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Raccolta Sentenze

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COSTRUZIONE ABUSIVA NON SANATA ED ESECUZIONE DI ULTERIORI LAVORI ASSOGGETTABILI<br />

A DIA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 1810 DEL 19 GENNAIO 2009<br />

In tema di edilizia, il regime di denuncia di inizio attività (DIA) non è applicabile a lavori da eseguirsi su<br />

manufatti originariamente abusivi che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, atteso che gli<br />

interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale<br />

ineriscono strutturalmente.<br />

COSTRUZIONE ABUSIVA - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE - ARCHIVIAZIONE E<br />

RESTITUZIONE IMMOBILE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SEQUENZA AMMINISTRATIVA -<br />

NOTIFICA ALL'INTERESSATO - EFFETTI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 1819 DEL 19 GENNAIO 2009<br />

La procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n.<br />

380 (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa:<br />

a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la<br />

demolizione dell'immobile abusivo;<br />

b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile<br />

è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;<br />

c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto<br />

accertamento all'interessato;<br />

d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la<br />

trascrizione nei registri immobiliari.<br />

Pertanto, la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso<br />

dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile, indipendentemente dalla notifica<br />

all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza Cass. sent. n. 35785 del 9.6.2004, PG e Di<br />

Meglio; Cass. sent. n. 14638 del 16.2.2005, P.G. in proc. Di Giacomo; Cass. sent. n. 16283 del 16.3.2005,<br />

Greco; Cass. sent. n. 4962 del 28.11.2007, P.G. in proc. Mancini e altri.<br />

ESTENSIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE AD ALTRI MANUFATTI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 2872 DEL 22 GENNAIO 2009<br />

L’estensione di un ordine di demolizione, disposto con una sentenza passata in giudicato, ad altri manufatti è<br />

consentito a condizione che questi ultimi siano stati realizzati successivamente e, per la loro accessorietà<br />

all’opera abusiva, rendano ineseguibile l’ordine medesimo. Non può, invero, consentirsi che un qualunque<br />

intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l’integrale attuazione<br />

dell’ordine giudiziale di demolizione dell’opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in<br />

integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva. Se così non fosse si finirebbe per<br />

incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la<br />

demolizione di opere in precedenza ed illegalmente realizzate.<br />

INAMMISSIBILITÀ SANATORIA PARZIALE O CONDIZIONATA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 6910 DEL 18 FEBBRAIO 2009<br />

E’ illegittimo il permesso in sanatoria rilasciato (in contrasto con l'art.36 DPR 380/01 -in assenza della doppia<br />

conformità-) perché subordinato alla demolizione della parte della nuova costruzione eccedente il limite<br />

volumetrico consentito. Non è consentito, invero, il rilascio di un permesso in sanatoria parziale o<br />

subordinato all'esecuzione di opere: l'accertamento della doppia conformità presuppone infatti che le opere<br />

siano state già realizzate e che esse siano integralmente corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente.<br />

ULTIMAZIONE OPERE E CONDONO EDILIZIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 8064 DEL 24 FEBBRAIO 2009<br />

Si deve escludere la esecuzione del rustico, e quindi la ultimazione dell'immobile ai fini del condono, quando<br />

manchino ancora le tamponature ed esistano soltanto chiusure provvisorie finalizzate a proteggere<br />

l'immobile da incursioni estranee, oppure strutture predisposte per eseguire una futura tamponatura (come<br />

casseri, pannelli da armatura e simili. In casi simili, infatti, le strutture provvisorie di delimitazione perimetrale<br />

rispondono a scopi del tutto diversi da quello di definire la volumetria completa dell'immobile, e comunque<br />

non assicurano appunto per il loro carattere provvisorio - la delimitazione definitiva della volumetria, che è il<br />

criterio fondamentale al quale si è ispirato il legislatore quando ha definito la ultimazione dei lavori ai fini del<br />

condono come esecuzione del rustico e completamento della copertura

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