Raccolta Sentenze
Raccolta Sentenze
Raccolta Sentenze
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
VARIE<br />
LA FOTOCOPIA È PROVA VALIDA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.1264 DEL 23 GENNAIO 2006<br />
Secondo la sentenza, la copia fotografica di scritture costituisce una valida prova, analoga a quella della<br />
copia autentica, se la conformità all'originale non viene espressamente disconosciuta, ai sensi dell'art.2719<br />
c.c. Infatti - sostiene la Cassazione - "l'onere stabilito dall'art.2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la<br />
copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia o al suo originale,<br />
sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo<br />
specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur<br />
non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere<br />
formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al<br />
profilo di esso che venga contestato".<br />
INCIDENTE STRADALE - EVENTO LETALE - DANNO MORALE - EREDI NON CONVIVENTI –<br />
RISARCIBILITÀ<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 14845 DEL 27 GIUGNO 2007<br />
Il danno morale deve essere risarcito integralmente ai familiari delle vittime della strada anche se il defunto<br />
non viveva più con loro. Infatti, il danno morale parentale, come danno ingiusto, deve essere integralmente<br />
risarcito. Con la sentenza de qua la Suprema Corte ha affermato che la comunione di affetti e di solidarietà,<br />
che normalmente connota la vita in comune, può sussistere anche tra familiari non conviventi; di<br />
conseguenza, nel caso in cui si accerti che la vittima dell'incidente stradale avesse effettuato una scelta di<br />
vita autonoma prima del sinistro, il giudice può ugualmente liquidare, in via equitativa, il danno morale<br />
parentale, valutando tutte le circostanze note e non contestate.<br />
ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO, DANNO MORALE ANCHE ALLE PERSONE GIURIDICHE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA N. 337 DEL 10 GENNAIO 2008<br />
Il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere<br />
psicologico, prodottosi in virtù dell'eccessiva durata del processo, deve essere liquidato dal giudice anche<br />
alle persone giuridiche, salvo che particolari circostanze lo escludano.<br />
NULLE LE MULTE DEI VIGILI IN BORGHESE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.5771/2008<br />
D'ora in avanti sarà possibile cestinare le multe inflitte dai vigili in borghese per le violazioni del codice della<br />
strada. Parola di Cassazione che ha messo, nero su bianco, il principio per cui l'agente che non e' in servizio<br />
e non indossa la divisa non "riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria". In tal caso dunque non e'<br />
tenuto a multare gli automobilisti. Sin dal giudizio di primo grado il Giudice di Pace aveva annullato la<br />
contravvenzione. Il vigile in borghese, si legge nella sentenza della Corte probabilmente preso da iperattività,<br />
aveva fatto la contravvenzione ad una signora a cui poi l'aveva recapitata a casa. I giudici del palazzaccio<br />
ricordano che "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12<br />
del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di<br />
vestiario o dell'uniforme". Inutile dunque il ricorso in Cassazione del Ente comunale che ha tentato di<br />
sostenere che al di la' della divisa si tratta sempre di un agente della polizia municipale. La Suprema Corte<br />
ha respinto il ricorso anche con il parere contrario della pubblica accusa che aveva chiesto di convalidare la<br />
multa. I giudici di Piazza Cavour sottolineano che "come risulta da quanto riportato nella sentenza impugnata