<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Appendice Modello 730tanze e da esibire o trasmettere a richiesta degliUffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestarela necessità per il contribuente o per i familiaria carico, e la causa per la quale è stataacquistata la protesi;• per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relativefatture, ricevute o quietanze, occorreacquisire e conservare anche una certificazionedel medico curante che attesti che quelsussidio tecnico e informatico è volto a facilitarel’autosufficienza e la possibilità di integrazionedel soggetto riconosciuto portatoredi handicap ai sensi dell’art. 3 <strong>della</strong> L. n.104 del 1992.Si ricorda, che non è possibile utilizzare l’autocertificazionein casi diversi da quelli sopra indicatineanche per motivi di tutela <strong>della</strong> riservatezza,tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpefdelle spese sanitarie sostenute nell’interessedelle persone fiscalmente a carico, il documentocomprovante queste spese può essere indifferentementeintestato al soggetto per le quali sono statesostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmentea carico.Spese mediche all’esteroLe spese mediche sostenute all’estero sono soggetteallo stesso regime di quelle analoghe sostenutein Italia; anche per queste deve essereconservata a cura del dichiarante la documentazionedebitamente quietanzata.Si ricorda che le spese relative al trasferimento eal soggiorno all’estero sia pure per motivi di salutenon possono essere computate tra quelle chedanno diritto alla detrazione in quanto non sonospese sanitarie.Se la documentazione sanitaria è in lingua originale,va corredata da una traduzione in italiano;in particolare, se la documentazione è redatta ininglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzionepuò essere eseguita a cura del contribuentee da lui sottoscritta; se è redatta in una linguadiversa da quelle indicate va corredata da unatraduzione giurata.Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valled’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessariala traduzione se la documentazione è scritta,rispettivamente, in francese o in tedesco.■ Stipendi e pensioni prodotti all’esteroVanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditiassimilati percepiti da contribuenti residenti inItalia:• prodotti in un paese estero con il quale nonesiste convenzione contro le doppie imposizioni;• prodotti in un paese estero con il quale esisteconvenzione contro le doppie imposizioni inbase alla quale tali redditi devono essere assoggettatia tassazione sia in Italia sia nelloStato estero;• prodotti in un paese estero con il quale esisteconvenzione contro le doppie imposizioni inbase alla quale tali redditi devono essere assoggettatia tassazione esclusivamente in Italia.Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuenteha diritto al credito per le imposte pagate all’esteroa titolo definitivo, ai sensi dell’art. 15 del Tuir.Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hannosubito un prelievo fiscale anche nello Stato esterodi erogazione, il contribuente, residente nel nostroPaese, non ha diritto al credito d’imposta, ma alrimborso delle imposte pagate nello Stato estero.ll rimborso va chiesto all’autorità estera competentein base alle procedure da questa stabilite.Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalitàdi tassazione che riguardano gli stipendi ele pensioni percepiti da contribuenti residenti inItalia.Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresinell’elenco o provenienti da altri paesi è necessarioconsultare le singole convenzioni.1. StipendiPer quanto riguarda gli stipendi pagati da un datoredi lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni(ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio,Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzerae Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusivain Italia quando esistono contemporaneamentele seguenti condizioni:• il lavoratore residente in Italia presta la sua attivitànel Paese estero per meno di 183 giorni;• le remunerazioni sono pagate da un datoredi lavoro residente in Italia;• I’onere non è sostenuto da una stabile organizzazioneo base fissa che il datore di lavoroha nell’altro Stato.2. PensioniSono pensioni estere quelle corrisposte da un entepubblico o privato di uno Stato estero a seguitodel lavoro prestato e percepite da un residentein Italia. Con alcuni Paesi sono in vigoreConvenzioni contro le doppie imposizioni sulreddito, in base alle quali le pensioni di fonteestera sono tassate in modo diverso, a secondache si tratti di pensioni pubbliche o di pensioniprivate.Sono pensioni pubbliche quelle pagate da unoStato o da una sua suddivisione politica o amministrativao da un ente locale. In linea generale talipensioni sono imponibili soltanto nello Stato dacui provengono.Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istitutiod organismi previdenziali dei Paesi esteri prepostiall’erogazione del trattamento pensionistico.In linea generale tali pensioni sono imponibili soltantonel paese di residenza del beneficiario. Più inparticolare, in base alle vigenti convenzioni controle doppie imposizioni, le pensioni erogate ad uncontribuente residente in Italia da enti pubblici e privatisituati nei seguenti Paesi sono così assoggettatea tassazione:• Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti- VenezuelaLe pensioni pubbliche sono assoggettate atassazione solo in Italia se il contribuente hala nazionalità italiana.Le pensioni private sono assoggettate a tassazionesolo in Italia;• Belgio - GermaniaLe pensioni pubbliche sono assoggettate atassazione solo in Italia se il contribuente hala nazionalità italiana e non anche quellaestera. Se il contribuente ha anche la nazionalitàestera la pensione viene tassata solo intale Paese.Le pensioni private sono assoggettate a tassazionesolo in Italia;• AustraliaSia le pensioni pubbliche sia le pensioni privatesono assoggettate a tassazione solo inItalia;• CanadaSia le pensioni pubbliche sia quelle privatesono assoggettate a tassazione solo in Italiase l’ammontare non supera il più elevato deiseguenti importi: 10.000 dollari canadesi o12.000.000 di lire, pari a euro 6.197,48.Se viene superato tale limite le pensioni sonotassabili sia in Italia sia in Canada e in Italiaspetta il credito per l’imposta pagata in Canadain via definitiva;• SvizzeraLe pensioni pubbliche sono tassate solo inSvizzera se il contribuente possiede la nazionalitàsvizzera. Se il contribuente non possiedela nazionalità svizzera le pensioni pubblichesono tassate solo in Italia. Le pensioni privatesono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposteda parte dell’Assicurazione Svizzeraper la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS)non devono essere dichiarate in Italia in quantoassoggettate a ritenuta alla fonte a titolo diimposta.3. Borse di studioDevono essere dichiarate le borse di studio percepiteda contribuenti residenti in Italia, a meno chenon sia prevista una esenzione specifica, quale adesempio quella stabilita per le borse di studio corrispostedalle Università ed Istituti di istruzione universitaria(L. 30 novembre 1989, n. 398).La regola <strong>della</strong> tassazione in Italia si applica generalmenteanche sulla base delle Convenzioniper evitare le doppie imposizioni sui redditi. Adesempio, con la Francia, la Germania, il RegnoUnito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuenteresidente in Italia soggiorna per motivi distudio in uno degli Stati esteri considerati ed èpagato da un soggetto residente nel nostro Paese,è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsadi studio è pagata da un soggetto residentenello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo puòtassare il reddito ma il contribuente deve dichiararloanche in Italia e chiedere il credito per l’impostapagata all’estero.■ Tabella Codici RegioneRegioneCodiceAbruzzo 01Basilicata 02Bolzano 03Calabria 04Campania 05Emilia Romagna 06Friuli Venezia Giulia 07Lazio 08Liguria 09Lombardia 10Marche 11Molise 12Piemonte 13Puglia 14Sardegna 15Sicilia 16Toscana 17Trento 18Umbria 19Valle d’Aosta 20Veneto 21■ Terreni adibiti a colture in serra oalla funghicolturaL’attività di funghicoltura è considerata agricola sevengono rispettati i limiti di cui all’art. 29, comma2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicaleed agrario delle superfici adibite allafunghicoltura, in mancanza <strong>della</strong> corrispondentequalità nel quadro di qualificazione catastale, sonodeterminati mediante l’applicazione <strong>della</strong> tariffad’estimo più alta in vigore nella provincia doveè situato il terreno.52
<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Appendice Modello 730Tale metodo di determinazione dei redditi dominicaleed agrario si applica anche per le superficiadibite alle colture prodotte in serra.■ Unità immobiliari tenute a disposizionePer unità immobiliari a disposizione, per le quali siapplica l’aumento di un terzo, si intendono le unitàimmobiliari adibite ad abitazione, possedute inaggiunta a quella utilizzata come abitazione principaledel possessore o dei suoi familiari (coniuge,parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondogrado) o all’esercizio di arti e professioni odi imprese commerciali da parte degli stessi.Per la corretta applicazione <strong>della</strong> disposizione sichiarisce che per abitazione principale si intendequella in cui si dimora abitualmente. Normalmentel’abitazione principale coincide con quella diresidenza anagrafica.Per i componenti del nucleo familiare si consideraabitazione principale l’unità immobiliare in cui glistessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilitàdi essa appartiene ad altro componentedel nucleo medesimo.In particolare, l’aumento di un terzo si applica anchese:• l’unità immobiliare nella quale è situata l’abitazioneprincipale non è di proprietà ma èdetenuta in locazione;• l’unità immobiliare a disposizione è possedutain comproprietà o acquistata in multiproprietà;• l’unità immobiliare destinata alla locazione èrimasta sfitta.L’aumento di un terzo non si applica, oltre che allaunità immobiliare adibita ad abitazione principale,anche a:• unità date in uso gratuito a un proprio familiare,a condizione che lo stesso vi dimoriabitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;• unità tenute a disposizione in Italia da contribuentiresidenti all’estero;• unità immobiliare già utilizzata come abitazioneprincipale da contribuenti trasferiti temporaneamenteper ragioni di lavoro in altroComune;• unità in comproprietà utilizzate integralmentecome residenza principale di uno o più comproprietari,limitatamente a quelli che la utilizzano;• unità immobiliari prive di allacciamento allereti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fattonon utilizzate, a condizione che tali circostanzerisultino da apposita dichiarazione sostitutivadi atto notorio (la cui sottoscrizionepuò non essere autenticata se accompagnatada copia fotostatica del documento diidentità del sottoscrittore) da esibire o trasmetterea richiesta degli uffici.Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzateo tenute a propria disposizione solo per unaparte dell’anno per essere state per la restante parteutilizzate diversamente (ad es., abitazione principale,locazione), l’aumento di un terzo si applica allafrazione di anno per la quale si è verificata la situazioneprevista dalla legge.■ Usufrutto legaleI genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufruttodei beni del figlio minore. Tuttavia non sonosoggetti ad usufrutto legale:• i beni acquistati dal figlio con i proventi delproprio lavoro;• i beni lasciati o donati al figlio per intraprendereuna carriera, un’arte o una professione;• i beni lasciati o donati con la condizione chei genitori esercenti la potestà o uno di essinon ne abbiano l’usufrutto (la condizione,però, non ha effetto per i beni spettanti al figlioa titolo di legittima);• i beni pervenuti al figlio per eredità, legato odonazione e accettati nell’interesse del figliocontro la volontà dei genitori esercenti la potestà(se uno solo di essi era favorevole all’accettazione,l’usufrutto legale spetta esclusivamentea questi);• le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legalevanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditipropri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devonoessere dichiarati con un modello separato,intestato al minore, ma compilato dal genitoreesercente la potestà.■ Utili prodotti all’esteroPer utili prodotti all’estero e percepiti da residentiin Italia si intendono quelli distribuiti o comunqueprovenienti da società o enti residenti all’estero.Si precisa che, in presenza di Convenzionicontro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia,allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuatonell’altro Stato contraente in misura eccedentel’aliquota prevista dal Trattato, la maggioreimposta subita (vale a dire la sola differenzatra il prelievo effettivamente subito e l’aliquotaconvenzionale) non può essere recuperata attraversoil credito di imposta per i redditi prodotti all’estero,bensì mediante un’apposita istanza dirimborso da presentare alle Autorità fiscali esterenei termini stabiliti dalla relativa legislazione.Nella documentazione, da conservare a cura delcontribuente, vanno specificati, in un’apposita distinta,oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzionedei redditi, anche le relative imposte pagateall’estero in via definitiva.■ Variazioni di coltura dei terreniAi fini <strong>della</strong> determinazione del reddito dei terreni,se la coltura effettivamente praticata non corrispondea quella risultante dal catasto, i contribuentidevono determinare il reddito dominicale eagrario applicando la tariffa d’estimo media attribuibilealla qualità di coltura praticata nonché lededuzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibilealla qualità di coltura praticata è costituita dalrapporto tra la somma delle tariffe imputate allediverse classi in cui è suddivisa la qualità di colturae il numero delle classi stesse. Per le qualitàdi coltura non censite nello stesso comune o sezionecensuaria si applicano le tariffe medie e lededuzioni fuori tariffa attribuite a terreni con lestesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezionecensuaria più vicina nell’ambito <strong>della</strong> stessaprovincia. Se la coltura praticata non trova riscontronel quadro di qualificazione <strong>della</strong> provincia,si applica la tariffa media <strong>della</strong> coltura delComune o sezione censuaria in cui i redditi sonocomparabili per ammontare.La determinazione del reddito dominicale edagrario secondo le modalità sopra riportate deveavvenire a partire:• dal periodo di imposta successivo a quello incui si sono verificate le variazioni di colturache hanno causato l’aumento del reddito;• dal periodo di imposta in cui si sono verificatele variazioni di coltura che hanno causatola diminuzione del reddito, qualora la denuncia<strong>della</strong> variazione all’UTE sia stata presentataentro il termine previsto dalla legge, ovverose la denuncia è presentata dopo il dettotermine, dal periodo d’imposta in cui lastessa è presentata.Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo didenunciare le variazioni dei redditi dominicale eagrario al competente UTE entro il 31 gennaiodell’anno successivo a quello in cui si sono verificate,indicando la partita catastale e le particellecui le variazioni si riferiscono e unendo ladimostrazione grafica del frazionamento se levariazioni riguardano porzioni di particelle. Incaso di omessa denuncia delle situazioni chedanno luogo a variazioni in aumento del redditodominicale dei terreni e del reddito agrario,si applica una sanzione amministrativa pecuniariada lire 500.000, pari a euro 258,23 a lire4.000.000, pari a euro 2.065,83.Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo ladenuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.53