IL CELIBATO SACERDOTALE E IL VATICANO II
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2. E‟ significativa la diatriba di Ippolito (170/75-235) con Papa Callisto che aveva<br />
concesso il sacerdozio a chi si era risposato. In qualche modo tutti e due<br />
confermano la tradizione romana della proibizione degli Ordini sacri ai vedovi<br />
risposati. Per Ippolito cio‟ era sbagliato appunto per l‟insegnamento di S. Paolo<br />
nella lettera a Timoteo dove parla del candidato all‟Eepiscopato che deve essere<br />
stato sposato una sola volta. Tuttavia Papa Callisto, non negava affatto la validita‟<br />
delle affermazioni di Ippolito, ma contava il numero dei matrimoni a partire dal<br />
Battesimo.<br />
Anche la diatriba tra Ippolito e Papa Callisto a riguardo della proibizione di<br />
accedere agli Ordini Maggiori per coloro che si erano sposati due volte, se letta<br />
bene nel suo contesto storico porta alla conclusione che la proibizione del<br />
matrimonio per coloro che avevano ricevuto gli Ordini Maggiori (Diaconato,<br />
Presbiterato, Episcopato) da celibi era gia‟ evidente all‟inizio del terzo secolo<br />
anche a Roma. Del resto, come abbiamo gia‟ visto nel capitolo precedente, questa<br />
e‟ una conclusione che si trae dall‟obbligo di continenza per coloro che avevano<br />
ricevuto gli Ordini Maggiori da sposati: infatti se la continenza era dovuta per gli<br />
sposati-ordinati, che significato aveva un matrimonio dopo l‟ordinazione se non<br />
poteva essere consumato? Di qui la proibizione per i celibi-ordinati di sposarsi. 68<br />
Quindi la duplice forma della disciplina sul celibato/continenza appare gia‟ chiara<br />
a Roma nel terzo secolo. Certamente non si puo‟ dimenticare quanto Ireneo<br />
(140-202) afferma di Roma, quando nella sua opera principale: “Contro le eresie”<br />
dice che la tradizione apostolica viene conservata nella Chiesa di Roma, fondata<br />
dagli Apostoli Pietro e Paolo. E‟ possibile che un fatto cosi‟ importante e cosi‟<br />
chiaro come quello della continenza sacerdotale, sia sfuggito alla sua<br />
considerazione e non sia stata inserito nella grande affermazione di cui sopra? 69<br />
3. Come Origene, anche per Cipriano (+ 258) la celebrazione quotidiana<br />
dell‟Eucaristia implicava l‟astinenza sessuale totale: cio‟ non solo per i celibi, ma<br />
anche per gli sposati che accedevano agli Ordini Maggiori. A testimonianza di<br />
cio‟ riportiamo una lettera di S. Cipriano in cui egli afferma la totale disponibilita‟<br />
del sacerdote al servizio divino. In questa lettera la conclusione della continenza<br />
sacerdotale e‟ solo indiretta, ma chiara, se e‟ vero che Cipriano nega ad un<br />
Sacerdote la possibilità di essere l‟esecutore testamentario di un altra persona,<br />
perche‟ cio‟ significherebbe essere coinvolto negli affari secolari ed essere<br />
distolto dalle cose divine. Se per lui questo e‟ vero, quanto e‟ piu‟ vera la<br />
distrazione che un Sacerdote avrebbe dal legame dei doveri matrimoniali. Egli<br />
scrive:<br />
"Perche‟ e‟ scritto: “Nessuno che si dedica al servizio di Dio, si occupa<br />
delle cose del mondo, in modo tale che possa piacere a Colui al quale ha<br />
promesso se stesso”. Se cio‟ vale per tutti gli uomini, quanto piu‟ non<br />
68 Ibidem pp. 88-89: “Se neppure gli Apostoli avevano il diritto di sposarsi, allora neppure per i loro<br />
successori si può affermare il diritto di sposarsi. Tertulliano, come si puo‟ ben immaginare, non e‟ una<br />
grande autorita‟ da citare a riguardo dei chierici sposati. Un fatto e‟ certo: nel Nord Africa e a Roma i<br />
chierici che avevano ricevuto gli Ordini Maggiori non potevano sposarsi. Cio‟ rappresenta un‟altra<br />
conferma che probabilmente esisteva la disciplina della continenza obbligatoria per i chierici sposati. Infatti<br />
che cosa poteva giustificare una proibizione al matrimonio per i chierici in questo primo periodo della<br />
Chiesa? Qual era il motivo dell‟accettazione generale di questa disciplina? Una restrizione della possibilita‟<br />
di sposarsi e‟ giustificabile solo dal fatto che vi era dovunque l‟obbligo della continenza per tutti i chierici<br />
degli Ordini Maggiori”. (NdR: traduzione del redattore)<br />
69 Cf. S. Ireneo, Adversus haereses, 3, 3, 2.