Raccolta Sentenze
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA NEGATE IN CASO DI VENDITA AI<br />
FIGLI<br />
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MILANO, DECISIONE N. 118/20/09 DEL 07<br />
APRILE 2009<br />
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha respinto parzialmente il<br />
ricorso presentato da due coniugi contro un avviso di liquidazione con cui<br />
l'Agenzia delle entrate aveva negato loro il diritto alle agevolazioni fiscali<br />
per la prima casa, utilizzate in occasione dell'acquisto di un immobile. I<br />
due, per poter beneficiare delle dette agevolazioni, avevano venduto ai<br />
propri figli una casa di cui erano precedentemente proprietari ad un prezzo<br />
ritenuto dai giudici tributari come inadeguato. Secondo la Commissione,<br />
l'utilizzo, da parte dei coniugi, di strumenti giuridici leciti per una causa<br />
diversa da quella per la quale gli stessi sono stati concepiti e per ottenere<br />
dei vantaggi che l'ordinamento non intendeva offrire o addirittura vietare,<br />
concretizza un abuso del diritto.<br />
RIMBORSABILE IVA ANTICIPATA DAL CLIENTE AL PROPRIO DIFENSORE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.10336 DEL 05 MAGGIO 2009<br />
La Corte di Cassazione ha stabilito che può essere rimborsata alla parte vincitrice della causa, l’Iva che è stata<br />
anticipata al legale di fiducia a norma dell’art.18 del D.P.R. n.633/1972. Secondo quanto si apprende dalla<br />
vicenda, l’azienda Unità Sanitaria Locale n.3 di Catania aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la<br />
sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione dell’Asl a decreto ingiuntivo per il recupero<br />
delle spese processuali di un farmacista. La Corte ha disatteso l’unico motivo con cui l’Asl ha proposto il ricorso<br />
(deducendo la violazione dei principi informatori relativi in materia dell’imposta Iva, e censurando la decisione<br />
del giudice di pace laddove aveva ritenuto dovuto alla parte soccombente l’importo Iva a favore del Procuratore<br />
della parte vittoriosa) e, in particolare, ha stabilito che “nel caso in cui sia proposto il ricorso per Cassazione<br />
avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, non configura la violazione dei principi<br />
informatori della materia la denuncia degli inconvenienti pratici relativi all’osservanza di specifici criteri da<br />
adottare nella liquidazione delle spese processuali”. “In ogni caso, - continuano i giudici di legittimità - la<br />
sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte<br />
vittoriosa, liquidandone l’ammontare costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una<br />
specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver<br />
versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972,<br />
n.633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art.91, comma primo, cod. proc. civ.<br />
consegue al pagamento degli onorari al difensore”.<br />
DECRETO INGIUNTIVO, PAGAMENTO IN CORSO DI CAUSA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA N. 11660 DEL 18 MAGGIO 2007<br />
In materia di decreto ingiuntivo, il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria, ove<br />
sia idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa azionata, è destinato a travolgere la<br />
pronuncia stessa. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica<br />
delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi,<br />
modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne deriva che,<br />
se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore<br />
all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto.<br />
BENI TRASFERITI NEGLI ULTIMI SEI MESI:NELL'ATTIVO EREDITARIO ENTRA IL VALORE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 12169 DEL 26 MAGGIO 2009<br />
La Corte di cassazione, intervenendo su una problematica sorta in tema di successione mortis causa circa il<br />
trattamento fiscale dei beni immobili alienati durante gli ultimi sei mesi di vita del de cuius, accoglie il ricorso<br />
dell'Amministrazione finanziaria, stabilendo che deve considerarsi compreso nell'attivo ereditario il valore dei<br />
beni o dei diritti trasferiti a terzi, a titolo oneroso, nel semestre anteriore alla morte del dante causa, e non già<br />
il corrispettivo pattuito o ricavato dal relativo negozio traslativo