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Raccolta Sentenze

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un accertamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito e non censurabile in cassazione allorché, come<br />

nella specie, risulti congruamente motivato: si legge infatti nella sentenza, a sostegno della decisione, che il<br />

contribuente svolge attività in casa propria, occupando una stanza di circa 20 mq., con l'unico ausilio di un<br />

pc e di una stampante, oltre ai normali arredi."<br />

L'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE NON PUÒ EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DI MERITO SULLE<br />

DELIBERE ASSEMBLEARI<br />

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 28734 DEL 3 DICEMBRE 2008<br />

Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla<br />

valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo<br />

sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere<br />

riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere,<br />

ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla<br />

l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che<br />

essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. Nella<br />

fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in ragione del fatto che il Giudice di pace aveva<br />

ritenuto dovuta la spesa relativa al compenso straordinario riconosciuto dal Condominio all'amministratore,<br />

evidenziando che la stessa trovava fondamento nella delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo, in<br />

cui era stata indicata alla voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari". In proposito la<br />

sentenza aveva escluso l'esistenza di alcun vizio di legittimità, evidenziando come le doglianze sollevate<br />

dall'attore, in realtà, avessero ad oggetto il merito e non la legittimità della delibera.<br />

COMPENSI EXTRA ALL'AMMINISTRATORE PER INTERVENTI STRAORDINARI ALLO STABILE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 28784 DEL 3 DICEMBRE 2008<br />

Il diritto dell'amministratore a percepire un compenso extra per l'attività prestata per effettuare gli<br />

adempimenti prescritti dalla legge, allorché si debbano eseguire interventi straordinari allo stabile<br />

condominiale, sussiste solo quando sia stato deliberato dall'assemblea; in tal caso l'autorità giudiziaria può<br />

intervenire solo in ordine alla legittimità della delibera in relazione alla violazione di norme di legge e del<br />

regolamento condominiale. Il giudice, quindi, non può controllare la convenienza della scelta effettuata<br />

dall'assemblea, ma deve solo stabilire se sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere<br />

discrezionale dell'organo deliberante. È necessario, pertanto, che il condomino, che impugni la delibera,<br />

sollevi eccezioni che attengano alla legittimità della medesima e non al merito di questa.<br />

RISARCIMENTO DANNI, INFILTRAZIONI DI ACQUA<br />

PROVENIENTI DALLA TERRAZZA DETERIORATA PER<br />

DIFETTO DI MANUTENZIONE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 29212 DEL 12<br />

DICEMBRE 2008<br />

In tema di condominio, la terrazza a livello, anche se di<br />

proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino,<br />

assolve anche alla stessa funzione di copertura del lastrico<br />

solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli<br />

appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art.<br />

1126 c.c., alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti,<br />

a norma della stessa disposizione, tutti i condomini cui la<br />

terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale<br />

proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo.<br />

Conseguentemente, dei danni cagionati all'appartamento<br />

sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza<br />

deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti i<br />

condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di<br />

ripartizione della spesa stabiliti dall'art. 1126 c.c.. Ulteriore<br />

conseguenza è che la domanda di risarcimento dei danni è<br />

proponibile nei confronti del condominio in persona<br />

dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini<br />

tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario<br />

dell'appartamento posto allo stesso livello della terrazza.

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