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Istruzioni - Corriere della Sera

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<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Appendice Modello 730semprechè gli interventi stessi siano posti in esseresu immobili situati nel territorio nazionale e nelrispetto degli adempimenti previsti dalla normativache disciplina l’attività edilizia.Non sono ammessi altri tipi di finanziamento comead es. aperture di credito, cambiali ipotecarie,ecc.La detrazione in questione può coesistere conquella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecaricontratti per l’acquisto o la costruzione diunità immobiliare utilizzata come abitazione principalee spetta oltre che in riferimento agli immobilidi proprietà del contribuente, anche per quellidi proprietà di terzi, utilizzati dal contribuentesulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuitoo di altro titolo idoneo.L’art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce cheper fruire <strong>della</strong> detrazione è necessario che ilcontribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiestadegli uffici finanziari, la seguente documentazione:• le quietanze di pagamento degli interessi passivirelativi al mutuo;• copia del contratto di mutuo dal quale risulti chelo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventidi recupero sopra descritti;• copia <strong>della</strong> documentazione comprovante lespese di realizzazione degli interventi medesimi.Attenzione: la detrazione spetta solo relativamenteagli interessi calcolati sull’importo del mutuoeffettivamente utilizzato per il sostenimento,nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relativeagli interventi di recupero per la cui realizzazioneè stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto,nel caso in cui l’ammontare del mutuo siasuperiore alle menzionate spese documentate ladetrazione non spetta sugli interessi che si riferisconoalla parte di mutuo eccedente l’ammontaredelle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anniprecedenti si è fruito <strong>della</strong> detrazione è necessarioche vengano dichiarati nel rigo F11 tra i redditisoggetti a tassazione separata.■ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per ilquale è variata la destinazione ad abitazioneprincipalePer la detrazione degli interessi passivi relativi aun mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazioneprincipale, se nel corso dell’anno èvariata la destinazione, occorre prima di tutto individuarela data di stipulazione del mutuo.Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 ladetrazione spetta, su un importo massimo di lire7.000.000, pari a euro 3.615,20, per ciascunintestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:• che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazioneprincipale alla data dell’8 dicembre1993;• che nella rimanente parte dell’anno 1993, enegli anni successivi, il contribuente non abbiavariato l’abitazione principale per motivi diversida quelli di lavoro.Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzatocome abitazione principale (per motividiversi da quelli di lavoro), a partire dallo stessoanno, la detrazione degli interessi passivi(nonché oneri accessori e quote di rivalutazionedipendenti da clausole di indicizzazione) per ilmutuo ipotecario contratto per l’acquisto di taleabitazione spetta solo sull’importo massimo dilire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, perciascun intestatario del mutuo.Per i contratti di mutuo stipulati dall’1.1.1993 ladetrazione spetta, su un importo massimo complessivodi lire 7.000.000, pari a euro 3.615,20, sesussistono le seguenti condizioni:• l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazioneprincipale entro sei mesi dall’acquisto (ovveroentro l’8.6.1994 per i soli mutui stipulatinel corso dell’anno 1993);• l’acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti osuccessivi alla data di stipulazione del mutuo.Se nel corso del 2000 l’immobile non è più statoutilizzato come abitazione principale (per motividiversi da quelli di lavoro) la detrazione spettanell’intera misura. Tuttavia, a partire dal 2001, ilcontribuente, sempreché il trasferimento <strong>della</strong> dimoraabituale non sia avvenuto per motivi di lavoro,non ha più diritto ad alcuna detrazione.■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzionee ristrutturazione edilizia dell’abitazioneprincipaleL’articolo 3, comma 1, <strong>della</strong> legge 27 dicembre1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione<strong>della</strong> finanza pubblica” ha disposto l’inserimentodel comma 1-ter nell’art. 13-bis del Testounico delle imposte sui redditi approvato conD.