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LeStrade n. 1560 settembre 2020

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8<br />

9 LS<br />

Normativa e Infrastrutture<br />

Il project financing<br />

a iniziativa privata<br />

La “perentorietà” dei termini per la valutazione delle proposte<br />

Claudio Guccione<br />

Avvocato<br />

Fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />

& Associati<br />

Maria Ferrante<br />

Avvocato<br />

P&I - Studio Legale Guccione & Associati<br />

Come noto, il project financing si caratterizza per<br />

essere una procedura con previa pubblicazione<br />

di bando, alternativa all’affidamento in concessione,<br />

in cui il pubblico e il privato collaborano nell’elaborazione<br />

dei diversi livelli progettuali necessari per la<br />

realizzazione delle opere.<br />

La normativa di riferimento (cfr. art. 183 del Codice dei<br />

contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016) differenzia tra le<br />

due tipologie di project ad iniziativa privata e ad iniziativa<br />

pubblica, a seconda della natura privatistica o<br />

pubblicistica del soggetto che si occupa della redazione<br />

del primo livello progettuale. In particolare, mentre<br />

nell’ipotesi di project financing ad iniziativa pubblica<br />

l’amministrazione predispone il progetto di fattibilità,<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />

& Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche<br />

all’Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

© labsus.org<br />

1. La sede milanese di via Corridoni del Tribunale Amministrativo Regionale<br />

per la Lombardia (TAR Milano)<br />

demandando al privato l’elaborazione degli altri livelli<br />

progettuali, nel project ad iniziativa privata è il soggetto<br />

privato, cd. proponente, che si occupa già anche del<br />

progetto di fattibilità.<br />

In quest’ultimo caso, disciplinato dal comma 15 dell’art.<br />

183 del D.Lgs. n. 50/2016, all’amministrazione aggiudicatrice<br />

spetta il compito di valutare la proposta, “entro<br />

il termine perentorio di tre mesi”, esprimendo un<br />

giudizio di pubblico interesse e di fattibilità tecnica ed<br />

economica. A questo punto, il proponente può essere<br />

invitato ad apportare al progetto alcune modifiche necessarie<br />

per la sua approvazione che, nel caso non venissero<br />

recepite, precluderebbero una valutazione positiva<br />

della proposta. Infine, segue la fase della gara vera<br />

e propria con l’avvio della procedura a base della quale<br />

è posto il progetto di fattibilità approvato. Il privato<br />

proponente è invitato a partecipare e, nel caso non riuscisse<br />

ad aggiudicarsi la gara, potrà comunque sempre<br />

esercitare il suo diritto di prelazione, offrendo le medesime<br />

condizioni offerte dall’aggiudicatario.<br />

È in questo iter procedurale, con particolare riferimento<br />

al tema del termine per la valutazione della proposta<br />

e della sua perentorietà, che si inserisce la recente<br />

sentenza n. 1083 del 17.6.<strong>2020</strong> del TAR Lombardia,<br />

offrendo un punto di vista innovativo rispetto ai precedenti<br />

giurisprudenziali sull’argomento.<br />

I precedenti giurisprudenziali<br />

sull’individuazione del promotore<br />

Nonostante l’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n.<br />

50/2016 faccia espressamente riferimento al termine<br />

trimestrale per la valutazione della proposta quale<br />

termine perentorio, non sono mancati casi in passato<br />

in cui la giurisprudenza abbia comunque ritenuto<br />

legittima la valutazione della PA pervenuta anche oltre<br />

il tempo indicato. Giova anzitutto evidenziare che<br />

in quest’arco temporale la Pubblica Amministrazione<br />

deve esprimere un giudizio di pubblico interesse, ma<br />

anche di fattibilità tecnica ed economica della proposta.<br />

Quest’ultima è la grande novità introdotta dal nuovo<br />

Codice rispetto alla previgente disciplina, segnando<br />

un importante passaggio ad un controllo sulla realizzabilità<br />

del progetto anche in concreto (cfr. TAR Lazio,<br />

Sez. I, sent. 11.5.2017, n. 5702).<br />

OSSERVATORIO NORMATIVO<br />

Leggi e altri atti normativi<br />

n Decreto-Legge del 16 luglio <strong>2020</strong>, n. 76, recante<br />

