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Raccolta Sentenze

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ADOZIONI? IL LEGAME DI SANGUE NON È DETERMINANTE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 26371/2008<br />

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26371/2008) ha stabilito che nelle adozioni, il<br />

legame di sangue a volte passa in secondo piano rispetto alla procedura, ovvero che . non è sufficiente per<br />

far cadere lo stato di adottabilità di un minore il fatto che uno zio si sia espressamente dichiarato disponibile<br />

a tenere il bambino con sé. In tali ipotesi, precisa la Corte, occorre una valutazione in concreto circa il<br />

rapporto fra il piccolo e il parente che si dica disposto a occuparsene. Gli Ermellini hanno quindi chiarito che<br />

“ai fini della dichiarazione dello stato di adattabilità, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto<br />

grado ad occuparsi del minore non è sufficiente, di per sé, ad escludere la situazione di abbandono,<br />

dovendo comunque il giudice accertare in concreto che detta disponibilità, pur dettata da sinceri propositi,<br />

non appaia meramente velleitaria ed obiettivamente inattuabile, alla stregua della situazione di fatto<br />

esistente al momento in cui essa viene manifestata […] dovendo la stessa essere suffragata da elementi<br />

oggettivi che la rendano credibile”.<br />

COMUNE RITARDA LE NOZZE? DEVE RISARCIRE IL DANNO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.27407/2008<br />

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza<br />

27407/2008) ha stabilito che i comuni sono responsabili del ritardo<br />

nela celebrazione di un matrimonio e debbono risarcire il danno che<br />

da tale ritardo si può essere verificato. Sulla scorta di tale principio la<br />

Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento ad una donna della<br />

Capitale che proprio per il ritardo imputabile al Comune non era<br />

riuscita a celebrare in tempo le nozze con il suo compagno in fin di<br />

vita. La donna aveva insistito perchè il suo matrimonio fosse<br />

celebrato "nel più breve tempo possibile" segnalando proprio il fatto<br />

che il suo compagno erano rimasti solo pochi giorni di vita. La "rigida<br />

burocrazia" però non è riuscita a fissare le nozze a breve e l'uomo<br />

era deceduto dieci giorni prima della data messa in calendario dal<br />

Comune. La donna a quel punto ha chiesto il risarcimento dei danni<br />

anche per aver perso la pensione di reversibilità. Il Tribunale di Roma in prima istanza le aveva così<br />

riconosciuto un risarcimento di circa 300 mila euro, somma a cui successivamente venivano aggiunti altri<br />

100 mila euro dalla Corte d'Appello per la perdita della quota del patrimonio ereditario che le sarebbe<br />

spettato. Ricorrendo in Cassazione il Comune aveva sostenuto che il ritardo non era imputabile alla pubblica<br />

amministrazione ma "ad una serie di circostanze sfortunate" e che sarebbe stata comunque necessaria la<br />

produzione di una certificazione che attestasse la capacità di intendere e di volere del partner in imminente<br />

pericolo di vita. La Suprema Corte ha respinto il ricorso sottolineando che l'art. 101 c.c. "non richiede la<br />

produzione di certificazione che attesti anche la capacità di intendere e di volere di chi, a causa<br />

dell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, intenda sposarsi a prescindere dalla pubblicazione". In ogni<br />

caso, aggiunge la Corte, "l'ufficio comunale aveva comunque ricevuto senza obiezioni il giuramento" del<br />

partner in fin di vita e per questo il rifiuto di celebrare rapidamente il matrimonio "connesso alla preventiva<br />

mancanza di quella certificazione, pur non richiesta dalla legge, non appariva sotto alcun profilo giustificato".<br />

GENITORE AFFIDATARIO PUÒ TRASFERIRSI ALL'ESTERO CON IL FIGLIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 31717/2008<br />

In Caso di separazione, il genitore affidatario ha diritto di portare il figlio con se' all'estero senza per questo<br />

incorrere in alcun reato. Lo ha chiarito la VI sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza<br />

n.31717/2008) che ha annullato una condanna per mancata esecuzione del provvedimento del giudice di<br />

separazione nei confronti di una mamma che dopo essersi separata aveva portato in germani il figlio<br />

affidatole. Secondo la Corte "a fronte del legittimo esercizio del diritto dell'affidatario di stabilire la propria<br />

residenza all'estero, vi e' una tutela affievolita del diritto di visita del genitore non affidatario che non può<br />

pretendere il rientro immediato del minore nello Stato e, di conseguenza, non ha diritto alcuno a impedire<br />

che l'altro genitore porti con sé il minore all'estero per stabilire qui la residenza abituale". La causa era nata a<br />

seguito di una denuncia dell'ex marito che non era d'accordo con il trasferimento del figlio in Germania e di<br />

essere stato informato solo a fatto compiuto. In realtà nella motivazione della sentenza si legge che la donna<br />

si era allontanata da Roma dichiarando di trasferirsi in Germania con il figlio per avere trovato un lavoro.<br />

Questa decisione secondo la Corte "non aveva provocato" reazioni da parte del padre e tale fatto va<br />

interpretato come un sostanziale consenso. In precedenza la Corte d'Appello aveva dato ragione al marito<br />

ed aveva ipotizzato per la madre il reato previsto dall'art. 388 c. p.. Piaza Cavour ha ribaltato il verdetto<br />

assolvendo la donna "perché il fatto non sussiste

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