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IL CELIBATO SACERDOTALE E IL VATICANO II

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sacerdotali. Ci e‟ impossibile addentrarci in tutte le motivazioni storiche che hanno<br />

favorito la legislazione trullana del 691. Sia sufficiente dire che l‟unita‟ di dottrina e<br />

di disciplina tipica della Chiesa Latina per via della vigilanza del Patriarcato di Roma,<br />

non trovava il corrispondente nella Chiesa Greca in generale, soprattutto a riguardo<br />

della disciplina, che molte volte era lasciata alla responsabilita‟ della Chiesa locale.<br />

Era logico che gli abusi inevitabili verso la disciplina della continenza sacerdotale<br />

trovassero correzione molto piu‟ decisa in Occidente che in Oriente. Di conseguenza<br />

nella Chiesa Orientale gli abusi dei matrimoni dei Presbiteri e dei Diaconi contratti<br />

prima dell‟ordinazione venivano sempre di piu‟ ritenuti inevitabili data la debolezza<br />

umana, e rifiutati con sempre minore forza.<br />

Il secondo Concilio di Trullo fu convocato dall‟imperatore Giustiniano <strong>II</strong>, che nel<br />

frattempo si era mostrato preoccupato dello stato contraddittorio in cui viveva buona<br />

parte del clero in Oriente, e voleva dare a questa e ad altre realta‟ ecclesiali una base<br />

legale. A questo scopo vennero approvati 102 canoni, che furono poi aggiunti al<br />

Vecchio Syntagma, che divenne cosi‟ il Syntagma adauctum, l‟ultimo Codice della<br />

Chiesa bizantina”. 100 La disciplina del celibato e della continenza sacerdotale e‟ stata<br />

fissata in sette canoni (3, 6, 12, 13, 26, 30, 48), come segue:<br />

Il can. 3 decide che tutti coloro che dopo il battesimo hanno contratto un<br />

secondo matrimonio o abbiano vissuto in concubinato, come anche coloro che<br />

avevano sposato una vedova, una divorziata, una prostituta, una schiava o<br />

un‟attrice non possono diventare ne‟ Vescovi, ne‟ Sacerdoti, ne‟ Diaconi. 101<br />

Il can. 6 dispone che ai sacerdoti e ai diaconi non e‟ lecito contrarre<br />

matrimonio dopo l‟ordinazione. 102<br />

100 Stickler A.M., op. cit. pp. 42-46.<br />

101 CANON <strong>II</strong>I.<br />

“Siccome il nostro pio e amato imperatore ha chiesto nel suo discorso a questo santo ed ecumenico concilio<br />

che coloro che appartengono ai ranghi del clero, e attraverso i quali gli uomini ricevono le grazie dei<br />

Sacramenti, siano resi puri e irreprensibili ministri, degni del sacrificio spirituale del grande Iddio, che e‟<br />

allo stesso tempo vittima e pontefice, e che siano purificati da ogni macchia derivante dai loro matrimoni<br />

illeciti; siccome d‟altra parte, coloro che appartengono alla santa Chiesa Romana vogliono seguire la<br />

disciplina severissima, mentre quelli che appartengono a questa citta‟ imperiale protetta da Dio vogliono<br />

seguire la regola dell‟umanita‟ e della accondiscendenza, noi abbiamo messo insieme queste due tendenze<br />

cosi‟ che la mansuetudine non cada nel lassismo e l‟austerita‟ non cada nell‟insoddisfazione, considerando<br />

soprattutto che le colpe di tantissime persone sono frutto di ignoranza.<br />

Decidiamo che i chierici che sono caduti nella colpa del secondo matrimonio, e che, essendo schiavi del<br />

peccato non si sono corretti entro il 15 gennaio scorso, in occasione della quarta indizione iniziata nell‟anno<br />

6109, siano canonicamente condannati e deposti.<br />

Invece coloro che sono caduti nella colpa del secondo matrimonio ma hanno riconosciuto il loro bene<br />

spirituale prima del nostro incontro, ed hanno rinunciato da loro stessi a tale male interrompendo tale strana<br />

e illegittima unione, come pure coloro la cui seconda moglie e‟ morta, o sono ritornati al Signore da loro<br />

stessi, ritornando alla pratica della castita‟, e hanno fatto di tutto per dimenticare le loro iniquita‟ del<br />

passato; se tali chierici sono Presbiteri, Diaconi o Suddiaconi, e‟ stato deciso che facciano penitenza e<br />

siano poi privati di ogni funzione sacerdotale o altra attivita‟. Essi possono ancora prendere parte agli onori<br />

della Sede, e possono ancora stare nei posti occupati da coloro che sono del loro rango. Si accontentino di<br />

tale ordine di precedenza, e implorino da Dio il perdono per la loro iniquita‟ commessa per ignoranza.<br />

Sarebbe davvero irragionevole benedire gli altri quando si ha bisogno di curare le proprie ferite.<br />

Coloro che hanno avuto una sola moglie, ma che era vedova, e anche i Presbiteri, Diaconi e Suddiaconi<br />

che, dopo l‟ordinazione, hanno contratto un matrimonio illegittimo, dopo una breve sospensione dalle<br />

funzioni sacre e dopo aver fatto penitenza, possono ritornare ai loro ranghi, senza aver pero‟ diritto a<br />

promozioni. Naturalmente devono aver prima dissolto quel matrimonio illegittimo…” .<br />

102 CANONE VI.

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