Raccolta Sentenze
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pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente<br />
gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato<br />
tutela la giustizia di prossimità". Niente risarcimento dunque per danni alla qualità della vita, allo stato di<br />
benessere, alla serenità: in definitiva al diritto ad essere felici. Fuori dei casi stabiliti dalla legge ordinaria,<br />
"solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato e' fonte di responsabilità<br />
risarcitoria non patrimoniale".<br />
ANCHE IL TELEFONINO È UN MEZZO DI SUSSISTENZA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 45809/2008<br />
Anche il telefonino va considerato un “mezzo di sussistenza” né più né meno come lo sono la casa ed il cibo.<br />
E' quanto afferma la Corte di Cassazione che nella motivazione di una sentenza (la n. 45809/2008) chiarisce<br />
come "nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita famigliare e sociale nella nozione<br />
penalistica di mezzi di sussistenza devono ritenersi compresi non più e non soltanto mezzi per la<br />
sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio) ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto<br />
soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana". E così secondo gli Ermellini sono da<br />
considerarsi mezzi di sussistenza i mezzi di comunicazione, l'abbigliamento, i libri d'istruzione per i figli<br />
minori e i mezzi di trasporto. Naturalmente il carattere più voluttuario di questi mezzi di sussistenza fa si che<br />
debbano essere erogati "in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto<br />
obbligato". La decisione è stata presa dalla Sesta Sezione Penale della Corte che si è occupata del caso di<br />
un padre separato che era stato denunciato dalla ex moglie perché si era limitato a versare solo<br />
saltuariamente somme di denaro comunque inferiori all'importo mensile del mantenimento giudizialmente<br />
stabilito. Condannato in primo e in secondo grado per omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in<br />
favore dell'ex consorte e del figlio minore l'uomo si e' rivolto alla Suprema Cassazione sostenendo anche di<br />
essere impossibilitato a versare l'intera somma alla precedente famiglia a causa di motivi di salute e<br />
dovendo comunque mantenere una figlia di secondo letto. I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso<br />
rimarcando la colpa dell'imputato nella mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza sia "nelle sue<br />
componenti oggettive che in quelle soggettive (la decisione di primo grado segnala che l'imputato non si e'<br />
mai curato di incontrare il figlio minore, tenendo un atteggiamento di indifferenza verso le sorti del bambino<br />
e dell'ex moglie, nel contempo avendo dato vita ad una nuova unione coniugale da cui e' nata un'altra<br />
figlia)".<br />
VETRI SCURI NELLE AUTO? NON SALVANO DALLA MULTA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 26488/2008<br />
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i<br />
vetri scuri non salvano dalla multa l’automobilista che è alla guida senza<br />
cintura di sicurezza perché l'agente che rileva l'infrazione le può vedere<br />
ugualmente. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “in tema di<br />
sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell’infrazione fa<br />
piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal<br />
pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza<br />
alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento<br />
dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede<br />
privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza<br />
del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso<br />
l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi<br />
verificare e controllare secondo un metro obiettivo”. E ancora. La Corte ha inoltre aggiunto che “l’uso delle<br />
prescritte cinture di sicurezza non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente<br />
accertatore; pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore<br />
materiale da parte dei verbalizzanti, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale da essi redatto”. Con<br />
questa decisione la Corte ha escluso che “la circostanza che i vetri dell’autovettura del […] fossero bruniti<br />
[…] non impediva la visualizzazione delle cinture di sicurezza all’interno dell’autovettura, avuto riguardo alle<br />
modalità dell’accertamento”.