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Raccolta Sentenze

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TITOLO EDILIZIO PER REALIZZAZIONE SOPPALCO INTERNO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 2881 DEL 26 GENNAIO 2007<br />

L'esecuzione di un soppalco all'interno di una unità immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza<br />

di un vano allo scopo di ottenente una duplice utilizzazione abitativa, pure se non realizzi un mutamento di<br />

destinazione d'uso, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire o, in<br />

alternativa, la denunzia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del DPR 380/2001 (TU<br />

dell'edilizia). E' quanto chiarito dalla III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in data<br />

26.1.2007, n. 2881. Nell'importante pronuncia i giudici della Suprema Corte hanno argomentato che nella<br />

formulazione del T.U. n. 380/2001, le cosiddette opere interne non sono più previste come categoria<br />

autonoma di intervento sugli edifici esistenti, ma devono invece ritenersi riconducibili alla categoria degli<br />

interventi di ristrutturazione edilizia allorquando comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche<br />

dei volumi, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti di destinazione d'uso. Nel caso esaminato<br />

l'esecuzione di un soppalco interno comporta un incremento della superficie utile calpestabile che, a norma<br />

dell'art. 10, comma 1, lettera c), del DPR 380/2001, impone l'applicazione del regime di alternatività tra<br />

permesso di costruire e denuncia di inizio attività indipendentemente da una contemporanea modifica della<br />

sagoma o del volume.<br />

LOCALI COMPLEMENTARI ALLE ABITAZIONI<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA N. 354 DEL 31 GENNAIO 2007<br />

Sono volumi tecnici quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di<br />

strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all’interno della<br />

parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all’abitazione (V Sez. 13 maggio 1997, n. 483),<br />

come le soffitte o i bagni o qualsiasi altro locale del tipo di quelli progettati nel caso in esame e destinati a<br />

formare un unica unità abitativa, da un lato, e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici.<br />

Sicché, la realizzazione di un locale “sottotetto” mediante vani distinti e comunicanti attraverso una scala<br />

interna col piano sottostante, è indice rivelatore dell’intento di rendere abitabile il locale o i locali, non<br />

potendosi detti vani considerare volumi tecnici.<br />

NULLA OSTA PAESAGGISTICO<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, SENTENZA N. 1019 DEL 03 MARZO 2007<br />

In materia di riesame del nulla osta paesaggistico, non è legittima la richiesta da parte della Soprintendenza<br />

di conoscere, a mezzo di dichiarazione per atto notorio, di un dato temporale che, costituisce elemento del<br />

tutto ininfluente agli effetti dell’esercizio dei poteri di riscontro della legittimità del nulla osta sindacale in<br />

raffronto alle disposizioni di tutela paesistico/ambientale e di vincolo della zona. (Nel caso in esame è stata<br />

richiesta la data in cui è stato consumato l’abuso edilizio, pretesa, che assume esclusivo rilievo ai fini del<br />

controllo sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - in base alla successione nel tempo delle<br />

disposizioni che consentono la sanatoria “ex post” - riservato all’esclusiva competenza dell’Autorità<br />

comunale.<br />

CONDANNATO UN COSTRUTTORE A CAUSA DELL’INSUFFICIENTE ISOLAMENTO ACUSTICO<br />

TRIBUNALE DI TORINO, SENTENZA N. 2715 DEL 23 APRILE 2007<br />

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Torino ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti<br />

una parte del prezzo pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa dell’insufficiente isolamento acustico<br />

del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge. Per valutare l’idoneità delle misure di<br />

insonorizzazione dell’alloggio, il Tribunale ha disposto una perizia tecnica: il CTU ha fatto riferimento alle<br />

norme del DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che impongono per gli<br />

edifici residenziali un potere fonoisolante delle partizioni verticali di almeno 50 decibel, e un limite del rumore<br />

di calpestio di solai di 63 decibel. Ha quindi riscontrato per le pareti interne un valore di 51 decibel (da<br />

considerarsi accettabile) e un valore di 70 decibel per rumore proveniente dai soffitti: quest’ultimo valore è<br />

superiore al doppio rispetto al tetto massimo consentito dalla legge, in considerazione del fatto che la scala<br />

utilizzata per la misurazione progredisce in forma logaritmica. Il CTU ha concluso che, o non è stato<br />

realizzato un pavimento galleggiante oppure sono stati commessi errori materiali di posa in opera. Tuttavia,<br />

la struttura dell’alloggio non consente l’eliminazione del difetto riscontrato dal CTU: l’intervento di ripristino,<br />

infatti, andrebbe eseguito all’interno dell’appartamento soprastante, di proprietà di terzi, e richiederebbe la<br />

rimozione di tutta la pavimentazione sino alla soletta, la posa di una nuova pavimentazione di tipo<br />

galleggiante, la costruzione del massetto e del nuovo pavimento di finitura. Al posto di questa soluzione,<br />

ritenuta impraticabile, il giudice ha deciso di quantificare il difetto in una somma pari al 20% del costo di<br />

acquisto dell’appartamento; infatti, l’inadeguatezza dell’isolamento acustico riduce considerevolmente il<br />

valore dell’immobile, ai sensi dell’art. 1490 c.c. In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire<br />

agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.

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