IL CELIBATO SACERDOTALE E IL VATICANO II
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E‟ da osservare che, mentre nei testi patristici si denotano parecchie trasgressioni e<br />
offese alla continenza sacerdotale da parte di ministri sacri sposati, non se ne trova<br />
neppure una che venga sanzionata come legittima. Come pure non si ha nessuna<br />
testimonianza di bambini nati legittimamente dopo l‟Ordinazione. Infine va ricordato<br />
che l‟eta‟ per l‟Ordinazione degli sposati viene posta dopo il periodo della crescita dei<br />
figli. 36<br />
2. <strong>IL</strong> CONC<strong>IL</strong>IO ECUMENICO DI NICEA<br />
La conclusione di questa disciplina comune, gia‟ evidente nel secolo terzo, agli inizi<br />
del secolo quarto viene riassunta e legiferata nel 3 del grande Concilio di Nicea del<br />
325. Questo canone, per assicurare la continenza dei suoi ministri, proibisce in modo<br />
assoluto al Vescovo, al Presbitero e al Diacono di tenere con se‟ qualsiasi donna, che<br />
non sia al di sopra di ogni sospetto, come la madre, la sorella, la zia. L‟esclusione<br />
della moglie e‟ chiarissima:<br />
“Canone 3. Il grande Sinodo ha proibito con rigore a tutti i Vescovi,<br />
Presbiteri, Diaconi o a qualsiasi altra persona appartenente al clero, di<br />
avere una donna (subintroducta) che abita con lui, a meno che non sia sua<br />
madre, o sua sorella, o sua zia, o persona che sia al di la‟ di ogni<br />
sospetto”.<br />
Che il canone terzo del Concilio di Nicea indichi con le sue parole la disciplina del<br />
celibato/continenza sacerdotali sembra chiaro non solo dal tono generale, ma<br />
soprattutto dal fatto che al primo posto degli ecclesiastici soggetti al divieto di<br />
coabitazione figura il Vescovo. Secondo l‟insegnamento comune della Chiesa<br />
Orientale ed Occidentale il Vescovo era sempre tenuto alla continenza, anche nel caso<br />
che fosse sposato. Avendo il Concilio accumunato i Presbiteri e i Diaconi ai Vescovi<br />
senza nessuna distinzione, vuol dire che essi pure dovevano osservare la continenza<br />
sacerdotale come il Vescovo. 37 Tuttavia bisogna notare che alcuni sono dell‟avviso<br />
contrario e per affermare cio‟ si richiamano alla „notizia‟ di Pafnuzio, a cui abbiamo<br />
accennato piu‟ sopra. Ma come abbiamo visto, questa leggenda non ha nessun<br />
appoggio da parte di una solida critica storica.<br />
Bisogna pero‟ osservare che il Concilio di Ancyra (314) e il Concilio di Gangres<br />
(340) fanno delle affermazioni che possono lasciare perplessi. Per esempio il Concilio<br />
di Ancyra dice al can. 10:<br />
“Coloro che sono promossi al Diaconato, se al tempo della loro<br />
promozione essi rifiutano e dicono che devono sposarsi e che non possono<br />
vivere in questo modo e che in seguito si sposeranno, possono rimanere<br />
nel ministero se il vescovo permette loro di fare cio‟. Ma quelli che non<br />
hanno detto niente e poi sono stati ammessi all‟Ordinazione a condizione<br />
che essi perseverino nello stato celibatario, se poi dovessero sposarsi,<br />
dovranno essere privati delle funzioni diaconali”.<br />
A prima vista sembra che questa canone affermi la possibilita‟ per i Diaconi di<br />
dichiararsi incapaci di osservare la legge del celibato e di essere ugualmente ammessi<br />
al Diaconato. Ad una lettura piu‟ attenta, sembra logico invece che si tratti di<br />
36 Ibidem, p. 323.<br />
37 Cf. Cochini Christian, op. cit., pp. 185-195