LeStrade n. 1560 settembre 2020
AUTOSTRADE Genova, alla scoperta delle aziende del Ponte GALLERIE La messa in sicurezza delle infrastrutture Anas ROAD SAFETY Primo evento in presenza nell’epoca Covid-19
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Genova, alla scoperta delle aziende del Ponte
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La messa in sicurezza delle infrastrutture Anas
ROAD SAFETY
Primo evento in presenza nell’epoca Covid-19
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9 LS<br />
Normativa e Infrastrutture<br />
Il project financing<br />
a iniziativa privata<br />
La “perentorietà” dei termini per la valutazione delle proposte<br />
Claudio Guccione<br />
Avvocato<br />
Fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />
& Associati<br />
Maria Ferrante<br />
Avvocato<br />
P&I - Studio Legale Guccione & Associati<br />
Come noto, il project financing si caratterizza per<br />
essere una procedura con previa pubblicazione<br />
di bando, alternativa all’affidamento in concessione,<br />
in cui il pubblico e il privato collaborano nell’elaborazione<br />
dei diversi livelli progettuali necessari per la<br />
realizzazione delle opere.<br />
La normativa di riferimento (cfr. art. 183 del Codice dei<br />
contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016) differenzia tra le<br />
due tipologie di project ad iniziativa privata e ad iniziativa<br />
pubblica, a seconda della natura privatistica o<br />
pubblicistica del soggetto che si occupa della redazione<br />
del primo livello progettuale. In particolare, mentre<br />
nell’ipotesi di project financing ad iniziativa pubblica<br />
l’amministrazione predispone il progetto di fattibilità,<br />
L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />
& Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche<br />
all’Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />
© labsus.org<br />
1. La sede milanese di via Corridoni del Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per la Lombardia (TAR Milano)<br />
demandando al privato l’elaborazione degli altri livelli<br />
progettuali, nel project ad iniziativa privata è il soggetto<br />
privato, cd. proponente, che si occupa già anche del<br />
progetto di fattibilità.<br />
In quest’ultimo caso, disciplinato dal comma 15 dell’art.<br />
183 del D.Lgs. n. 50/2016, all’amministrazione aggiudicatrice<br />
spetta il compito di valutare la proposta, “entro<br />
il termine perentorio di tre mesi”, esprimendo un<br />
giudizio di pubblico interesse e di fattibilità tecnica ed<br />
economica. A questo punto, il proponente può essere<br />
invitato ad apportare al progetto alcune modifiche necessarie<br />
per la sua approvazione che, nel caso non venissero<br />
recepite, precluderebbero una valutazione positiva<br />
della proposta. Infine, segue la fase della gara vera<br />
e propria con l’avvio della procedura a base della quale<br />
è posto il progetto di fattibilità approvato. Il privato<br />
proponente è invitato a partecipare e, nel caso non riuscisse<br />
ad aggiudicarsi la gara, potrà comunque sempre<br />
esercitare il suo diritto di prelazione, offrendo le medesime<br />
condizioni offerte dall’aggiudicatario.<br />
È in questo iter procedurale, con particolare riferimento<br />
al tema del termine per la valutazione della proposta<br />
e della sua perentorietà, che si inserisce la recente<br />
sentenza n. 1083 del 17.6.<strong>2020</strong> del TAR Lombardia,<br />
offrendo un punto di vista innovativo rispetto ai precedenti<br />
giurisprudenziali sull’argomento.<br />
I precedenti giurisprudenziali<br />
sull’individuazione del promotore<br />
Nonostante l’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n.<br />
50/2016 faccia espressamente riferimento al termine<br />
trimestrale per la valutazione della proposta quale<br />
termine perentorio, non sono mancati casi in passato<br />
in cui la giurisprudenza abbia comunque ritenuto<br />
legittima la valutazione della PA pervenuta anche oltre<br />
il tempo indicato. Giova anzitutto evidenziare che<br />
in quest’arco temporale la Pubblica Amministrazione<br />
deve esprimere un giudizio di pubblico interesse, ma<br />
anche di fattibilità tecnica ed economica della proposta.<br />
Quest’ultima è la grande novità introdotta dal nuovo<br />
Codice rispetto alla previgente disciplina, segnando<br />
un importante passaggio ad un controllo sulla realizzabilità<br />
del progetto anche in concreto (cfr. TAR Lazio,<br />
Sez. I, sent. 11.5.2017, n. 5702).<br />
OSSERVATORIO NORMATIVO<br />
Leggi e altri atti normativi<br />
n Decreto-Legge del 16 luglio <strong>2020</strong>, n. 76, recante<br />
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione<br />
digitale. (20G00096)”, pubblicato in G.U. Serie Generale,<br />
Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del<br />
16 luglio <strong>2020</strong>.<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<br />
n Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<br />
del 16 marzo <strong>2020</strong>, recante “Aggiornamento degli<br />
importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo<br />
25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche,<br />
relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti<br />
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune<br />
infrastrutture. (20A03369)”, pubblicata in G.U. Serie<br />
Generale, n. 163 del 30 giugno <strong>2020</strong>.<br />
Inoltre, la fase preliminare della procedura di project di<br />
individuazione del promotore è connotata da amplissima<br />
discrezionalità amministrativa, tale da non poter<br />
essere sindacabile nel giudizio amministrativo di<br />
legittimità, se non per manifesta illogicità, incongruità<br />
o travisamento dei fatti (cfr. C.d.S., Sez. V, sent.<br />
10.2.<strong>2020</strong>, n. 1005; sent. 31.8.2015, n. 4035; Sez.<br />
III, sent. 20.3.2014, n. 1365; TAR Toscana, Sez. I,<br />
sent. 21.11.2019, n. 1593). L’elevata discrezionalità,<br />
pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, è resa<br />
ancora più evidente dal fatto che l’Amministrazione è<br />
chiamata a valutare la fattibilità della proposta e la sua<br />
rilevanza ai fini del pubblico interesse ancor prima di<br />
avviare l’interlocuzione con il proponente. Così, anche<br />
la richiesta di eventuali integrazioni o modifiche prevista<br />
dalla disposizione di riferimento forma oggetto<br />
di una facoltà, il cui esercizio è soggetto alle consuete<br />
regole dell’azione amministrativa. Per tale ragione,<br />
la giurisprudenza ha anche giustificato che, a fronte<br />
della contemporanea pendenza di più proposte afferenti<br />
al medesimo oggetto da parte di diversi operatori<br />
economici, il trattamento istruttorio possa essere diversamente<br />
modulato, avuto riguardo della qualità del<br />
proponente e/o del contenuto e del grado di approfondimento<br />
delle proposte ricevute (cfr. TAR Toscana, Sez.<br />
I, sent. 28.2.2018, n. 328).<br />
Parte della giurisprudenza si spinge poi a sostenere che<br />
il potere discrezionale si esprime anche oltre la dichiarazione<br />
di pubblico interesse dell’opera, nella valutazione<br />
della perdurante attualità dell’interesse, legittimando<br />
l’Amministrazione a scegliere se affidare il progetto,<br />
rinviare la realizzazione ovvero non procedere affatto,<br />
non sussistendo alcun diritto del promotore all’indizione<br />
della gara (C.d.S., Sez. V, sent. 23.6.<strong>2020</strong>, n. 4015).<br />
In questo ampio spazio di libertà la norma pone però<br />
l’indicazione salda del termine entro il quale l’Amministrazione<br />
dovrebbe esprimere il suo giudizio sulla proposta.<br />
Tuttavia, come anticipato, la giurisprudenza ha<br />
mutevolmente interpretato la disposizione in esame,<br />
sminuendone la rigidità, talvolta anche riconoscendo<br />
come legittime le valutazioni pervenute oltre i tre mesi<br />
indicati come “perentori”.<br />
Ministero delle Sviluppo Economico<br />
n Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico dell’11<br />
marzo <strong>2020</strong>, recante “Regolamento recante la definizione<br />
del ‘contratto base’ di assicurazione obbligatoria della<br />
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli<br />
a motore, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 18<br />
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 17 dicembre 2012, n. 221. (20G00070)”, pubblicata<br />
in G.U. Serie Generale, n. 152 del 17 giugno <strong>2020</strong>.<br />
Comitato interministeriale per la programmazione<br />
economica<br />
n Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione<br />
economica del 17 marzo <strong>2020</strong>, recante<br />
“Fondo sviluppo e coesione 2014-<strong>2020</strong>. Piano operativo<br />
infrastrutture - Integrazione dotazione finanziaria<br />
(Ponte di Buriano - guado provvisorio e viabilità<br />
alternativa) (Delibera n. 4/<strong>2020</strong>). (20A03129)”, pubblicata<br />
in G.U. Serie Generale, n. 149 del 13 giugno <strong>2020</strong>.<br />
In particolare, il termine per la valutazione della fattibilità<br />
della proposta è stato inteso a favore del proponente<br />
e letto in chiave di tutela delle esigenze di certezza in<br />
capo allo stesso con la sola conseguenza che, in caso di<br />
mancato rispetto, questi avrà eventualmente la facoltà<br />
di ritirare la propria proposta (cfr. TAR Piemonte, Sez.<br />
II, sent. 23.5.2018, n. 195). È in questo senso, dunque,<br />
che la sentenza del TAR Lombardia (n. 1083/<strong>2020</strong>) qui<br />
in commento si pone come innovativa nel panorama<br />
giurisprudenziale, insistendo, al contrario, sul carattere<br />
della perentorietà del termine in questione.<br />
La portata innovativa<br />
della sentenza TAR Lombardia<br />
La fattispecie concreta sottoposta all’attenzione dei<br />
giudici lombardi concerneva una proposta presentata<br />
al Comune di Como per la riqualificazione di un Centro<br />
Diurno Disabili, in relazione alla quale l’Amministrazione,<br />
pur scaduto il termine imposto dalla legge,<br />