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a dettadisposizione ai fini dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, efino alla concorrenza del suo ammontare, un importopari al 19 per cento dell’ammontare complessivonon superiore a lire 5.000.000, pari aeuro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenutiper interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchéper quote di rivalutazione dipendenti da clausoledi indicizzazione pagati a soggetti residentinel territorio dello Stato o di uno Stato membro <strong>della</strong>Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioninel territorio dello Stato di soggetti non residenti,in dipendenza di mutui contratti a partire dal1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per lacostruzione dell’unità immobiliare da adibire adabitazione principale. Per abitazione principale siintende quella nella quale il contribuente dimoraabitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registrianagrafici o l’autocertificazione effettuata aisensi <strong>della</strong> legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successivemodificazioni, con la quale il contribuentepuò attestare anche che dimora abitualmente inluogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.Per costruzione di unità immobiliare si intendonotutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimentodi abilitazione comunale che autorizziuna nuova costruzione, compresi gli interventi diristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma1, lett. d), <strong>della</strong> L. 5 agosto 1978, n. 457.Per poter usufruire <strong>della</strong> detrazione in questione ènecessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:– l’unità immobiliare che si costruisce deve esserequella nella quale il contribuente intende dimorareabitualmente;– il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi,antecedenti o successivi, alla data di iniziodei lavori di costruzione;– l’immobile deve essere adibito ad abitazioneprincipale entro sei mesi dal termine dei lavoridi costruzione;– il contratto di mutuo deve essere stipulato dalsoggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliarea titolo di proprietà o di altro dirittoreale.Attenzione: la condizione del trasferimento <strong>della</strong>dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazioneprincipale non è richiesta per il personale inservizio permanente appartenente alle Forze armateed alle Forze di polizia ad ordinamento militarenonché a quello dipendente dalle Forze di poliziaad ordinamento civile.La detrazione si applica unicamente con riferimentoagli interessi e relativi oneri accessorinonché alle quote di rivalutazione derivanti dacontratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art.1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998.In caso di contitolarità del contratto di mutuo o dipiù contratti di mutuo, il limite di lire 5.000.000,pari a euro 2.582,28, si riferisce all’ammontarecomplessivo degli interessi, oneri accessori e quotedi rivalutazione sostenuti.La detrazione è cumulabile con quella previstaper gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecaricontratti per l’acquisto dell’abitazione principaledi cui all’art. 13-bis, comma 1, lettera b), del Tuir,soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori dicostruzione dell’unità immobiliare, nonché per ilperiodo di sei mesi successivi al termine dei lavoristessi.Il diritto alla detrazione viene meno a partire dalperiodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobilenon è più utilizzato per abitazione principale.Non si tiene conto delle variazioni dipendentida trasferimenti per motivi di lavoro. La mancatadestinazione ad abitazione principale dell’unitàimmobiliare entro sei mesi dalla conclusionedei lavori di costruzione <strong>della</strong> stessa comportala perdita del diritto alla detrazione. In tal caso èdalla data di conclusione dei lavori di costruzioneche decorre il termine per la rettifica <strong>della</strong> dichiarazionedei redditi da parte dell’Amministrazionefinanziaria.La detrazione non spetta se i lavori di costruzionedell’unità immobiliare da adibire ad abitazioneprincipale non sono ultimati entro il termine previstodal provvedimento amministrativo previsto dallavigente legislazione in materia edilizia che haconsentito la costruzione dell’immobile stesso (salvala possibilità di proroga); in tal caso è da taledata che inizia a decorrere il termine per la rettifica<strong>della</strong> dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazionefinanziaria. Il diritto alla detrazionenon viene meno se per ritardi imputabiliesclusivamente all’Amministrazione comunale, nelrilascio delle abilitazioni amministrative richiestedalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzionenon sono iniziati nei sei mesi antecedentio successivi alla data di stipula del contrattodi mutuo o i termini previsti nel precedente periodonon sono rispettati.Per fruire <strong>della</strong> detrazione occorre conservare,esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari,le quietanze di pagamento degli interessipassivi relativi al mutuo, la copia del contratto dimutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso èassistito da ipoteca e che è stato stipulato per lacostruzione dell’immobile da destinare ad abitazioneprincipale), le abilitazioni amministrative richiestedalla vigente legislazione edilizia e le copiedelle fatture o ricevute fiscali comprovanti lespese di costruzione dell’immobile stesso.Le condizioni e modalità applicative <strong>della</strong> detrazionein questione appena illustrate, sono contenutenel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999(G.U. 8 settembre 1999, n. 211).Attenzione: la detrazione spetta solo relativamenteagli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamenteutilizzato per il sostenimento dellespese relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto,nel caso in cui l’ammontare del mutuo siasuperiore alle menzionate spese documentate la47

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