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione<br />

digitale. (20G00096)”, pubblicato in G.U. Serie Generale,<br />

Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del<br />

16 luglio <strong>2020</strong>.<br />

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<br />

n Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<br />

del 16 marzo <strong>2020</strong>, recante “Aggiornamento degli<br />

importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo<br />

25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche,<br />

relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti<br />

adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune<br />

infrastrutture. (20A03369)”, pubblicata in G.U. Serie<br />

Generale, n. 163 del 30 giugno <strong>2020</strong>.<br />

Inoltre, la fase preliminare della procedura di project di<br />

individuazione del promotore è connotata da amplissima<br />

discrezionalità amministrativa, tale da non poter<br />

essere sindacabile nel giudizio amministrativo di<br />

legittimità, se non per manifesta illogicità, incongruità<br />

o travisamento dei fatti (cfr. C.d.S., Sez. V, sent.<br />

10.2.<strong>2020</strong>, n. 1005; sent. 31.8.2015, n. 4035; Sez.<br />

III, sent. 20.3.2014, n. 1365; TAR Toscana, Sez. I,<br />

sent. 21.11.2019, n. 1593). L’elevata discrezionalità,<br />

pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, è resa<br />

ancora più evidente dal fatto che l’Amministrazione è<br />

chiamata a valutare la fattibilità della proposta e la sua<br />

rilevanza ai fini del pubblico interesse ancor prima di<br />

avviare l’interlocuzione con il proponente. Così, anche<br />

la richiesta di eventuali integrazioni o modifiche prevista<br />

dalla disposizione di riferimento forma oggetto<br />

di una facoltà, il cui esercizio è soggetto alle consuete<br />

regole dell’azione amministrativa. Per tale ragione,<br />

la giurisprudenza ha anche giustificato che, a fronte<br />

della contemporanea pendenza di più proposte afferenti<br />

al medesimo oggetto da parte di diversi operatori<br />

economici, il trattamento istruttorio possa essere diversamente<br />

modulato, avuto riguardo della qualità del<br />

proponente e/o del contenuto e del grado di approfondimento<br />

delle proposte ricevute (cfr. TAR Toscana, Sez.<br />

I, sent. 28.2.2018, n. 328).<br />

Parte della giurisprudenza si spinge poi a sostenere che<br />

il potere discrezionale si esprime anche oltre la dichiarazione<br />

di pubblico interesse dell’opera, nella valutazione<br />

della perdurante attualità dell’interesse, legittimando<br />

l’Amministrazione a scegliere se affidare il progetto,<br />

rinviare la realizzazione ovvero non procedere affatto,<br />

non sussistendo alcun diritto del promotore all’indizione<br />

della gara (C.d.S., Sez. V, sent. 23.6.<strong>2020</strong>, n. 4015).<br />

In questo ampio spazio di libertà la norma pone però<br />

l’indicazione salda del termine entro il quale l’Amministrazione<br />

dovrebbe esprimere il suo giudizio sulla proposta.<br />

Tuttavia, come anticipato, la giurisprudenza ha<br />

mutevolmente interpretato la disposizione in esame,<br />

sminuendone la rigidità, talvolta anche riconoscendo<br />

come legittime le valutazioni pervenute oltre i tre mesi<br />

indicati come “perentori”.<br />

Ministero delle Sviluppo Economico<br />

n Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico dell’11<br />

marzo <strong>2020</strong>, recante “Regolamento recante la definizione<br />

del ‘contratto base’ di assicurazione obbligatoria della<br />

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli<br />

a motore, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 18<br />

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 17 dicembre 2012, n. 221. (20G00070)”, pubblicata<br />

in G.U. Serie Generale, n. 152 del 17 giugno <strong>2020</strong>.<br />

Comitato interministeriale per la programmazione<br />

economica<br />

n Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione<br />

economica del 17 marzo <strong>2020</strong>, recante<br />

“Fondo sviluppo e coesione 2014-<strong>2020</strong>. Piano operativo<br />

infrastrutture - Integrazione dotazione finanziaria<br />

(Ponte di Buriano - guado provvisorio e viabilità<br />

alternativa) (Delibera n. 4/<strong>2020</strong>). (20A03129)”, pubblicata<br />

