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Raccolta Sentenze

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SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO, VALIDITÀ DELLA<br />

DELIBERA, RELAZIONE TECNICA DI CONFORMITÀ<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 4216 DEL 20 FEBBRAIO 2009<br />

Nel caso in cui l'assemblea deliberi - a maggioranza delle quote millesimali ed in conformità agli obiettivi di<br />

risparmio energetico di cui alla legge n. 10 del 1991 -, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento<br />

centralizzato a gasolio con autonomi impianti a gas metano, non occorre, ai fini della validità della delibera,<br />

che questa sia corredata del progetto e della relazione tecnica di conformità, poiché la legge distingue la<br />

fase deliberativa da quella attuativa, attribuendo alla prima la mera valutazione di convenienza economica<br />

della trasformazione ed alla seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispondenza del nuovo impianto alle<br />

prescrizioni di legge. Una volta deliberata la sostituzione, il condominio, e per esso l'amministrazione, deve<br />

provvedere a tutte le opere necessarie, tranne quelle rientranti nella disponibilità dei singoli condomini,<br />

perché questi, sia pure dissenzienti, possano provvedere ad allacciare le varie unità immobiliari al nuovo<br />

sistema di alimentazione.<br />

LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER L’ESCUSSIONE DI UNA POLIZZA DANNI SPETTA IN VIA<br />

ESCLUSIVA ALL’AMMINISTRATORE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIV, SENTENZA N. 4245 DEL 20 FEBBRAIO 2009<br />

La circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta<br />

che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa<br />

sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la<br />

rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi<br />

singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i<br />

partecipanti al condominio.<br />

DANNO PER ERRONEA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI, PRESCRIZIONE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ.II, SENTENZA N. 4679 DEL 26 FEBBRAIO 2009<br />

In tema di danno conseguente alla erronea ripartizione degli oneri condominiali, la Cassazione ha affermato<br />

che la prescrizione può essere maturata solo per gli oneri condominiali anteriori di oltre cinque anni alla<br />

proposizione dell’azione, mentre questi danni hanno continuato a maturare in relazione alle ulteriori sbagliate<br />

ripartizioni nei successivi bilanci condominiali. In ordine al danno conseguente alla violazione delle norme<br />

urbanistiche ed edilizie, questo ultimo avrebbe, ad avviso della corte di cassazione, natura permanente, di<br />

modo che il diritto al risarcimento sorge e può essere azionato in ogni istante. in tale ultimo caso il termine di<br />

prescrizione decorre de die in diem, mano a mano che i danni stessi si verificano.<br />

CAVI ELETTRICI O TV<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N. 5425 DEL 5 MARZO 2009<br />

In tema di condominio, l'assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e l'istallare sui muri stessi o su tetti<br />

o su terrazze pure comuni centraline elettroniche ed antenne TV configura una modalità di uso di detti beni,<br />

onde la controversia nella quale si discuta della legittimità o meno di tale forma di utilizzazione, perché<br />

contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione<br />

assembleare ovvero perché incompatibile con l'esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti<br />

facoltà della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di comproprietà o il diritto di esercitarne<br />

in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione<br />

sollevata, della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa i beni comuni e rientra, pertanto, nella competenza<br />

per materia del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.<br />

RISARCIMENTO DEL DANNO, RESTITUZIONE DELLA CAPARRA VERSATA E<br />

DELLE SOMME CORRISPOSTE AL CONDOMINIO PER ONERI PREGRESSI<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, SENTENZA N.5780 DEL 10 MARZO 2009<br />

La Corte di Cassazione ha rilevato come il giudice di secondo grado, nella fattispecie,<br />

è incorso in errore nel confermare la decisione del giudice di primo grado che aveva<br />

escluso la proposizione della domanda di restituzione. La ricorrente, a seguito del<br />

forzoso mutamento della domanda principale in quella di risoluzione del contratto, pur<br />

richiedendo come domanda accessoria il risarcimento del danno aveva, tuttavia, evidenziato le singole<br />

componenti di esso, includendovi la restituzione di quanto versato a titolo di acconto sul prezzo e il rimborso di<br />

quanto corrisposto al condominio per spese condominiali pregresse. La Corte d’Appello non ha quindi risposto<br />

alle doglianze dell’appellante, essendosi limitata al mero rilievo della mancanza di una specifica domanda,<br />

senza esaminare il contenuto sostanziale di quella proposta, come del resto aveva sollecitato l’appellante.

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