<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Appendice Modello 7306 APPENDICE■ AbbreviazioniArt. ArticoloA.s.l. Azienda Sanitaria LocaleCaf Centri di Assistenza Fiscalec.c. Codice CivileCud Certificazione unificata deidipendentiD.L. Decreto leggeD.Lgs. Decreto legislativoD.M. Decreto MinisterialeD.P.C.M. Decreto del Presidente del Consigliodei MinistriD.P.R. Decreto del Presidente <strong>della</strong>RepubblicaG.U. Gazzetta UfficialeIci Imposta comunale sugli immobiliIlor Imposta locale sui redditiIrpef Imposta sui redditi delle personefisicheIrpeg Imposta sui redditi delle personegiuridicheIva Imposta sul valore aggiuntoLett. LetteraL. LeggeMod. Modellon. NumeroS.O. Supplemento ordinarioTuir Testo unico delle imposte sui redditiUE Unione EuropeaUTE Ufficio tecnico erariale■ Acquisto prima casaAi fini dell’applicazione delle aliquote agevolatedel 3 per cento e del 4 per cento, previste rispettivamenteai fini dell’imposta di registro e dell’impostasul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolooneroso <strong>della</strong> proprietà di case di abitazione nondi lusso e agli atti traslativi o costitutivi <strong>della</strong> nudaproprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazionerelativi alle stesse, la nota II-bis) all’art. 1 <strong>della</strong> tariffa,parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioniconcernenti l’imposta di registro, approvatocon D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disponeche devono ricorrere le seguenti condizioni:• l’immobile sia ubicato nel territorio del comunein cui l’acquirente ha o stabilisca entro un annodall’acquisto la propria residenza o, se diverso,in quello in cui l’acquirente svolge la propriaattività ovvero, se trasferito all’estero perragioni di lavoro, in quello in cui ha sede oesercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero,nel caso in cui l’acquirente sia cittadinoitaliano emigrato all’estero, che l’immobile siaacquistato come prima casa sul territorio italiano.La dichiarazione di voler stabilire la residenzanel comune ove è ubicato l’immobileacquistato deve essere resa, a pena di decadenza,dall’acquirente nell’atto di acquisto. Lacondizione del trasferimento <strong>della</strong> residenzanel comune ove è situata l’unità abitativa non èrichiesta per il personale in servizio permanenteappartenente alle Forze armate ed alle Forzedi polizia ad ordinamento militare, nonchéal personale dipendente dalle Forze di poliziaad ordinamento civile;• nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari dinon essere titolare esclusivo o in comunionecon il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto,uso e abitazione di altra casa di abitazionenel territorio del comune in cui è situatol’immobile da acquistare;• nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari dinon essere titolare, neppure per quote, anchein regime di comunione legale, su tutto il territorionazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto,uso, abitazione e nuda proprietà su altracasa di abitazione acquistata dallo stessosoggetto o dal coniuge con le agevolazionidi cui al presente articolo ovvero di cui all’art.1 <strong>della</strong> L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n.118, all’art. 3, comma 2, <strong>della</strong> L. 31 dicembre1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3,dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n.293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3,del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art.1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L.23 gennaio 1993, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n.75, e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993,n. 155, convertito, con modificazioni, dallaL. 19 luglio 1993, n. 243.In caso di cessioni soggette ad imposta sul valoreaggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a),b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizzal’effetto traslativo, possono essere effettuate,oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede dicontratto preliminare.Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizionidi cui alle lettere a), b) e c), spettano per l’acquisto,anche se con atto separato, delle pertinenzedell’immobile di cui alla lettera a). Sonocomprese tra le pertinenze, limitatamente ad unaper ciascuna categoria, le unità immobiliari classificateo classificabili nelle categorie catastaliC/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio<strong>della</strong> casa di abitazione oggetto dell’acquistoagevolato.In caso di dichiarazione mendace o di trasferimentoper atto a titolo oneroso o gratuito degliimmobili acquistati con i benefici in questione primadel decorso del termine di cinque anni dalladata del loro acquisto, sono dovute le imposte diregistro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,nonché una sanzione pari al 30 per centodelle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggetteall’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio delregistro presso cui sono stati registrati i relativi attideve recuperare nei confronti degli acquirenti unapenalità pari alla differenza fra l’imposta calcolatain base all’aliquota applicabile in assenza diagevolazioni e quella risultante dall’applicazionedell’aliquota agevolata, aumentata del 30 percento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui alcomma 4 dell’art. 55 del citato Testo Unico. Lepredette regole non si applicano nel caso in cui ilcontribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobileacquistato con i benefici in questione,proceda all’acquisto di altro immobile da adibirea propria abitazione principale.■ Agevolazioni imprenditoria giovanile inagricolturaL’art. 14, comma 3, <strong>della</strong> L. 15 dicembre 1998,n. 441, prevede che non si applica, ai soli finidelle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditidominicali e agrari (prevista rispettivamentenella misura dell’80 per cento e del 70 per cento)per i periodi d’imposta durante i quali i terrenisono concessi in affitto per usi agricoli, con contrattidi durata non inferiore a cinque anni, a giovaniche:• non hanno ancora compiuto quaranta anni;• hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditoreagricolo a titolo principale o che acquisisconouna di tali qualifiche entro dodicimesi dalla stipula del contratto di affitto.Si precisa che:• per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6gennaio 1999 (data di entrata in vigore <strong>della</strong>L. 441 del 1998) questa agevolazionespetta a partire dal periodo d’imposta in cuisono stipulati fino a quello di scadenza delcontratto stesso;• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio1999 ed aventi durata di almeno cinque anni,l’agevolazione si applica a decorrere dalperiodo d’imposta 1999;• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni,l’agevolazione spetta a decorrere dal periodod’imposta in cui il contratto è eventualmenterinnovato a condizione che:– l’affittuario non abbia compiuto quarantaanni alla data del 6 gennaio 1999;– l’affittuario possegga la qualifica di coltivatorediretto o imprenditore agricolo a titoloprincipale al momento del rinnovo del contrattoo l’acquisisca entro dodici mesi da taledata;– la durata del contratto rinnovato non sia inferiorea cinque anni.Per beneficiare del diritto alla non rivalutazionedel reddito dominicale, ai fini delle imposte suiredditi, il proprietario del terreno affittato deve accertarel’acquisita qualifica di coltivatore diretto odi imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena didecadenza dal beneficio stesso.■ Altri oneri deducibiliNel rigo E27 vanno indicati:• il 50 per cento delle imposte sul reddito dovuteper gli anni anteriori al 1974 (esclusal’imposta complementare) iscritte nei ruoli lacui riscossione ha avuto inizio nel 2000 (art.20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);• gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrispostidal dichiarante in forza di testamento odi donazione modale e, nella misura in cui risultanoda provvedimenti dell’autorità giudiziaria,gli assegni alimentari corrisposti ai familiariindicati nell’art. 433 c.c.;• i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravantisui redditi degli immobili che concorrono aformare il reddito complessivo, compresi icontributi ai consorzi obbligatori per legge oin dipendenza di provvedimenti <strong>della</strong> pubblicaamministrazione, esclusi i contributi agricoliunificati;• le indennità per perdita dell’avviamento corrisposteper disposizioni di legge al conduttorein caso di cessazione <strong>della</strong> locazione di immobiliurbani utilizzati per usi diversi da quellodi abitazione;• le somme che in precedenti periodi d’impostasono state assoggettate a tassazione, ancheseparata, e, nel 2000, sono state restituite alsoggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei42
