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Raccolta Sentenze

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previsto dal quarto comma dell’art. 1127 del Cod. Civ. Altra questione risolta con la sentenza è stata la<br />

modifica o meno delle Tabelle Millesimali; secondo la sentenza la modifica delle tabelle può aver luogo solo<br />

nei casi in cui ci sia una notevole differenza tra il valori millesimali delle singole unità immobiliari, in ogni caso<br />

la modifica delle tabelle deve trovare il consenso unanime di tutti i condomini.<br />

SOLO I PROPRIETARI SONO OBBLIGATI A PAGARE GLI ONERI CONDOMINIALI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIV., SENTENZA N. 17619 DEL 10 AGOSTO 2007<br />

Sono tenuti a contribuire alle spese comuni, anche dopo l’entrata in vigore della legge sul c.d. equo canone,<br />

solo i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, pur se locate, salvo il diritto ad essere rimborsati<br />

(in parte) dai conduttori. Tra questi ultimi e il condominio, pertanto, non esiste alcun rapporto che legittimi la<br />

proposizione di azioni dirette dell’uno nei confronti degli altri, neppure se questi hanno provveduto in passato<br />

a pagare personalmente e di propria spontanea volontà gli oneri condominiali direttamente al condominio.<br />

REGOLAMENTI: CLAUSOLE LIMITATRICI DEI DIRITTI DEI<br />

CONDOMINI SULLE LORO PROPRIETÀ<br />

CORTE DI CASSAZIONE , SEZ. II CIV., SENTENZA N. 17694 DEL 14<br />

AGOSTO 2007<br />

E’ stata da tempo abbandonata l’opinione secondo cui sarebbero<br />

di natura contrattuale, qualunque sia il contenuto delle loro<br />

clausole, i regolamenti condominiali predisposti dall’originario<br />

proprietario dell’edificio e allegati ai contratti di acquisto delle<br />

singole unità immobiliari, nonché i regolamenti formati con il<br />

consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione edilizia.<br />

Con la sentenza in esame si è precisato che hanno natura<br />

contrattuale, e possono essere modificate solo con l’unanimità dei<br />

consensi dei condomini, soltanto le clausole dei regolamenti<br />

condominiali limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà<br />

esclusive (divieto di destinare l'immobile a studio radiologico, a<br />

circolo ecc..) o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscano<br />

ad alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri.<br />

PRESUNZIONE LEGALE DI CONDOMINIALITÀ, PROVA DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIV., SENTENZA N. 17928 DEL 23 AGOSTO 2007<br />

La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non<br />

è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione<br />

del medesimo al servizio comune. Da ciò consegue che chi voglia vincere tale presunzione ha l'onere di<br />

fornire la prova della proprietà esclusiva, non potendo essere determinanti, a questo proposito, né le<br />

risultanze dell'eventuale regolamento di condominio, né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle<br />

millesimali, come proprietà esclusiva del singolo condomino.<br />

È CONFIGURABILE IL REATO DI DIFFAMAZIONE QUANDO IL COMUNICATO CONTENENTE I DATI<br />

DEI MOROSI SIA AFFISSO IN LUOGO ACCESSIBILE NON AI SOLI COMPONENTI DEL CONDOMINIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V, SENTENZA N. 35543 DEL 26 SETTEMBRE 2007<br />

"L'efficacia scriminante del diritto di cronaca e di critica non riguarda solo l'attività di scrittori, giornalisti,<br />

anchorman televisivi ecc., ma anche quella del comune cittadino cui, indubbiamente, la Costituzione lo<br />

riconosce; tuttavia la rilevanza della notizia non sempre è assoluta, ma a volte riferibile a un ristretto ambito<br />

nel quale la sua diffusione è funzionale al corretto svolgimento delle relazioni interpersonali e dei rapporti<br />

sociali. Così, come correttamente rileva la corte di appello, se la censura relativa alla condotta dei condomini<br />

morosi e ai conseguenti provvedimenti assunti e da assumere fosse rimasta confinata nell'ambito<br />

condominiale (es. mediante l'invio del verbale agli aventi diritto assenti e/o l'affissione del comunicato in<br />

ambiente accessibile solo ai condomini), la diffusione della relativa informazione sarebbe stata certamente<br />

scriminata. Tuttavia, poiché la predetta notizia è stata portata - mediante affissione nella bacheca collocata<br />

«in luogo aperto a un numero indeterminato di persone» - potenzialmente a conoscenza anche di soggetti<br />

nei cui confronti nessun valore funzionale poteva avere, va da sé che l'elemento oggettivo del delitto ex art.<br />

595 c.p. deve ritenersi compiutamente integrato, non ricorrendo alcuna ragione socialmente valida per<br />

ritenere scriminato il comportamento diffamatorio Il consenso (implicitamente o esplicitamente) prestato<br />

all'affissione in bacheca del documento non può non comportare che anche della lesione della reputazione<br />

dei congiunti del condomino i ricorrenti debbano essere ritenuti responsabili (ovviamente anche sul piano<br />

risarcitorio)."

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