richiedeva al proponente di apportare alcune modifiche,<br />
assegnando un termine di tre mesi per procedere.<br />
Tuttavia, una volta ricevute, le modifiche e le integrazioni<br />
venivano qualificate dall’Amministrazione<br />
quale proposta innovativa, comportando la decorrenza<br />
ex novo del termine trimestrale per la valutazione<br />
della fattibilità. Sulla questione il TAR Milano, adito dal<br />
proponente, ha assunto una posizione netta, dichiarando<br />
la violazione dell’art. 183 del Codice e l’illegittimità<br />
del silenzio serbato sulla proposta originariamente<br />
presentata con condanna della parte resistente a<br />
provvedere. In particolare, il Giudice ha chiarito che<br />
sull’Amministrazione - una volta concluse le valutazioni<br />
di sua competenza e scaduto il termine trimestrale<br />
previsto dalla legge - incombe l’obbligo di adottare<br />
una determinazione espressa sulla fattibilità della proposta.<br />
Non è, al contrario, ammissibile che si assuma<br />
il pretesto della richiesta di modifiche ed integrazioni<br />
per riaprire la decorrenza del termine previsto dalla<br />
legge. Siffatta richiesta deve, infatti, essere qualificata<br />
come meramente istruttoria e priva di qualsiasi<br />
contenuto conclusivo della procedura, altrimenti innescando<br />
un meccanismo dilatatorio a fronte del quale<br />
il proponente perde ogni certezza sui tempi dell’azione<br />
amministrativa.<br />
In conclusione, ben può l’amministrazione richiedere<br />
chiarimenti ed integrazioni al progetto al fine di valutare<br />
la corrispondenza dello stesso all’interesse pubblico,<br />
dovendo, tuttavia, una volta ricevuti i riscontri, necessariamente<br />
assumere una determinazione entro il<br />
termine perentorio che decorre comunque dalla presentazione<br />
della proposta. Una sospensione del termine<br />
è legittima solo per il tempo strettamente necessario<br />
all’acquisizione delle predette integrazioni.<br />
Conclusioni<br />
La sentenza in commento ha certamente contribuito ad<br />
aggiungere un importante elemento di certezza con riferimento<br />
ai tempi dell’azione amministrativa. Difatti,<br />
sebbene la norma già indicasse il termine per la valutazione<br />
della fattibilità della proposta come perentorio,<br />
l’interpretazione precedentemente offerta dalla giurisprudenza<br />
ma anche l’assenza della previsione di strumenti<br />
sanzionatori in caso di inadempimento, certamente<br />
non incentivavano il rispetto della disposizione<br />
e un agire tempestivo. Dal dato esperienziale emerge<br />
chiaramente, infatti, che il termine non viene quasi<br />
mai rispettato, con la conseguenza che il più delle volte<br />
il riscontro dell’Amministrazione può arrivare anche<br />
dopo anni, come accaduto nel caso deciso dalla sentenza<br />
in commento.<br />
Non può, dunque, che essere valutato positivamente<br />
un intervento della giurisprudenza volto a far rispettare<br />
le tempistiche positivizzate dal Legislatore. Tuttavia,<br />
la strada da fare in questa direzione è ancora<br />
lunga. Ad oggi, per esempio, mancano del tutto delle<br />
previsioni sulle tempistiche relative alle altre fasi<br />
della procedura: è evidente, in questo senso, anzitutto<br />
la lacuna normativa circa l’indicazione dei termini<br />
per l’indizione della gara a seguito della dichiarazione<br />
di fattibilità delle proposte pervenute (a differenza<br />
di quanto avveniva con l’art. 37-quater della legge<br />
109/1994). Del resto, prescrivere un termine perentorio<br />
per la gara contribuirebbe anche a conferire reale<br />
efficacia alla perentorietà del termine per la valutazione<br />
della proposta: allo stato dei fatti, al contrario, la<br />
normativa conduce all’illogico risultato per cui la stazione<br />
appaltante ha sì l’onere di procedere ad una spedita<br />
valutazione di fattibilità della proposta, ma successivamente<br />
può attendere anni per determinarsi ad<br />
indire la gara, quando magari le previsioni economiche-finanziarie<br />
non risultano più attuali. In conclusione,<br />
la soluzione migliore sarebbe forse quella di una rivisitazione<br />
della disciplina normativa su questi aspetti,<br />
al fine di colmare le evidenti lacune e coordinare la disciplina<br />
dell’intero iter procedurale, sino all’aggiudicazione.<br />
Al tempo stesso, andrebbe poi ripensata anche<br />
la durata di tre mesi per la valutazione della fattibilità<br />
della proposta: il termine è evidentemente troppo<br />
breve rispetto sia alle esigenze di verifica delle Amministrazioni,<br />
sia alle necessità concrete di una negoziazione<br />
effettiva con il proponente.<br />
Un celere intervento del Legislatore è, dunque, auspicabile,<br />
considerando che la presentazione di proposte di<br />
project financing è un’attività particolarmente onerosa<br />
per gli operatori economici e il fattore “tempo” è fondamentale<br />
per garantire il buon esito dell’operazione. nn<br />
L’Opinione legale<br />
L’Opinione legale<br />
8-9/<strong>2020</strong> 12/2015 leStrade<br />
8-9/<strong>2020</strong>