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Raccolta Sentenze

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come la legge n. 241/1990 abbia rivoluzionato la disciplina degli atti e dell’accesso agli stessi, sancendo in<br />

definitiva il principio che tutto ciò che non è segreto è accessibile. Essa contiene soltanto la<br />

regolamentazione del diritto di accesso e non anche di un parallelo obbligo di segretezza, regolando tale<br />

diritto unicamente in base all’interesse del richiedente, ovvero alla giustificazione addotta dallo stesso. Con<br />

ciò il legislatore ha inteso porre soltanto un freno all’ipotetico proliferare di richieste, che potenzialmente<br />

potrebbero paralizzare la Pubblica Amministrazione, esigendo il requisito dell’interesse, quale elemento<br />

regolatore del generico principio della completa accessibilità agli atti, restando quest’ultima comprimibile solo<br />

attraverso l’imposizione del segreto nei casi previsti dalla legge. E il caso in rassegna non rientra tra le<br />

ipotesi di segreto normativamente previste, né risulta che il Sindaco avesse imposto alcun vincolo sugli atti e<br />

sulla vicenda di (…)”. La Corte, in relazione alla portata della norma incriminatrice che tutela le notizie che<br />

devono rimanere segrete, ha quindi evidenziato che “giurisprudenza pregressa, ma ancora attuale, è<br />

attestata sul principio che ai fini della configurabilità del reato il dovere di segreto, cui è astratto il pubblico<br />

ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, deve derivare da una legge, da un regolamento, ovvero dalla<br />

natura stessa della notizia che può recare danno alla pubblica amministrazione”.<br />

NULLE LE MULTE CON IL "PHOTO RED" AL SEMAFORO SE NON È PRESENTE IL VIGILE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23084/2009<br />

Anche le multe a chi passa con semaforo rosso sono nulle se l'infrazione è stata rilevata con il "photo red"<br />

senza la presenza del vigile. Parola di Cassazione. La Corte, infatti, accogliendo il ricorso di un automobilista<br />

ha ricordato che ''la fattispecie dell'attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con<br />

apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato<br />

l'incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo il crocevia, per<br />

possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza del<br />

vigile può evitare''. In primo grado il giudice di pace aveva confermato la contravvenzione sulla base della<br />

considerazione che l'automobilista non aveva provato il ''non corretto funzionamento dell'apparecchiatura''.<br />

La Cassazione ha ora ribaltato il verdetto ribadendo la necessità della presenza del vigile in quanto<br />

l'apparecchiatura a posto fisso, soprattutto nei casi di ingorgo, rappresenta un rilevamento che ''si presta a<br />

possibili errori''. Nella sentenza si legge inoltre che "non e' decisivo il fatto che l'art. 384 reg. att. del Cds<br />

ricomprenda nell'ipotesi di impossibilità della contestazione immediata l'attraversamento dell'incrocio col<br />

semaforo rosso perchè si tratta di una norma che non può derogare a quella generale sulla necessità della<br />

contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili".<br />

INATTENDIBILE LA PERCEZIONE DEL VIGILE SULLA VELOCITÀ - NULLE LE MULTE RILEVATE AD<br />

OCCHIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 22891/2009<br />

Buone notizie per gli automobilisti dalla Corte di Cassazione. D'ora in avanti infatti dovranno considerarsi<br />

nulle le multe per alta velocità inflitte solo sulla base di quello che ha rilevato l'occhio del vigile. Secondo la<br />

Corte un agente accertatore può certamente contestare una guida senza cinture o la mancanza di fari accesi<br />

ma non può fare multe per eccesso di velocità sulla base della sua "percezione soggettiva" che, spiega la<br />

Corte, si deve considerare inattendibile. La decisione è della seconda sezione civile che ha confermato<br />

l'annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità inflitta da un carabiniere nei confronti di un<br />

automobilista che nella circostanza guidava anche con i fari spenti e senza indossare le cinture. "Il giudice di<br />

pace - scrive la Corte - ha chiarito che, dalla stessa descrizione dell'agente, risultavano carenti elementi<br />

oggettivi cui ancorare la valutazione operata" sulla velocità eccessiva "che in definitiva era risultata<br />

esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva di per sé inattendibile".<br />

NULLE LE MULTE IN ZTL IN OCCASIONI DI FESTE ED EVENTI SE COMUNE NON MODIFICA<br />

SEGNALETICA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23661/2009<br />

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le multe elevate nelle zone<br />

a traffico limitato il cui orario è stato esteso dal comune in occasione di festività o eventi senza che sia stato<br />

prima modificato il cartello all’ingresso della zona vietata. Gli Ermellini hanno evidenziato che se la giunta<br />

comunale prolunga, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, "il Comune<br />

deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi<br />

considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente informato del<br />

provvedimento; l’onere della prova al riguardo spetta all’autorità amministrativa, sicché, in difetto, non può<br />

essere affermata la responsabilità dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo<br />

affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso del varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non<br />

ponga alcuna delimitazione né all’ingresso né alla circolazione”.

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