ri<strong>di</strong>mensiona drasticamente le stesse ragioni logiche e giuri<strong>di</strong>che che giustificanol’applicazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a sui rifiuti. Il requisito del vantaggio economico deve peraltronecessariamente coesistere con gli altri richiesti dalla legge.• * * * * * *TAR Abruzzi. sez. I. Pescara 4.7.08) n. 664, ric. Maturo

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