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Istruzioni - Corriere della Sera

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<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Quadro D Modello 7304 per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi,livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi),compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;5 per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero;6 per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industrialie di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campoindustriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito(ad es. eredi e legatari dell’autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistatoa titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;7 per i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;8 per i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente odall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (tra cui rientra la c.d. indennitàdi rinuncia percepita per la mancata assunzione dal personale avviato al lavoro aisensi <strong>della</strong> L. 2 aprile 1968, n. 482);ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidatio affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, perprestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell’artista oprofessionista.• a colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2000.Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2, i corrispettivi lordi devono essere indicati alnetto dell’Invim; se è stato indicato il codice 5 deve essere indicato l’ammontare netto assoggettatoad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2000 o, in caso di difformità deiperiodi d’imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano;se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione quest’ultimo nondeve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d’estimo oin base a criteri similari, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Statoestero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’impostaper le imposte pagate all’estero secondo i criteri stabiliti dall’art. 15 del Tuir. Se il redditoderivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta suiredditi nel Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all’impostanello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzionedi spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.Se è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell’interamisura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiararel’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;• a colonna 3 le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti daicodici 1, 2, 3, 7 e 8. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennitàdi rinuncia.Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo di acquistoo dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare,per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili,se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle citate operazioni, siassume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisitia titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto delvalore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta lespese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anchese già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione <strong>della</strong> dichiarazionedegli altri importi nei periodi d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione;ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare a colonna 3 non possono superare in ogni casoi relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delleoperazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospettoindicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7 e 8, per ognunadelle operazioni eseguite l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerentia ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibitoo trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, su richiesta di quest’ultimo.• a colonna 4 l’importo delle ritenute di acconto.25

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