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Raccolta Sentenze

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SILENZIO E NORMATIVA REGIONALE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N.26126 DEL 23 GIUGNO 2009<br />

L’art.20 dpr 380/01, che disciplina il silenzio rifiuto e non il silenzio-assenso, è una norma regolamentare che<br />

non può prevalere sulla norma regionale (nel caso di specie l’art.2 LR. Sicilia n.17 del 31.5.1994). Tale<br />

norma regionale, nel disciplinare la procedura per il rilascio delle concessioni edilizie, prevede al comma 5<br />

che ‘la domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento<br />

dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all’interessato il<br />

provvedimento motivato di diniego”.<br />

POSIZIONE DEL FABBRICATO DIFFORME DAL PERMESSO DI COSTRUIRE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.26952 DEL 01 LUGLIO 2009<br />

la Corte di Cassazione ha affermato, ribadadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che «in<br />

materia edilizia la localizzazione di un fabbricato in luogo diverso da quello indicato nel progetto assentito<br />

dall'autorità comunale integra la violazione dell'art. 20, lett. a), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora<br />

sostituito dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e<br />

regolamentari in materia edilizia, atteso che ciò comporta una violazione attinente al corretto assetto del<br />

territorio». (cfr. Cassazione III, 19.9.2003, Rv. 226891). Nella fattispecie la Corte ha esaminato il caso di un<br />

fabbricato produttivo edificato in posizione traslata di circa 60 metri rispetto a quella autorizzata a causa<br />

della non funzionalità di quest'ultima alle esigenze produttive. All'uopo la Suprema Corte ha rigettato il<br />

ricorso presentato, ribadendo il principio già espresso con la Sentenza n. 7084, Rv. 176134: «il<br />

posizionamento del fabbricato ha notevole rilevanza, poiché dalla sua collocazione in sito diverso possono<br />

tra l'altro derivare conseguenze in tema di distanze, di rispetto dei vincoli, di turbamento degli interessi dei<br />

vicini».<br />

TRASLAZIONE DELL’AREA DI SEDIME<br />

T.A.R. PER LA LOMBARDIA, SENTENZA N. 1450 DEL 08 LUGLIO 2009<br />

La realizzazione di un edificio traslato, in maniera rilevante, rispetto al progetto approvato, integra, ai sensi<br />

dell’art. 8 lett. c) l. 28-2-1985 n. 47, un’ipotesi di variazione essenziale.<br />

Il mero decorso del tempo non è sufficiente a far insorgere un affidamento sulla legittimità dell’opera o<br />

comunque sul consolidamento dell’interesse del privato alla sua conservazione, né, per conseguenza, a<br />

imporre la necessità di una specifica motivazione in ordine all’esistenza di un interesse pubblico prevalente<br />

(cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 08 novembre 2007 , n. 6200).<br />

L’usucapione dei beni demaniali è possibile solo dopo la sdemanializzazione, che consiste nel procedimento<br />

di passaggio dei beni del demanio pubblico al patrimonio dello Stato. Questa può essere sia espressa,<br />

ovvero attraverso un formale provvedimento di sclassificazione, sia tacita, risultante cioè dati univoci<br />

inconcludenti, incompatibile con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico.<br />

Il prolungato disuso di un bene demaniale da parte dell’ente pubblico proprietario, ovvero la tolleranza<br />

osservato da quest’ultimo rispetto a un’occupazione da parte di privati, non costituiscono elementi sufficienti,<br />

sul piano logico giuridico, a comprovare inequivocabilmente la cessazione della destinazione del bene -<br />

anche solo potenziale- all’uso pubblico (cosiddetta sdemanializzazione tacita), essendo ulteriormente<br />

necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze<br />

così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che l’amministrazione abbia<br />

definitivamente rinunciato al ripristino dell’uso pubblico.<br />

INFORTUNI SUL LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NELL'APPALTO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV, SENTENZA N. 28197 DEL 09 LUGLIO 2009<br />

In tema di infortuni sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di profili di responsabilità del committente nel<br />

contratto di appalto per inosservanze alle misure di prevenzioni che riguardino i soli dipendenti<br />

dell'appaltatore, e non attengano invece ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente stesso e<br />

dell'appaltatore.

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