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Raccolta Sentenze

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CIRCOLARE CON MEZZO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO NON È REATO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 44498/2009<br />

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non commette reato chi circola con il<br />

mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “ritiene la Corte, in<br />

adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione<br />

dell’art. 334 c.p., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a<br />

provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 214 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Conclusione<br />

negativa che si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del ‘fermo amministrativo’, avuto riguardo ai<br />

due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al<br />

divieto del ricorso della analogia in malam partem”.<br />

CASSAZIONE: IMPRUDENTI MENTRE SI BALLA? SE SI FA MALE A QUALCUNO SI RISCHIA<br />

CONDANNA PENALE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 47092/2009<br />

Anche quando si balla in discoteca bisogna muoversi con prudenza perché se qualcuno riporta lesioni si<br />

rischia una condanna penale. L'avvertimento arriva dalla Cassazione che ha confermato la condanna per<br />

lesioni personali colpose inflitta a un cubista che durante una sua esibizione aveva fatto cadere una cliente<br />

della discoteca in cui lavorava. Il ragazzo, si legge nella sentenza della IV sezione penale, non si era accorto<br />

che una ragazza si era messa a sedere sul cubo in cui lui stava ballando. Un movimento improvviso e la<br />

ragazza era finita a terra riportando delle lesioni. Il caso finiva davanti al giudice di pace che condannava il<br />

cubista per lesioni personali colpose. Ricorrendo in Cassazione il ragazzo ha cercato di discolparsi<br />

affermando di essersi esibito al buio in un locale destinato al ballo e che per questo non poteva "prevedere<br />

la condotta imprudente" della cliente. Nulla da fare però. La Corte è stata categorica ed ha fatto notare che<br />

"l'imputato e la vittima sono stati visti cadere contemporaneamente in terra e che lo stesso imputato era in<br />

precedenza intento a ballare su un cubo". In una simile situazione, spiega la Corte "sarebbe stato necessario<br />

prestare adeguata attenzione per evitare il pericolo di travolgere persone che si trovavano nei pressi".<br />

Oltretutto "la presenza della ragazza nei pressi del cubo non costituiva un evento tanto straordinario e<br />

imprevedibile da configurare il caso fortuito".<br />

CASSAZIONE: GIRO DI VITE CONTRO L'AFFISSIONE SELVAGGIA DI VOLANTINI SUI MURI DELLE<br />

CITTÀ<br />

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 47184/2009<br />

Linea dura della Cassazione contro chi affigge volantini sui muri della città. In special modo se l'affissione<br />

avviene nei centri storici. Il giro di vite arriva dalla seconda sezione penale della Corte che promette multe<br />

salate per il reato di imbrattamento. E le condanne - chiarisce la Corte - prescinderanno dalla precedente<br />

condizione estetica del muro. E così gli Ermellini hanno convalidato una multa di 300 euro ciascuno inflitta a<br />

tre ragazzi che avevano affisso volantini pubblicitari relativi a eventi musicali e cinematografici. Il reato<br />

contestato è quello previsto e punito dall'art. 639 del codice penale. Contro la decisione presa inizialmente<br />

dal Giudice di Pace, i tre ragazzi si erano rivolti alla suprema Corte deducendo che si sarebbe dovuto tenere<br />

conto dello "stato antecedente dei luoghi". Deducevano inoltre che non vi sarebbe stata la prova che gli<br />

edifici su cui avevano apposto i volantini fossero ricompresi nel centro storico della città. La Corte,<br />

respingendo i ricorsi, ha osservato che "la condotta di 'imbrattamento' quale quella di affissione di volantini<br />

sul muro previa spennellatura di colla sullo stesso, prescinde dalla preesistente condizione estetica del muro<br />

stesso, perché l'atto di imbrattare lede comunque l'interesse giuridicamente protetto". Per questo "ai fini della<br />

verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato punito dall'art. 639 c.p. non e' necessario<br />

accertare la previa condizione dell'oggetto danneggiato<br />

COMPRAVENDITA AUTOVETTURE: LA TRASCRIZIONE AL PRA NON HA EFFETTO COSTITUTIVO<br />

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 22605 DEL 26 OTTOBRE 2009<br />

Il sistema giuridico italiano, in materia di contratti con effetti reali, ovvero relativamente ai contratti che<br />

producono direttamente il trasferimento di un diritto al momento stesso del formarsi dell’accordo tra le parti, è<br />

retto dal cosiddetto principio consensualistico, cristallizzato nella norma dell’art. 1376 c.c (Nei contratti che<br />

hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di<br />

un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano<br />

per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato). Detto principio, che opera ovviamente<br />

anche nell’ambito della compravendita di autoveicoli, fa si che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel<br />

pubblico registro automobilistico (cd PRA) non incida sulla validità, né sia requisito di efficacia del contratto,<br />

in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica immediatamente a seguito del mero consenso delle parti.

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