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Istruzioni - Corriere della Sera

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<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Appendice Modello 730detrazione del 41 per cento o del 36 per centoper le spese sostenute per interventi finalizzati allaeliminazione delle barriere architettoniche (rigoE28, E29 e E30);• spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitarel’autosufficienza e le possibilità d’integrazionedei portatori di handicap riconosciutitali ai sensi dell’art. 3 <strong>della</strong> L. n. 104del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenuteper l’acquisto di un fax, un modem, uncomputer o un sussidio telematico (rigo E3);• spese per i mezzi necessari alla locomozionedi portatori di handicap con ridotte o impeditecapacità motorie per le quali spetta la detrazionesull’intero importo (rigo E4). Sono talile spese sostenute per l’acquisto di motoveicolie autoveicoli di cui, rispettivamente,agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54,comma 1, lett. a), c) ed f) del D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285, anche se prodotti in serie eadattati in funzione delle suddette limitazionipermanenti delle capacità motorie.Si tratta per i motoveicoli di:– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinatial trasporto di persone, capaci di contenereal massimo quattro posti compreso quello delconducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria(lett. b) - art. 53);– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli atre ruote destinati al trasporto di persone e cose,capaci di contenere al massimo quattroposti compreso quello del conducente (lett. c)- art. 53);– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a treruote destinati al trasporto di determinate coseo di persone in particolari condizioni e caratterizzatidall’essere muniti permanentementedi speciali attrezzature relative a tale scopo(lett. f) - art. 53).Per gli autoveicoli si tratta di:– autovetture: veicoli destinati al trasporto dipersone, aventi al massimo nove posti compresoquello del conducente (art. 54, lett. a));– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoliaventi una massa complessiva a pieno cariconon superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazioneelettrica o a batteria, destinati al trasporto dipersone e di cose e capaci di contenere almassimo nove posti compreso quello del conducente(art. 54, lett. c));– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinatial trasporto di determinate cose o dipersone in particolari condizioni, caratterizzatidall’essere muniti permanentemente dispeciali attrezzature relative a tale scopo (art.54, lett. f)).Attenzione: dal 2000 tra i mezzi necessari per lalocomozione sono compresi anche gli autoveicolinon adattati destinati alla locomozione dei nonvedenti e dei sordomuti.Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anchequelli dotati di cambio automatico di serie,purché prescritto dalla commissione medica localedi cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285.Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia alsistema di guida che alla struttura <strong>della</strong> carrozzeria,che devono risultare dalla carta di circolazionea seguito del collaudo effettuato presso gli ufficiperiferici <strong>della</strong> Direzione Generale <strong>della</strong> MotorizzazioneCivile e dei Trasporti in Concessionedel Ministero dei Trasporti, rientrano:• pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;• scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;• braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;• paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;• sedile scorrevole-girevole simultaneamente attoa facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;• sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinturedi sostegno;• sportello scorrevole.Qualora a causa <strong>della</strong> natura dell’handicap i veicolinecessitino di adattamenti diversi da quelli sopracontemplati, la detrazione potrà ugualmenteessere riconosciuta, purchè vi sia sempre un collegamentofunzionale tra l’handicap e la tipologiadi adattamento.Va, peraltro, puntualizzato che la detrazione spettaoltre che per il costo di acquisto dei predetti veicolianche per le riparazioni che non rientrano nell’ordinariamanutenzione, con esclusione, quindi,dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassadi possesso, il premio assicurativo, il carburanteed il lubrificante).Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabilicon ridotte o impedite capacità motorie prescindendodal possesso di una qualsiasi patente diguida da parte sia del portatore di handicap chedei soggetti cui risulta a carico.La detrazione spetta una sola volta in un periododi quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registroautomobilistico risulti che il suddetto veicolosia stato cancellato.La detrazione spetta con riferimento ad un soloveicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli)e può essere calcolata nel limite <strong>della</strong> spesadi 35 milioni di lire, pari a euro 18.075,99.Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato,dal limite di 35 milioni di lire, pari a euro18.075,99, va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.La detrazione può essere ripartitain quattro quote annuali di pari importo.La detrazione spetta:• ai sordomuti e ai non vedenti riconosciuti, rispettivamente,ai sensi delle leggi n. 381 e382 del 1970;• a tutti i soggetti portatori di handicap riconosciutiai sensi dell’art. 3 <strong>della</strong> L. n. 104 del1992, le cui impedite capacità motorie permanentirisultino dalla certificazione medica rilasciatadalla Commissione medica istituita aisensi dell’art. 4 <strong>della</strong> legge medesima. Sonotali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimentodalle commissioni di cui sopra,ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidida altre commissioni mediche pubblicheincaricate ai fini del riconoscimento dell’invaliditàcivile, di lavoro, di guerra, ecc.Le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertatacomporti di per sè l’impossibilità o la difficoltàdi deambulazione per patologie che escludonoo limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso,pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione<strong>della</strong> ridotta o impedita capacità motoriasul certificato di invalidità.Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologieche comportano “ridotte o impedite capacitàmotorie permanenti” la cui valutazione – richiedendospecifiche conoscenze mediche – nonpuò essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delleEntrate allorquando nell’ambito dell’attività di accertamentoprocedono al riconoscimento <strong>della</strong> detrazionein questione.In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntivaattestante le ridotte o impedite capacitàmotorie permanenti, rilasciata dalla Commissionedi cui all’art. 4 <strong>della</strong> L. n. 104 del 1992, o in alternativala copia <strong>della</strong> richiesta avanzata allaASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissionela certificazione aggiuntiva da cui risulti chela minorazione comporta ridotte o impedite capacitàmotorie permanenti, ai sensi dell’art.8 <strong>della</strong>L. n. 449 del 1997.La sussistenza delle condizioni personali, a richiestadegli uffici, potrà essere fornita anche medianteautocertificazione effettuata nei modi e neitermini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutivadi atto notorio di cui all’art. 4 <strong>della</strong> L. 4 gennaio1968, n. 15, la cui sottoscrizione può nonessere autenticata se accompagnata da copia fotostaticadel documento di identità del sottoscrittore)attestante che l’invalidità comporta ridotte oimpedite capacità motorie permanenti e dovrà farriferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuatida organi abilitati all’accertamento di invalidità,considerato che non compete al singolola definizione del tipo dell’invalidità medesima.DocumentazionePer le spese indicate nei righi E1, E2, E3, E4, E5 eE25 occorre conservare la seguente documentazionefiscale rilasciata dai percettori delle somme:• la documentazione <strong>della</strong> spesa sostenuta peri ticket potrà essere costituita dalla fotocopia<strong>della</strong> ricetta rilasciata dal medico di base inunico esemplare corredata dallo scontrino fiscalerilasciato dalla farmacia, corrispondenteall’importo del ticket pagato sui medicinaliindicati nella ricetta;• per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabilisenza prescrizione medica il contribuentedeve acquisire e conservare idoneadocumentazione rilasciata dal percettore dellesomme (che può consistere anche nelloscontrino fiscale) dalla quale deve risultarel’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’importo<strong>della</strong> spesa sostenuta e, in alternativa allaprescrizione medica, può rendere a richiestadegli uffici, un’autocertificazione, la cuisottoscrizione può non essere autenticata seaccompagnata da copia fotostatica del documentodi identità del sottoscrittore, attestantela necessità, per il contribuente o per i familiaria carico, dell’avvenuto acquisto deimedicinali nel corso dell’anno. Tale documentazionedeve essere conservata ed esibita otrasmessa a richiesta degli uffici finanziari;• per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevuteo quietanze, occorre acquisire e conservareanche la prescrizione del medico curante,salvo che si tratti di attività svolte, in basealla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie<strong>della</strong> professione sanitaria abilitati aintrattenere rapporti diretti con il paziente. Inquesto caso, ove la fattura, ricevuta o quietanzanon sia rilasciata direttamente dall’esercentel’arte ausiliaria, il medesimo attesteràsul documento di spesa di aver eseguitola prestazione. Anche in questa ipotesi, inalternativa alla prescrizione medica, il contribuentepuò rendere a richiesta degli uffici,un’autocertificazione, la cui sottoscrizionepuò non essere autenticata se accompagnatada copia fotostatica del documento diidentità del sottoscrittore, (da conservare unitamentealle predette fatture, ricevute e quie-51

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