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Istruzioni - Corriere della Sera

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<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Quadro E Modello 730Nel rigo E6 indicare, nel limite massimo di lire 750.000, pari a euro 387,34, le spese veterinariesostenute relativamente ad alcune categorie di animali da individuare con decretodel Ministero delle Finanze.La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di lire 250.000, paria euro 129,11.Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di lire900.000, pari a euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importodi lire 500.000, pari a euro 258,23.Per gli immobili per i quali è variatala destinazione, vedere inAppendice la voce “Mutuoipotecario relativo ad immobileper il quale è variata la destinazione“.• Interessi passiviNei righi da E7 a E11, vanno indicate esclusivamente le somme pagate nel 2000 indipendentementedalla scadenza <strong>della</strong> rata.In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici,non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamenteall’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.Tra gli oneri accessori è compreso anche l’intero importo delle maggiori somme corrisposte acausa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonché lacommissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresal’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta “provvigione” perscarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:• mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto <strong>della</strong> propria abitazione(ad esempio per la ristrutturazione);• mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto <strong>della</strong> propria abitazioneprincipale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazionei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulatia partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di creditobancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamentodiversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire <strong>della</strong> detrazione unicamenteper la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota deglialtri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.ATTENZIONE Nei righi E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecariindicati rispettivamente nei punti 29 e 30 del CUD 2001 (o del CUD 2000).Contratti di mutuo stipulatidal 1993Nel rigo E7 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendentida clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibitiad abitazione principale.Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993:• la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazioneprincipale entro sei mesi dall’acquisto (ovvero entro l’8 giugno 1994 per i soli mutuistipulati nel corso dell’anno 1993) e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti osuccessivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nelcaso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiorealla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli onericorrelati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientranogli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, lacommissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali(compresa l’imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitaleprestato), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta “provvigione”per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia, ecc. Le spese notarili comprendonosia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (non anche quellesostenute con riferimento al contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaioper conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazioneprincipale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenutodopo l’acquisto;• la detrazione spetta su un importo massimo di lire 7.000.000, pari a euro 3.615,20. In casodi contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di lire 7.000.000,29

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