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Raccolta Sentenze

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operanti esclusivamente nel proprio ambito di competenza, che non avrebbero avuto alcun titolo alla<br />

partecipazione alla gara né potevano essere parti del contratto oggetto della gara, riservato, secondo quanto<br />

previsto agli articoli 90 e 91 del Codice dei contratti, prima delle modifiche introdotte dal terzo correttivo<br />

(D.lgs. n. 152/2008) con cui al comma 1 è stata inserita la lettera f-bis), solo ai soggetti ivi individuati. In<br />

buona sostanza, anche per le attività accessorie doveva essere individuato un soggetto in possesso dei<br />

requisiti soggettivi previsti dal codice dei contratti mentre, nei fatti, con l’istituto dell’avvalimento,<br />

l’aggiudicataria avrebbe aggirato od eluso le norme che riservano la progettazione soltanto a soggetti<br />

abilitati. I giudici della Consiglio di Stato, hanno ritenuto, invece, che la commissione di gara ha inteso<br />

colmare, con lo strumento della partecipazione in raggruppamento e con il richiamo all’istituto<br />

dell’avvalimento, carenze dei requisiti soggettivi delle imprese facenti parte del raggruppamento<br />

aggiudicatario chiamate alla progettazione e che correlativamente, le imprese commerciali indicate, facenti<br />

parte del raggruppamento, in quanto chiamate ad attività accessorie e del tutto complementari rispetto alla<br />

attività di progettazione, non erano tenute ad alcuna iscrizione.<br />

D’altra parte, prima del terzo correttivo la Commissione europea aveva aperto con nota C 82008 0108 del 30<br />

gennaio 2008, una procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano in relazione al codice dei contratti<br />

fissando alcuni principi interpretativi pertinenti al caso in esame e la procedura di infrazione aveva portato<br />

alla pubblicazione del terzo decreto correttivo al codice degli appalti che risulta modificato, tra l’altro, proprio<br />

agli articoli 90 e 91.<br />

BENI AMBIENTALI. VINCOLO IDROGEOLOGICO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 43731 DEL 16 NOVEMBRE 2009<br />

Nel caso in cui risulti accertata l’esistenza soltanto di un vincolo idrogeologico interessante la zona ove è<br />

stata eseguita la costruzione abusiva, con esclusione di qualsiasi vincolo paesaggistico comunque imposto,<br />

non è configurabile il reato paesaggistico, né quello di cui all’ari. 734 c.p., che presuppone l’imposizione di<br />

un vincolo a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio. Né tale principio di diritto è in contrasto con il<br />

consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale anche il vincolo idrogeologico rientra tra quelli ostativi<br />

alla applicabilità delle disposizioni in materia di condono edilizio. Invero, il vincolo idrogeologico è, invece,<br />

previsto, quale causa di non suscettibilità di sanatoria degli abusi edilizi. dall’art. 33, comma primo lett. a),<br />

della L. n. 47/85 e dalla normativa successiva che richiama il capo IV di detta legge. E’, però, evidente che le<br />

disposizioni in materia di condono edilizio hanno carattere eccezionale e non possono trovare applicazione<br />

al di fuori dei casi da esse previsti, sicché il riferimento della ordinanza alle disposizioni sul condono, al fine<br />

di equiparate il vincolo idrogeologico agli altri vincoli tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004, risulta palesemente<br />

errato.<br />

APPALTI PUBBLICI: PERDE LA CAUZIONE LA VINCITRICE ESCLUSA PER IRREGOLARITÀ<br />

CONTRIBUTIVE<br />

CONSIGLIO DI STATO, DECISIONE N.7255 DEL 19 NOVEMBRE 2009<br />

Perde la cauzione l’impresa vincitrice dell’appalto alla quale è stata annullata l’aggiudicazione<br />

dall’amministrazione per irregolarità contributive.<br />

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha affermato che “in tema di appalto, poiché una tra le funzioni della<br />

cauzione provvisoria è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di<br />

partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e<br />

correttezza all’intero procedimento di gara e di liquidare forfetariamente il danno subito dalla stazione<br />

appaltante , il suo incameramento è legittimo in caso dell’inadempimento del partecipante. Tale funzione non<br />

viene meno per effetto dell’aggiudicazione provvisoria , quando questa risulti comunque superata per effetto<br />

della successiva esclusione dell’impresa aggiudicataria per assenza dei requisiti partecipativi”.<br />

AVVOCATO RESPONSABILE VERSO IL CLIENTE SE NON SI ATTIVA PER L’APPELLO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 24554 DEL 20 NOVEMBRE 2009<br />

L’avvocato che tarda a proporre l’appello è responsabile verso il cliente anche se il nuovo mandato conferito<br />

per il secondo grado di giudizio è successivo alla scadenza dei termini per l’impugnazione. Il professionista,<br />

infatti, è tenuto a operare in favore del cliente sulla base della procura rilasciata per iniziare la causa anche<br />

se rilasciata anni prima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame, ha accolto il<br />

ricorso di due clienti che reclamavano le responsabilità del professionista su un appello presentato in ritardo.<br />

Infatti, si legge in sentenza, “nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è<br />

richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (1176, 2° comma, c.c.) vale a dire è<br />

richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di<br />

prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente,<br />

varia secondo il tipo di professione. Per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (1176,

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