Raccolta Sentenze
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FAMIGLIA<br />
CASSAZIONE: LA DOMANDA DI ADDEBITO SE PRESA DALLA PARTE ATTRICE VA INSERITA<br />
NELL’ATTO INTRODUTTIVO<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 25618/2007<br />
“Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l’iniziativa di un<br />
coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all’altro coniuge, anche sotto l’aspetto<br />
procedimentale, non è una mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa istaurata con la<br />
domanda di separazione”. E’ questo il principio espresso in una recente Sentenza dai giudici della Prima<br />
Sezione Civile della Corte di Cassazione che, nel respingere il ricorso promosso da un marito, hanno precisato<br />
che, pertanto, la domanda di addebito “se presa dalla parte attrice deve essere inserita nell’atto introduttivo”.<br />
CASSAZIONE: FIGLI NON VANNO A SCUOLA? MULTA AI GENITORI<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 37400/2007<br />
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che i genitori hanno il dovere di assicurarsi<br />
che i propri figli frequentino regolarmente la scuola e che, in caso di violazione di tale dovere, è lecito<br />
applicare loro delle multe. I giudici hanno precisato che i genitori hanno l'obbligo (tra l'altro sancito<br />
penalmente) di vigilare sui figli minori e di impartirgli quanto meno l'istruzione elementare e, in caso di<br />
assenze ingiustificate a scuola dei propri figli, i genitori non possono invocare a loro discolpa il fatto di non<br />
essere stati informati delle assenze. La Corte ha quindi specificato che solo in determinate e ben definite<br />
circostanze è possibile, per i genitori, non attuare l'obbligo di istruzione, come ad esempio quando vi sia la<br />
mancanza di scuole e/o insegnanti, in caso di malattia dei figli, quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto<br />
del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali ecc.<br />
SE I GENITORI LITIGANO I FIGLI AFFIDABILI AL COMUNE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.14042/2008<br />
I genitori separati che litigano troppo per la gestione dei figli rischiano di vederseli affidati al Comune. Lo ha<br />
stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di<br />
Genova che aveva chiamato il Comune a fare da intermediario tra le ostilità di due ex coniugi a proposito<br />
dell’educazione dei figli. La madre infatti accontentava in tutti i modi il figlio maschio, comprandogli il motorino,<br />
facendolo uscire quando voleva e chiudendo un occhio sui non brillanti risultati scolastici affinché preferisse lei<br />
al padre, mentre con la figlia adottava punizioni tutte le volte che voleva andare dal padre. Ai due ex coniugi il<br />
Tribunale di Chiavari aveva dato l’affidamento congiunto e le cose si erano sistemate quando il figlio maschio<br />
era andato a vivere con la madre e la figlia con il padre. Ma entrambi gli ex coniugi rifiutavano di collaborare tra<br />
di loro ogni volta che c’erano da prendere decisioni riguardo ai figli, anche perché l’ex marito non aveva<br />
accettato la nuova relazione della ex moglie, e per questo aveva proposto appello alla Corte di Appello di<br />
Genova per addebitare alla madre la responsabilità della fine del matrimonio e per chiedere l’affidamento dei<br />
figli. Ma il consulente tecnico nominato dai giudici si era accorto che i due ragazzi mostravano segni di<br />
sofferenza, determinata dalla “incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro, e dalla tendenza<br />
degli stessi ad utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione”. Era<br />
pertanto evidente l’incapacità dei genitori di comprendere le reali esigenze dei ragazzi, e per tale motivo era<br />
stato chiamato il Comune. Il padre aveva proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la<br />
sentenza di appello.