IL CELIBATO SACERDOTALE E IL VATICANO II
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osservino perfetta continenza, cosi‟ che possano ottenere in tutta<br />
semplicita‟ cio‟ che chiedono da Dio. Cio‟ che gli Apostoli hanno<br />
insegnato e cio‟ che l‟antichita‟ stessa ha osservato, sia osservato anche<br />
da noi.<br />
I Vescovi dichiararono unanimemente: “Sembra giusto a tutti noi che i<br />
Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi (ossia coloro che toccano i sacramenti)<br />
che sono i custodi della purezza, si astengano dalle relazioni coniugali<br />
con le loro mogli, in modo tale che coloro che servono all‟altare possano<br />
osservare una castita‟ perfetta”. 86<br />
A questa bisogna aggiungere quella del canone 3 del Concilio di Cartagine del<br />
401, che dice:<br />
“Inoltre, anche se ci e‟ stato detto che alcuni chierici non vivono in<br />
continenza con le loro mogli, tuttavia seguendo i canoni antichi essi<br />
devono astenersi dalle relazioni con le loro mogli. Se non fanno cosi‟,<br />
devono essere rimossi dagli uffici ecclesiastici. Gli altri chierici non sono<br />
obbligati a fare cosi‟. Ciascuno segua la propria consuetudine”. 87<br />
2. Quasi nello stesso periodo abbiamo il Concilio di Toledo del 400 che afferma:<br />
“Noi ordiniamo che i Diaconi siano o vergini o casti, e che a coloro che<br />
praticano la continenza sia affidato il ministero. Pero‟ coloro (=i<br />
Diaconi) che non sono vissuti in continenza con le loro mogli prima<br />
dell‟interdetto pronunciato dai Vescovi della Lusitania, non siano rivestiti<br />
dell‟onore del Sacerdozio. Se infatti un Presbitero ha avuto un figlio<br />
prima dell‟interdetto, non puo‟ essere ammesso all‟Episcopato”. 88<br />
86 Cf. Concilio di Cartagine, 417, CANONE <strong>II</strong>I. Sulla continenza. Il Vescovo Aurelio disse: Quando nei<br />
Concili passati fu considerato il problema della continenza e della castita‟, quei tre gradi, che sono legati<br />
assieme alla castita‟ da un vincolo speciale a causa della loro consacrazione, vale a dire i Vescovi, i<br />
Presbiteri e i Diaconi, e‟ sembrato bene che i Capi Sacri, i Presbiteri come pure i Leviti, vale a dire coloro<br />
che servono ai divini sacramenti, debbano essere completamente continenti, in modo tale che siano capaci<br />
di chiedere con sincerita‟ di cuore cio‟ che cercano dal Signore. In tal modo cio‟ che ‟ gli Apostoli hanno<br />
insegnato e l‟antichita‟ ha conservato, noi pure lo osserviamo.<br />
CANONE IV: Sui vari ordini che devono astenersi dalle loro mogli. FAUSTINO, il vescovo dela Chiesa<br />
Potentina, nella provincia del Piceno, legato di Roma, disse: “Sembra bene che il Vescovo, il Presbitero e il<br />
Diacono, cioe‟ tutti coloro che confezionano i sacramenti, osservino la modestia e si astengano dalle loro<br />
mogli. – Tutti i Vescovi dissero: E‟ giusto che tutti coloro che servono all‟altare osservino la pudicizia<br />
dalle donne”.<br />
CANONE XXV. ( XXV<strong>II</strong>I nel testo Greco): A riguardo dei Vescovi e degli ordini inferiori che servono ai<br />
santissimi misteri. Sembra bene che essi si astengano dalle loro mogli. Il Vescovo Aurelio disse: Inoltre noi<br />
aggiungiamo, carissimi fratelli, che, avendo sentito dell‟incontinenza di certi chierici con le loro mogli,<br />
debba essere confermato cio‟ che e‟ stato deciso in diversi Concili, e cioe‟ che i Suddiaconi che servono ai<br />
santi misteri, i Diaconi e i Presbiteri, come pure i Vescovi secondo gli statuti, debbano astenersi dalle loro<br />
mogli, in modo tale che vivano come se non le avessero, e se non si comportano in questo modo devono<br />
essere rimossi dal loro ufficio. Il resto del clero non deve essere obbligato a cio‟, a meno che non sia di eta‟<br />
matura. Da tutto il Concilio fu detto: Cio‟ che la tua santita‟ ha detto e‟ giusto, santo, e grato a Dio, e noi lo<br />
approviamo”.<br />
CANON LXX. (LXX<strong>II</strong>I nel testo Greco): A riguardo di quali chierici devono astenersi dalle loro<br />
mogli:….Inoltre, poiche‟ alcuni chierici sono stati accusati di incontinenza con le loro mogli, e‟ sembrato<br />
bene che, seguendo i sacri canoni, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano obbligati ad astenersi dalle loro<br />
mogli gia‟ in precedenza, e se non si comportano cosi‟ devono essere rimossi dal loro ufficio clericale.<br />
Tuttavia il resto del clero non deve essere obbligato a cio‟. A questo riguardo bisogna seguire le abitudini<br />
delle varie Chiese”.<br />
87 Concilio di Cartagine, a. 401, can. 3 (CCL 149, 356, 21-26)<br />
88 Concilio di Toledo, a. 400, can. 1.