<strong>Istruzioni</strong> per la compilazione - Appendice Modello 730redditi di lavoro dipendente anche di compensidi lavoro autonomo professionale (compresigli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazionicoordinate e continuative, dirittidi autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomooccasionale o altro);• le somme che non avrebbero dovuto concorrerea formare i redditi di lavoro dipendentee assimilati e che, invece, sono stati assoggettatia tassazione;• il 50 per cento delle spese sostenute dai genitoriadottivi per l’espletamento delle proceduredi adozione di minori stranieri certificatenell’ammontare complessivo dall’ente autorizzatoche ha ricevuto l’incarico di curare la proceduradi adozione disciplinata dalle disposizionicontenute nel capo I del Titolo III <strong>della</strong> L.4 maggio 1983, n 184.L’albo degli enti autorizzati è stato approvatodalla Commissione per le adozioni internazionali<strong>della</strong> Presidenza del Consiglio dei Ministricon delibera del 18 ottobre 2000,pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255del 31 ottobre 2000.Pertanto, fino a tale data la deduzione è consentitaanche se gli aspiranti adottanti si sonoavvalsi di enti non autorizzati o hanno posto inessere le procedure di adozione senza l’aiutodi intermediari. In questi casi la prova dellespese sostenute sarà fornita dalla certificazionerilasciata dall’ente che ha curato la procedura,dalla documentazione in possesso delcontribuente o dall’autocertificazione rilasciataai sensi <strong>della</strong> L. 4 gennaio 1968, n. 15.Si precisa che tra le spese certificabili o documentabilisono comprese anche quelle riferibiliall’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto,alla legalizzazione o traduzione deidocumenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti,al soggiorno all’estero, all’eventualequota associativa nel caso in cui la procedurasia stata curata da enti, ad altre spese documentatefinalizzate all’adozione del minore.Le spese sostenute in valuta estera devonoessere convertite in lire italiane seguendo leistruzioni indicate a pagina 6 del modello didichiarazione.■ Altri oneri per i quali spetta la detrazioneNel rigo E20 vanno indicati:• le spese sostenute dai contribuenti obbligatialla manutenzione, protezione o restaurodelle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno1939, n. 1089 e successive modificazionie integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre1963, n. 1409, nella misura effettivamenterimasta a carico. La necessità delle spese,quando queste non siano obbligatorieper legge, deve risultare da apposita certificazionerilasciata dalla competente sovrintendenza,previo accertamento <strong>della</strong> lorocongruità effettuato d’intesa con l’UTEcompetente per territorio. La detrazionespetta nel periodo d’imposta in cui le spesesono state sostenute, a condizione che lanecessaria certificazione sia stata rilasciataentro la data di presentazione <strong>della</strong> dichiarazionedei redditi. Se tale condizione nonsi verifica la detrazione spetta nell’annod’imposta in cui è stato completato il rilascio<strong>della</strong> certificazione da parte degli ufficicompetenti.La detrazione non spetta nei casi seguenti:– mutamento di destinazione dei beni senzala preventiva autorizzazione dell’Amministrazioneper i beni culturali e ambientali;– mancato assolvimento degli obblighi di leggeper consentire l’esercizio del diritto di prelazionedello Stato sui beni vincolati;– tentata esportazione non autorizzata deibeni.L’Amministrazione per i beni culturali e ambientalidà immediata comunicazione, alcompetente ufficio dell’Agenzia delle Entrate,delle violazioni che comportano la perditadel diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento<strong>della</strong> comunicazione inizia a decorrereil termine entro il quale Agenzia delleEntrate può rettificare la dichiarazione.Questa detrazione è cumulabile con quelladel 41 per cento e/o del 36 per cento per lespese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridottadel 50 per cento.Pertanto, le spese sostenute nell’anno 2000devono essere indicate in questo rigo per unimporto ridotto al 50 per cento se per le stesse,per il medesimo anno, si è chiesto di fruire<strong>della</strong> detrazione del 36 per cento.Naturalmente le spese sostenute da indicarenella misura del 50 per cento devono essereassunte nel limite massimo di lire 150 milioni,pari a euro 77.468,53.Per le spese eccedenti il predetto ammontareva, invece, assunto l’intero importo;• il costo specifico o, in mancanza, il valorenormale dei beni ceduti gratuitamente, inbase ad apposita convenzione nonché leerogazioni liberali in denaro a favore delloStato, delle regioni, degli enti locali territoriali,di enti o istituzioni pubbliche, di comitatiorganizzatori appositamente costituiticon decreto del Ministro per i beni e le attivitàculturali, di fondazioni e associazioni legalmentericonosciute senza scopo di lucro,che svolgono o promuovono attività di studio,di ricerca e di documentazione di rilevantevalore culturale e artistico o che organizzanoe realizzano attività culturali, effettuatein base ad apposita convenzione, perl’acquisto, la manutenzione, la protezione oil restauro delle cose individuate ai sensi delD.