Raccolta Sentenze
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Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad<br />
avvertire dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo<br />
o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza<br />
del fatto per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva,<br />
estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (cfr. ex multis Cass.pen. sez.VI,<br />
11 maggio 1993 n.4815; conf. Cass.pen.sez. III n. 2989 del 28.1.2000). Risponde, pertanto, del reato di cui<br />
all’art.349 c.p. il custode che non dimostri l’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento<br />
che su di lui grava l’obbligo di impedire la violazione dei sigilli (cfr.Cass.pen., sez.III, 24.5.2006 n. 19424)».<br />
IL PASSEGGERO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO SE IL VOLO È CANCELLATO PER PROBLEMI<br />
TECNICI (SALVO IMPREVISTI DI NATURA ECCEZIONALE).<br />
CORTE DI GIUSTIZIA CE, SENTENZA N. 549/07 DEL 22 DICEMBRE 2008<br />
Un vettore aereo non può, come regola generale, rifiutarsi di compensare pecuniariamente i passeggeri in<br />
seguito ad una cancellazione del volo causata da problemi tecnici dell’aeromobile. La compensazione<br />
pecuniaria può tuttavia essere rifiutata se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la<br />
loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo<br />
controllo.<br />
Il regolamento sulla compensazione e l’assistenza ai passeggeri degli aerei (Regolamento (CE) del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di<br />
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo<br />
prolungato) dispone che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti spetta una<br />
compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che essi siano stati tempestivamente<br />
informati della cancellazione del volo. Tuttavia, un vettore aereo non è tenuto a pagare tale compensazione<br />
pecuniaria se dimostra che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute<br />
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.<br />
IL DANNO ESISTENZIALE ... ESISTE<br />
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 29832 DEL 19 DICEMBRE 2008<br />
La Cassazione riconosce espressamente la figura del danno esistenziale e precisa gli oneri probatori al<br />
riguardo, soffermandosi altresì sulla possibilità giuridica e sui limiti dell'autotutela del lavoratore<br />
TELELASER, È SUFFICIENTE IL VERBALE DEGLI ACCERTATORI PER ATTESTARE LA RIFERIBILITÀ<br />
DEL RILVAMENTO AL VEICOLO<br />
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 1206 DEL 19 GENNAIO 2009<br />
Sul telelaser la Suprema Corte si conferma ulteriormente e cassa senza rinvio la sentenza del Giudice di<br />
Pace - impugnata dal ministero dell’interno e dal locale UTG- che aveva accolto il ricorso del trasgressore<br />
invocante l’inidoneità dell’apparecchiatura ad effettuare in modo certo e preciso il rilevamento automatico<br />
della velocità. È ormai univoca la giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo di<br />
rilevamento velocità denominato “telelaser 20-20” per cui «non è necessario che l’apparecchio sia munito di<br />
dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga<br />
rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli<br />
agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».<br />
La rilevazione di velocità effettuata mediante telelaser […] deve ritenersi legittima in quanto, pur non<br />
rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne<br />
consente l’accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all’attestazione dell’agente<br />
accertatore - assistita da fede privilegiata fino a querela di falso - la riferibilità della velocità proprio al veicolo<br />
da questi individuato. Diversamente le disposizioni del Codice della Strada che si riferiscono a sistemi<br />
fotografici e di ripresa video riguardano l’ipotesi in cui l’accertamento dell’illecito avviene in un momento<br />
successivo a quello in cui è commessa l’infrazione e in assenza dell’agente accertatore, per cui si rende<br />
necessaria una documentazione per immagini.<br />
LA SEMPLICE OMOLOGAZIONE, DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO, DI UN TITOLO RILASCIATO<br />
DA UN ALTRO STATO MEMBRO NON COSTITUISCE UN «DIPLOMA» CHE CONSENTA DI ACCEDERE<br />
AD UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA IN QUEST’ULTIMO STATO<br />
CORTE DI GIUSTIZIA CE, 29 GENNAIO 2009, C. 311-06<br />
La direttiva sul sistema di riconoscimento dei diplomi conferisce ad ogni richiedente che sia titolare di un<br />
«diploma» che gli consente di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro il diritto di<br />
esercitare la medesima professione in ogni altro Stato membro. (Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,