13.07.2015 Views

Istruzioni - Corriere della Sera

Istruzioni - Corriere della Sera

Istruzioni - Corriere della Sera

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Quadro E Modello 730• acquisto di medicinali;• spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchioper aerosol o per la misurazione <strong>della</strong> pressione sanguigna);• spese relative al trapianto di organi;• importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Serviziosanitario nazionale.Dal 2000 è possibile fruire <strong>della</strong> detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spesedi assistenza specifica.Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:• assistenza infermieristica e riabilitativa;• prestazioni rese da personale in possesso <strong>della</strong> qualifica professionale di addetto all’assistenzadi base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenzadiretta <strong>della</strong> persona;• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapiaoccupazionale.ATTENZIONE Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo E1 anche le spese sanitarie(aumentate dell’importo <strong>della</strong> franchigia) indicate al punto 26 del CUD 2001 (o delCUD 2000).Le spese sanitarie, relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazionealle spesa sanitaria pubblica, possono anche essere state sostenute dai familiari indicati nelparagrafo 5.1, di cui però il contribuente non è fiscalmente a carico.Il suddetto contribuente deve indicare tali spese, già comprese nell’importo indicato nelrigo E1, anche nell’apposito spazio, compreso tra le parentesi dello stesso rigo.Dal 2000, infatti, nei limiti esposti nelle istruzioni per la compilazione del rigo E2, la partedi spesa relativa a tali patologie, per cui la relativa detrazione del 19 per cento non ha trovatocapienza nell’imposta dovuta, può essere riportata nella dichiarazione dei redditi delfamiliare che l’ha sostenuta. A tal fine nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazionedel modello 730 sarà riportato l’ammontare delle spese la cui detrazione nontrova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente.Nel rigo E2 indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione allaspesa sanitaria pubblica, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per lequali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per centoin questi casi è complessivamente di lire 12 milioni, pari a euro 6.197,48.La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata solosulla parte che eccede l’importo di L. 250.000, pari a euro 129,11.Nel rigo E3 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, ladeambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivoltia facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuatiai sensi dell’ art. 3 <strong>della</strong> L. 5 febbraio 1992, n.104 (cioè coloro che presentano unaminorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltàdi apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processodi svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull’intero importo.Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medicaistituita ai sensi dell’art. 4 <strong>della</strong> L. n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono statiritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimentodell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essiequiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamentisanitari <strong>della</strong> Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 <strong>della</strong> L. n. 104 del 1992. In talcaso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento<strong>della</strong> concessione dei benefici pensionistici.I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 <strong>della</strong> L. n. 104 del 1992 pos-27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!