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Istruzioni - Corriere della Sera

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<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Appendice Modello 730complessivo, determinato secondo la disposizionedel periodo precedente.Il volume d’affari dei soggetti che non presentanola dichiarazione ai fini dell’IVA sipresume pari al limite massimo previsto perl’esonero dall’obbligo di presentazione <strong>della</strong>dichiarazione (lire 5.000.000, pari a euro2.582,28, per i terreni ubicati in comuninon considerati montani, e lire 15 milioni,pari a euro 7.746,85, qualora si tratti di terreniubicati in comuni considerati montani).Al riguardo si sottolinea che il requisito dicui al presente punto è riferito esclusivamenteal soggetto che conduce il fondo e che talesoggetto può essere diverso da quello cheutilizza l’immobile ad uso abitativo sulla basedi un titolo idoneo. Così, ad esempio, seil fabbricato è utilizzato ad uso abitativo daltitolare di trattamenti pensionistici corrispostia seguito di attività svolte in agricoltura e ilfondo è condotto da altri soggetti, il requisitodi cui al presente punto deve sussisterenei confronti di chi conduce il fondo.In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamenteda più persone, i requisiti devono essereposseduti da almeno una di esse. Se sul terrenoesistono più unità immobiliari ad uso abitativo irequisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamenteper ciascuna di esse.Nel caso che più unità abitative siano utilizzateda più persone dello stesso nucleo familiare, inaggiunta ai precedenti requisiti è necessario chesia rispettato anche il limite massimo di cinquevani catastali o di 80 metri quadrati per un abitantee di un vano catastale o di 20 metri quadratiper ogni abitante oltre il primo.Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hannoi requisiti in precedenza precisati per essereconsiderate rurali, non si considerano produttivedi reddito di fabbricati.La mancata utilizzazione deve essere comprovatada un’autocertificazione effettuata nei modi enei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutivadi atto notorio di cui all’art. 4 <strong>della</strong> L. 4gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione puònon essere autenticata se accompagnata da copiafotostatica del documento di identità del sottoscrittore)da fornire a richiesta degli organi competenti.L’autocertificazione deve attestare l’assenzadi allacciamento alle reti <strong>della</strong> energia elettrica,dell’acqua e del gas.■ Credito d’imposta per canoninon percepitiIl comma 5 dell’articolo 8 <strong>della</strong> legge n. 431 del1998, modificando l’art. 23 del Tuir ha dispostoche per le imposte versate sui canoni venuti a scadenzae non percepiti, come da accertamento avvenutonell’ambito del procedimento giurisdizionaledi convalida di sfratto per morosità, è riconosciutoun credito d’imposta di pari ammontare.Per determinare il credito d’imposta spettante è necessariocalcolare le imposte pagate in più relativamenteai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazionedei redditi di ciascuno degli anni per iquali in base all’accertamento avvenuto nell’ambitodel procedimento giurisdizionale di convalida disfratto per morosità del conduttore, sono state pagatemaggiori imposte per effetto di canoni di locazionenon riscossi.Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione sideve tener conto:– di eventuali rettifiche ed accertamenti operatidagli uffici;– dell’Ilor pagata fino all’anno 1992.Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettantenon rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributoal servizio sanitario nazionale.Attenzione: nel caso in cui il calcolo per la determinazionedel credito d’imposta si effettua conriferimento ad un periodo d’imposta nel quale eradovuta l’Ilor, e tale imposta ha costituito onere deducibiledal reddito complessivo dell’anno successivo,considerato che si viene a determinareun’imposta minore di quella pagata, tale differenzadeve esserre indicata tra i redditi soggetti atassazione separata (salvo opzione per la tassazioneordinaria). Inoltre, l’eventuale successiva riscossionetotale o parziale dei canoni per i qualisi è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato,comporterà l’obbligo di dichiarare trai redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzioneper la tassazione ordinaria) il maggior redditoimponibile rideterminato.Il credito d’imposta in questione può essere indicatonella prima dichiarazione dei redditi utilesuccessiva alla conclusione del procedimento giurisdizionaledi convalida dello sfratto e comunquenon oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.In ogni caso, qualora il contribuente non intendaavvalersi del credito d’imposta nell’ambito <strong>della</strong>dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentareagli uffici finanziari competenti, entro i terminidi prescrizione sopra indicati, apposita istanzadi rimborso.Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodid’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazionedelle imposte e del conseguentecredito vale il termine di prescrizione ordinaria didieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolocon riferimento alle dichiarazioni presentatenegli anni precedenti, ma non oltre quelle relativeai redditi 1991, sempreché per ciascuna delleannualità risulti accertata la morosità del conduttorenell’ambito del procedimento di convalidadello sfratto conclusosi nel 2000.■ Eccedenze di imposte risultanti dallaprecedente dichiarazioneSe il contribuente non fa valere l’eccedenza risultantedalla precedente dichiarazione nella dichiarazionedei redditi successiva, o se questanon è presentata perchè ricorrono le condizioni diesonero, può chiederne il rimborso presentandoun’apposita istanza al Centro di servizio delle impostedirette e indirette, ove istituito, o alla DirezioneRegionale dell’Agenzia delle Entrate competentein base al domicilio fiscale.Resta fermo che se il contribuente nell’anno successivoa quello in cui dalla dichiarazione è emersoun credito, ricorrendo le condizioni di esonero,non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicareil credito in questione nella prima dichiarazionesuccessivamente presentata.Se, invece, nell’anno successivo presenta la dichiarazionesenza indicare il credito risultantedalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sededi controllo, provvederanno ad effettuare il rimborsodopo aver verificato che lo stesso non siastato già disposto.■ Eventi eccezionaliGli eventi eccezionali riguardano:• i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionaliverificatisi nel territorio <strong>della</strong> provincia di Cagliarinel periodo dal 12 al 13 novembre1999, per i quali l’ordinanza n. 3024 del30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell’11 dicembre1999) ha sospeso i termini relativiagli adempimenti ed ai versamenti di naturatributaria;• i contribuenti colpiti dagli eventi meteorici verificatisinei territori <strong>della</strong> regione Campanianei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999, peri quali l’ordinanza n. 3036 del 9 febbraio2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) hasospeso i termini relativi agli adempimenti edai versamenti di natura tributaria. I termini dicui sopra sono stati ulteriormente prorogatidall’ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000(G.U. n. 156 del 6 luglio 2000);• i contribuenti aventi domicilio fiscale nei territoridelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta enella provincia di Savona interessati daglieventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre2000, per i quali il decreto 17 ottobre 2000(G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) ha sospesoi termini relativi agli adempimenti ed aiversamenti di natura tributaria. I termini di cuisopra sono stati ulteriormente prorogati dall’articolo2, comma 1, del decreto 16 novembre2000, (G.U. n. 274 del 23 novembre2000);• i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionaliverificatisi nei territori delle regioni Piemonte,Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagnae Veneto nei mesi di settembre ed ottobre2000 per i quali il decreto 16 novembre2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimentied ai versamenti di natura tributaria;• i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali edai dissesti idrogeologici verificatisi nei territoridelle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria,Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia,Veneto e Puglia e <strong>della</strong> provincia autonomadi Trento nel mese di novembre2000, per i quali il decreto 29 novembre2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000)ha sospeso i termini relativi agli adempimentied ai versamenti di natura tributaria;• le vittime di richieste estorsive per le quali l’articolo20, comma 2, <strong>della</strong> legge 23 febbraio1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre annidei termini di scadenza degli adempimenti fiscaliricadenti entro un anno dalla data dell’eventolesivo, con conseguente ripercussione anchesul termine di presentazione <strong>della</strong> dichiarazioneannuale.Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell’assistenzafiscale non sono applicabili anche le eventualiproroghe dei termini per la presentazione delledichiarazioni dei redditi. Infatti, l’applicazionedi tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso,quale quello dell’assistenza fiscale che vedecoinvolti oltre al contribuente e all’amministrazionefinanziaria altri soggetti, quali i sostituti d’impostaed i Centri di assistenza fiscale.■ Immobili inagibiliNei casi di inagibilità per accertato degrado fisico(immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) eper obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica(non superabile con interventi di manutenzione)è possibile attivare una procedura catastalevolta a far risultare la mancanza dei requisitiche determina l’ordinaria destinazione del cespiteimmobiliare e, quindi, ad ottenere la variazionedell’accertamento catastale.Tale procedura consiste nell’inoltro all’UTE di unadenuncia di variazione, corredata dall’attestazionedegli organi comunali o di eventuali ulteriori or-45

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