in G.U. Serie Generale, n. 149 del 13 giugno <strong>2020</strong>.<br />

In particolare, il termine per la valutazione della fattibilità<br />

della proposta è stato inteso a favore del proponente<br />

e letto in chiave di tutela delle esigenze di certezza in<br />

capo allo stesso con la sola conseguenza che, in caso di<br />

mancato rispetto, questi avrà eventualmente la facoltà<br />

di ritirare la propria proposta (cfr. TAR Piemonte, Sez.<br />

II, sent. 23.5.2018, n. 195). È in questo senso, dunque,<br />

che la sentenza del TAR Lombardia (n. 1083/<strong>2020</strong>) qui<br />

in commento si pone come innovativa nel panorama<br />

giurisprudenziale, insistendo, al contrario, sul carattere<br />

della perentorietà del termine in questione.<br />

La portata innovativa<br />

della sentenza TAR Lombardia<br />

La fattispecie concreta sottoposta all’attenzione dei<br />

giudici lombardi concerneva una proposta presentata<br />

al Comune di Como per la riqualificazione di un Centro<br />

Diurno Disabili, in relazione alla quale l’Amministrazione,<br />

pur scaduto il termine imposto dalla legge,<br />

richiedeva al proponente di apportare alcune modifiche,<br />

assegnando un termine di tre mesi per procedere.<br />

Tuttavia, una volta ricevute, le modifiche e le integrazioni<br />

venivano qualificate dall’Amministrazione<br />

quale proposta innovativa, comportando la decorrenza<br />

ex novo del termine trimestrale per la valutazione<br />

della fattibilità. Sulla questione il TAR Milano, adito dal<br />

proponente, ha assunto una posizione netta, dichiarando<br />

la violazione dell’art. 183 del Codice e l’illegittimità<br />

del silenzio serbato sulla proposta originariamente<br />

presentata con condanna della parte resistente a<br />

provvedere. In particolare, il Giudice ha chiarito che<br />

sull’Amministrazione - una volta concluse le valutazioni<br />

di sua competenza e scaduto il termine trimestrale<br />

previsto dalla legge - incombe l’obbligo di adottare<br />

una determinazione espressa sulla fattibilità della proposta.<br />

Non è, al contrario, ammissibile che si assuma<br />

il pretesto della richiesta di modifiche ed integrazioni<br />

per riaprire la decorrenza del termine previsto dalla<br />

legge. Siffatta richiesta deve, infatti, essere qualificata<br />

come meramente istruttoria e priva di qualsiasi<br />

contenuto conclusivo della procedura, altrimenti innescando<br />

un meccanismo dilatatorio a fronte del quale<br />

il proponente perde ogni certezza sui tempi dell’azione<br />

amministrativa.<br />

In conclusione, ben può l’amministrazione richiedere<br />

chiarimenti ed integrazioni al progetto al fine di valutare<br />

la corrispondenza dello stesso all’interesse pubblico,<br />

dovendo, tuttavia, una volta ricevuti i riscontri, necessariamente<br />

assumere una determinazione entro il<br />

termine perentorio che decorre comunque dalla presentazione<br />

della proposta. Una sospensione del termine<br />

è legittima solo per il tempo strettamente necessario<br />

all’acquisizione delle predette integrazioni.<br />

Conclusioni<br />

La sentenza in commento ha certamente contribuito ad<br />

aggiungere un importante elemento di certezza con riferimento<br />

ai tempi dell’azione amministrativa. Difatti,<br />

sebbene la norma già indicasse il termine per la valutazione<br />

della fattibilità della proposta come perentorio,<br />

l’interpretazione precedentemente offerta dalla giurisprudenza<br />

ma anche l’assenza della previsione di strumenti<br />

sanzionatori in caso di inadempimento, certamente<br />

non incentivavano il rispetto della disposizione<br />

e un agire tempestivo. Dal dato esperienziale emerge<br />

chiaramente, infatti, che il termine non viene quasi<br />

mai rispettato, con la conseguenza che il più delle volte<br />

il riscontro dell’Amministrazione può arrivare anche<br />

dopo anni, come accaduto nel caso deciso dalla sentenza<br />

in commento.<br />

Non può, dunque, che essere valutato positivamente<br />

un intervento della giurisprudenza volto a far rispettare<br />

le tempistiche positivizzate dal Legislatore. Tuttavia,<br />

la strada da fare in questa direzione è ancora<br />

lunga. Ad oggi, per esempio, mancano del tutto delle<br />

previsioni sulle tempistiche relative alle altre fasi<br />

della procedura: è evidente, in questo senso, anzitutto<br />

la lacuna normativa circa l’indicazione dei termini<br />

per l’indizione della gara a seguito della dichiarazione<br />

di fattibilità delle proposte pervenute (a differenza<br />

di quanto avveniva con l’art. 37-quater della legge<br />

109/1994). Del resto, prescrivere un termine perentorio<br />

per la gara contribuirebbe anche a conferire reale<br />

efficacia alla perentorietà del termine per la valutazione<br />

della proposta: allo stato dei fatti, al contrario, la<br />

normativa conduce all’illogico risultato per cui la stazione<br />

appaltante ha sì l’onere di procedere ad una spedita<br />

valutazione di fattibilità della proposta, ma successivamente<br />

può attendere anni per determinarsi ad<br />

indire la gara, quando magari le previsioni economiche-finanziarie<br />

non risultano più attuali. In conclusione,<br />

la soluzione migliore sarebbe forse quella di una rivisitazione<br />

della disciplina normativa su questi aspetti,<br />

al fine di colmare le evidenti lacune e coordinare la disciplina<br />

dell’intero iter procedurale, sino all’aggiudicazione.<br />

Al tempo stesso, andrebbe poi ripensata anche<br />

la durata di tre mesi per la valutazione della fattibilità<br />

della proposta: il termine è evidentemente troppo<br />

breve rispetto sia alle esigenze di verifica delle Amministrazioni,<br />

sia alle necessità concrete di una negoziazione<br />

effettiva con il proponente.<br />

Un celere intervento del Legislatore è, dunque, auspicabile,<br />

considerando che la presentazione di proposte di<br />

project financing è un’attività particolarmente onerosa<br />

per gli operatori economici e il fattore “tempo” è fondamentale<br />

per garantire il buon esito dell’operazione. nn<br />

L’Opinione legale<br />

L’Opinione legale<br />

8-9/<strong>2020</strong> 12/2015 leStrade<br />

8-9/<strong>2020</strong>

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