Raccolta Sentenze
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MINACCIA DI ROVINA DI PARTE DELL'EDIFICIO, RESPONSABILITÀ DEI CONDOMINI E<br />
DELL'AMMINISTRATORE<br />
CORTE DI CASSAZIONE , SEZ. I, SENTENZA N. 21401 DEL 21 MAGGIO 2009<br />
Allorché un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, l'obbligo di rimuovere la situazione<br />
pericolosa incombe sui proprietari ovvero a chi per loro è obbligato alla conservazione dell'edificio, e cioè, in<br />
virtù del mandato conferitogli dai condomini, all'amministratore. Tuttavia è principio consolidato che la<br />
mancata formazione della volontà assembleare e l'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio<br />
al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell'amministratore per non<br />
avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non<br />
aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai<br />
proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall' attribuibilità ai medesimi dell'origine della<br />
situazione di pericolo.<br />
L'IMPRESA APPALTATRICE È RESPONSABILE SE IL FURTO È COMMESSO ATTRAVERSO<br />
L'UTILIZZO DEI PONTEGGI<br />
CORTE DI CASSAZIONE , SEZ. III, SENTENZA N. 12274 DEL 27 MAGGIO 2009<br />
L’appaltatore è responsabile delle cose che ha in custodia (id est i ponteggi) e deve assicurarne la messa in<br />
sicurezza. Una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione e l’assegnazione dei lavori,<br />
la ditta aggiudicatrice, che abbia firmato il contratto d’appalto, risulterà responsabile nei confronti del<br />
condominio, nonché dei singoli condomini, per i danni occorsi durante l’esecuzione dei lavori stessi. A parte<br />
la responsabilità contrattuale, che la ditta assume in relazione al corretto svolgimento dei lavori,<br />
l’aggiudicatrice sarà responsabile anche in virtù dell’art. 2051 c.c. quale custode dei beni presenti sul<br />
cantiere.<br />
L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NEL DISCIPLINARE L'USO DELLE COSE COMUNI NON PUÒ<br />
LIMITARE IL DIRITTO D'USO DEI CONDOMINI<br />
CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. II, SENTENZA N. 13626 DELL’11 GIUGNO 2009<br />
Il potere dell'amministratore di disciplinare l'uso delle cose comuni, di cui all'articolo 1130 c.c., comma 1, n.<br />
2, e' finalizzato ad assicurare il pari uso di tutti i condomini e non può estendersi fino a negare ad uno di essi<br />
ciò che e' consentito a tutti gli altri.<br />
LESIONE DEL DECORO ARCHITETTONICO, REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 14455 DEL 19 GIUGNO 2009<br />
Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia<br />
stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio artistico (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 14<br />
febbraio 2005, n. 27551), ne' rileva che detto decoro sia stato gia' gravemente ed evidentemente<br />
compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma e' sufficiente che vengano alterate in modo visibile<br />
e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria<br />
specifica identita'.<br />
A tali principi, condivisibili e piu' volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimita', si e' conformata la decisione<br />
impugnata, la quale ha sottolineato come la trasformazione dell'unico balcone esistente al piano ammezzato<br />
in un unico elemento orizzontale aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato,<br />
che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, e<br />
come allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le caratteristiche<br />
costruttive della veranda e sia il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici piu' opache dei<br />
circostanti edifici.<br />
Rientra, invece, ad un apprezzamento di fatto del giudice non sindacabile, in quanto adeguatamente e<br />
logicamente motivato con il richiamo alla visione delle foto allegate all'elaborato del c.t.u. ed alle particolari<br />
considerazioni da questo espresse sul punto, la valutazione<br />
dell'idoneità' dell'opera ad alterare significativamente il decoro<br />
architettonico, bene inteso come estetica del fabbricato, e<br />
dell'erroneità' della contraria affermazione del giudice di primo<br />
grado, secondo cui la realizzazione della veranda, configurandosi<br />
come una sorta di completamento di una struttura gia' esistente,<br />
non aveva apportato alla facciata un sensibile mutamento.