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Istruzioni - Corriere della Sera

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<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Quadro E Modello 730ATTENZIONE Se per le stesse somme si intende fruire <strong>della</strong> detrazione prevista per le erogazioniliberali a favore delle ONLUS (rigo E15), non si può fruire di questo onere deducibilee quindi questo rigo non deve essere compilato.• Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicapNel rigo E25 indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specificapreviste dalla lett. b) dell’art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art.3 <strong>della</strong> L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica,psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio socialeo di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegnodi accompagnamento.Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituitaai sensi dell’art. 4 <strong>della</strong> legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenutiinvalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invaliditàcivile, di lavoro, di guerra, ecc.I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparatisono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari<strong>della</strong> Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 <strong>della</strong> L. n. 104 del 1992. In tal caso,è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento<strong>della</strong> concessione dei benefici pensionistici.I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 <strong>della</strong> L. n. 104 del 1992 possonoattestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazioneeffettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notoriola cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostaticadel documento di identità del sottoscrittore).Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:– all’assistenza infermieristica e riabilitativa;– al personale in possesso <strong>della</strong> qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o dioperatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta <strong>della</strong> persona;– al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;– al personale con la qualifica di educatore professionale;– al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibileportare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese medichee le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultinoindicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.ATTENZIONE Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie,nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, disollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazionesostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazioneda indicare nella Sezione I nei righi E1, E2 e E3.• Assegno periodico corrisposto al coniugeNel rigo E26 indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero,ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazionelegale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civilidel matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se taleprovvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quellaper il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suoammontare.Maggiori informazioni suquesti oneri sono contenute inAppendice, alla voce“Altri oneri deducibili“.• Altri oneri deducibiliNel rigo E27 indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi (inparticolare: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degliimmobili; indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggettoerogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebberodovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sonostate assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento dellespese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri).35

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