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Istruzioni - Corriere della Sera

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<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Appendice Modello 730tanze e da esibire o trasmettere a richiesta degliUffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestarela necessità per il contribuente o per i familiaria carico, e la causa per la quale è stataacquistata la protesi;• per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relativefatture, ricevute o quietanze, occorreacquisire e conservare anche una certificazionedel medico curante che attesti che quelsussidio tecnico e informatico è volto a facilitarel’autosufficienza e la possibilità di integrazionedel soggetto riconosciuto portatoredi handicap ai sensi dell’art. 3 <strong>della</strong> L. n.104 del 1992.Si ricorda, che non è possibile utilizzare l’autocertificazionein casi diversi da quelli sopra indicatineanche per motivi di tutela <strong>della</strong> riservatezza,tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpefdelle spese sanitarie sostenute nell’interessedelle persone fiscalmente a carico, il documentocomprovante queste spese può essere indifferentementeintestato al soggetto per le quali sono statesostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmentea carico.Spese mediche all’esteroLe spese mediche sostenute all’estero sono soggetteallo stesso regime di quelle analoghe sostenutein Italia; anche per queste deve essereconservata a cura del dichiarante la documentazionedebitamente quietanzata.Si ricorda che le spese relative al trasferimento eal soggiorno all’estero sia pure per motivi di salutenon possono essere computate tra quelle chedanno diritto alla detrazione in quanto non sonospese sanitarie.Se la documentazione sanitaria è in lingua originale,va corredata da una traduzione in italiano;in particolare, se la documentazione è redatta ininglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzionepuò essere eseguita a cura del contribuentee da lui sottoscritta; se è redatta in una linguadiversa da quelle indicate va corredata da unatraduzione giurata.Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valled’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessariala traduzione se la documentazione è scritta,rispettivamente, in francese o in tedesco.■ Stipendi e pensioni prodotti all’esteroVanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditiassimilati percepiti da contribuenti residenti inItalia:• prodotti in un paese estero con il quale nonesiste convenzione contro le doppie imposizioni;• prodotti in un paese estero con il quale esisteconvenzione contro le doppie imposizioni inbase alla quale tali redditi devono essere assoggettatia tassazione sia in Italia sia nelloStato estero;• prodotti in un paese estero con il quale esisteconvenzione contro le doppie imposizioni inbase alla quale tali redditi devono essere assoggettatia tassazione esclusivamente in Italia.Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuenteha diritto al credito per le imposte pagate all’esteroa titolo definitivo, ai sensi dell’art. 15 del Tuir.Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hannosubito un prelievo fiscale anche nello Stato esterodi erogazione, il contribuente, residente nel nostroPaese, non ha diritto al credito d’imposta, ma alrimborso delle imposte pagate nello Stato estero.ll rimborso va chiesto all’autorità estera competentein base alle procedure da questa stabilite.Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalitàdi tassazione che riguardano gli stipendi ele pensioni percepiti da contribuenti residenti inItalia.Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresinell’elenco o provenienti da altri paesi è necessarioconsultare le singole convenzioni.1. StipendiPer quanto riguarda gli stipendi pagati da un datoredi lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni(ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio,Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzerae Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusivain Italia quando esistono contemporaneamentele seguenti condizioni:• il lavoratore residente in Italia presta la sua attivitànel Paese estero per meno di 183 giorni;• le remunerazioni sono pagate da un datoredi lavoro residente in Italia;• I’onere non è sostenuto da una stabile organizzazioneo base fissa che il datore di lavoroha nell’altro Stato.2. PensioniSono pensioni estere quelle corrisposte da un entepubblico o privato di uno Stato estero a seguitodel lavoro prestato e percepite da un residentein Italia. Con alcuni Paesi sono in vigoreConvenzioni contro le doppie imposizioni sulreddito, in base alle quali le pensioni di fonteestera sono tassate in modo diverso, a secondache si tratti di pensioni pubbliche o di pensioniprivate.Sono pensioni pubbliche quelle pagate da unoStato o da una sua suddivisione politica o amministrativao da un ente locale. In linea generale talipensioni sono imponibili soltanto nello Stato dacui provengono.Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istitutiod organismi previdenziali dei Paesi esteri prepostiall’erogazione del trattamento pensionistico.In linea generale tali pensioni sono imponibili soltantonel paese di residenza del beneficiario. Più inparticolare, in base alle vigenti convenzioni controle doppie imposizioni, le pensioni erogate ad uncontribuente residente in Italia da enti pubblici e privatisituati nei seguenti Paesi sono così assoggettatea tassazione:• Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti- VenezuelaLe pensioni pubbliche sono assoggettate atassazione solo in Italia se il contribuente hala nazionalità italiana.Le pensioni private sono assoggettate a tassazionesolo in Italia;• Belgio - GermaniaLe pensioni pubbliche sono assoggettate atassazione solo in Italia se il contribuente hala nazionalità italiana e non anche quellaestera. Se il contribuente ha anche la nazionalitàestera la pensione viene tassata solo intale Paese.Le pensioni private sono assoggettate a tassazionesolo in Italia;• AustraliaSia le pensioni pubbliche sia le pensioni privatesono assoggettate a tassazione solo inItalia;• CanadaSia le pensioni pubbliche sia quelle privatesono assoggettate a tassazione solo in Italiase l’ammontare non supera il più elevato deiseguenti importi: 10.000 dollari canadesi o12.000.000 di lire, pari a euro 6.197,48.Se viene superato tale limite le pensioni sonotassabili sia in Italia sia in Canada e in Italiaspetta il credito per l’imposta pagata in Canadain via definitiva;• SvizzeraLe pensioni pubbliche sono tassate solo inSvizzera se il contribuente possiede la nazionalitàsvizzera. Se il contribuente non possiedela nazionalità svizzera le pensioni pubblichesono tassate solo in Italia. Le pensioni privatesono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposteda parte dell’Assicurazione Svizzeraper la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS)non devono essere dichiarate in Italia in quantoassoggettate a ritenuta alla fonte a titolo diimposta.3. Borse di studioDevono essere dichiarate le borse di studio percepiteda contribuenti residenti in Italia, a meno chenon sia prevista una esenzione specifica, quale adesempio quella stabilita per le borse di studio corrispostedalle Università ed Istituti di istruzione universitaria(L. 30 novembre 1989, n. 398).La regola <strong>della</strong> tassazione in Italia si applica generalmenteanche sulla base delle Convenzioniper evitare le doppie imposizioni sui redditi. Adesempio, con la Francia, la Germania, il RegnoUnito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuenteresidente in Italia soggiorna per motivi distudio in uno degli Stati esteri considerati ed èpagato da un soggetto residente nel nostro Paese,è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsadi studio è pagata da un soggetto residentenello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo puòtassare il reddito ma il contribuente deve dichiararloanche in Italia e chiedere il credito per l’impostapagata all’estero.■ Tabella Codici RegioneRegioneCodiceAbruzzo 01Basilicata 02Bolzano 03Calabria 04Campania 05Emilia Romagna 06Friuli Venezia Giulia 07Lazio 08Liguria 09Lombardia 10Marche 11Molise 12Piemonte 13Puglia 14Sardegna 15Sicilia 16Toscana 17Trento 18Umbria 19Valle d’Aosta 20Veneto 21■ Terreni adibiti a colture in serra oalla funghicolturaL’attività di funghicoltura è considerata agricola sevengono rispettati i limiti di cui all’art. 29, comma2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicaleed agrario delle superfici adibite allafunghicoltura, in mancanza <strong>della</strong> corrispondentequalità nel quadro di qualificazione catastale, sonodeterminati mediante l’applicazione <strong>della</strong> tariffad’estimo più alta in vigore nella provincia doveè situato il terreno.52

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