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1°giugno 1939, n. 1089 e successive modificazionie integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre1963, n. 1409, ivi comprese le erogazionieffettuate per l’organizzazione inItalia e all’estero di mostre e di esposizionidi rilevante interesse scientifico-culturale dellecose anzidette, e per gli studi e per le ricercheeventualmente a tal fine necessari,nonché per ogni altra manifestazione di rilevanteinteresse scientifico-culturale ancheai fini didattico-promozionali, ivi compresigli studi, le ricerche, la documentazione e lacatalogazione, e le pubblicazioni relative aibeni culturali. Le iniziative culturali devonoessere autorizzate, previo parere del competentecomitato di settore del Consiglio nazionaleper i beni culturali e ambientali, dalMinistero per i beni e le attività culturali, chedeve approvare la previsione di spesa ed ilconto consuntivo. Il Ministero per i beni e leattività culturali stabilisce i tempi necessariaffinché le erogazioni liberali fatte a favoredelle associazioni legalmente riconosciute,delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzateper gli scopi indicati e controlla l’impiegodelle erogazioni stesse. Detti terminipossono, per cause non imputabili al donatario,essere prorogati una sola volta. Le erogazioniliberali non integralmente utilizzatenei termini assegnati affluiscono alle entratedel bilancio dello Stato o delle regioni edegli enti locali territoriali, nel caso di attivitào manifestazioni in cui essi siano direttamentecoinvolti, e sono destinate ad unfondo da utilizzare per le attività culturalipreviste per l’anno successivo. Il Ministeroper i beni e le attività culturali comunica, entroil 31 marzo di ciascun anno, al sistemainformativo dell’Agenzia delle Entrate l’elenconominativo dei soggetti erogatori, nonchél’ammontare delle erogazioni effettuateentro il 31 dicembre dell’anno precedente;• le erogazioni liberali in denaro, per un importonon superiore al 2 per cento del redditocomplessivo dichiarato, a favore di enti o istituzionipubbliche, fondazioni e associazionilegalmente riconosciute e senza scopo di lucroche svolgono esclusivamente attività nellospettacolo, effettuate per la realizzazione dinuove strutture, per il restauro ed il potenziamentodelle strutture esistenti, nonché per laproduzione nei vari settori dello spettacolo;• le erogazioni liberali in denaro, per un importonon superiore al 2 per cento del redditocomplessivo dichiarato, a favore deglienti di prioritario interesse nazionale operantinel settore musicale, per i quali è previstala trasformazione in fondazioni di dirittoprivato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al30 per cento per le somme versate:– al patrimonio <strong>della</strong> fondazione dai soggettiprivati al momento <strong>della</strong> loro partecipazione;– come contributo alla sua gestione nell’annoin cui è pubblicato il decreto di approvazione<strong>della</strong> delibera di trasformazionein fondazione;– come contributo alla gestione <strong>della</strong> fondazioneper i tre periodi di imposta successivialla data di pubblicazione del suddettodecreto. In questo caso per fruire<strong>della</strong> detrazione, il contribuente deve impegnarsicon atto scritto a versare unasomma costante per i predetti tre periodidi imposta successivi alla pubblicazionedel predetto decreto di approvazione <strong>della</strong>delibera di trasformazione in fondazione.In caso di mancato rispetto dell’impegnosi provvederà al recupero delle sommedetratte.■ Attività agricoleAi fini <strong>della</strong> determinazione del reddito agrariosono considerate attività agricole:• le attività dirette alla coltivazione del terrenoe alla silvicoltura;• I’allevamento di animali con mangimi ottenibiliper almeno un quarto dal terreno e le attivitàdirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzodi strutture fisse o mobili, anche provvisorie,se la superficie adibita alla produzionenon eccede il doppio di quella del terreno sucui la produzione insiste;• le attività dirette alla manipolazione, trasformazionee alienazione di prodotti agricoli ezootecnici, ancorché non svolte sul terreno,che rientrano nell’esercizio normale dell’agricolturasecondo la tecnica che lo governa eche hanno per oggetto prodotti ottenuti per almenola metà dal terreno e dagli animali allevatisu di esso.43