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Raccolta Sentenze

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Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad<br />

avvertire dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo<br />

o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza<br />

del fatto per caso fortuito o forza maggiore: Ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva,<br />

estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (cfr. ex multis Cass.pen. sez.VI,<br />

11 maggio 1993 n.4815; conf. Cass.pen.sez. III n. 2989 del 28.1.2000). Risponde, pertanto, del reato di cui<br />

all’art.349 c.p. il custode che non dimostri l’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento<br />

che su di lui grava l’obbligo di impedire la violazione dei sigilli (cfr.Cass.pen., sez.III, 24.5.2006 n. 19424)».<br />

IL PASSEGGERO HA DIRITTO AL RISARCIMENTO SE IL VOLO È CANCELLATO PER PROBLEMI<br />

TECNICI (SALVO IMPREVISTI DI NATURA ECCEZIONALE).<br />

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SENTENZA N. 549/07 DEL 22 DICEMBRE 2008<br />

Un vettore aereo non può, come regola generale, rifiutarsi di compensare pecuniariamente i passeggeri in<br />

seguito ad una cancellazione del volo causata da problemi tecnici dell’aeromobile. La compensazione<br />

pecuniaria può tuttavia essere rifiutata se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la<br />

loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo<br />

controllo.<br />

Il regolamento sulla compensazione e l’assistenza ai passeggeri degli aerei (Regolamento (CE) del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di<br />

compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo<br />

prolungato) dispone che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti spetta una<br />

compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che essi siano stati tempestivamente<br />

informati della cancellazione del volo. Tuttavia, un vettore aereo non è tenuto a pagare tale compensazione<br />

pecuniaria se dimostra che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute<br />

evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.<br />

IL DANNO ESISTENZIALE ... ESISTE<br />

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 29832 DEL 19 DICEMBRE 2008<br />

La Cassazione riconosce espressamente la figura del danno esistenziale e precisa gli oneri probatori al<br />

riguardo, soffermandosi altresì sulla possibilità giuridica e sui limiti dell'autotutela del lavoratore<br />

TELELASER, È SUFFICIENTE IL VERBALE DEGLI ACCERTATORI PER ATTESTARE LA RIFERIBILITÀ<br />

DEL RILVAMENTO AL VEICOLO<br />

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 1206 DEL 19 GENNAIO 2009<br />

Sul telelaser la Suprema Corte si conferma ulteriormente e cassa senza rinvio la sentenza del Giudice di<br />

Pace - impugnata dal ministero dell’interno e dal locale UTG- che aveva accolto il ricorso del trasgressore<br />

invocante l’inidoneità dell’apparecchiatura ad effettuare in modo certo e preciso il rilevamento automatico<br />

della velocità. È ormai univoca la giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzazione del dispositivo di<br />

rilevamento velocità denominato “telelaser 20-20” per cui «non è necessario che l’apparecchio sia munito di<br />

dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga<br />

rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli<br />

agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».<br />

La rilevazione di velocità effettuata mediante telelaser […] deve ritenersi legittima in quanto, pur non<br />

rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne<br />

consente l’accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all’attestazione dell’agente<br />

accertatore - assistita da fede privilegiata fino a querela di falso - la riferibilità della velocità proprio al veicolo<br />

da questi individuato. Diversamente le disposizioni del Codice della Strada che si riferiscono a sistemi<br />

fotografici e di ripresa video riguardano l’ipotesi in cui l’accertamento dell’illecito avviene in un momento<br />

successivo a quello in cui è commessa l’infrazione e in assenza dell’agente accertatore, per cui si rende<br />

necessaria una documentazione per immagini.<br />

LA SEMPLICE OMOLOGAZIONE, DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO, DI UN TITOLO RILASCIATO<br />

DA UN ALTRO STATO MEMBRO NON COSTITUISCE UN «DIPLOMA» CHE CONSENTA DI ACCEDERE<br />

AD UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA IN QUEST’ULTIMO STATO<br />

CORTE DI GIUSTIZIA CE, 29 GENNAIO 2009, C. 311-06<br />

La direttiva sul sistema di riconoscimento dei diplomi conferisce ad ogni richiedente che sia titolare di un<br />

«diploma» che gli consente di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro il diritto di<br />

esercitare la medesima professione in ogni altro Stato membro. (Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,

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