06.06.2013 Views

Raccolta Sentenze

Raccolta Sentenze

Raccolta Sentenze

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

del Codice penale che autorizza "la reclusione fino a un anno o la multa fino a 309 euro nei confronti di<br />

chiunque distrugge, deteriora in tutto o in parte o rende inservibili cose mobili". In particolare, i giudici di<br />

legittimità hanno scritto che "sussiste l'ipotesi del deterioramento, in caso di danni procurati da una incisione<br />

della carrozzeria di un'autovettura, perché trattasi di condotta che non comporta una semplice alterazione<br />

estetica rimovibile con un intervento di ripulitura, ma un'alterazione dell'integrità materiale del veicolo che<br />

rende indispensabile un intervento ripristinatorio perché altrimenti la parte della carrozzeria rimasta priva<br />

della protezione della vernice sarebbe lasciata esposta ai fenomeni atmosferici e di ossidazione".<br />

LITI CON COMPAGNIE TELEFONICHE? PRIMA DEL GIUDIZIO VA FATTO IL TENTATIVO DI<br />

CONCILIAZIONE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.24334/2008<br />

Il privato che intende agire in giudizio nei confronti di una Compagnia telefonica deve esperire<br />

preventivamente il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio e ciò anche se non<br />

è ancora diventato formalmente cliente della Compagnia. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte<br />

di Cassazione che ha reso noto il seguente principio di diritto "in tema di contratti in materia di<br />

telecomunicazioni tra utente e soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le fattispecie<br />

disciplinate dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 ('Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e<br />

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo') e dal 'regolamento concernente la risoluzione<br />

delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti' approvato da detta Autorità, anche le<br />

controversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno dei predetti contratti, sono assoggettate alla<br />

disciplina prevista in detta normativa nel comma 11 dell'art. 1 della legge e negli artt. 3 e 4 del regolamento;<br />

e quindi l'attore, prima di agire in giudizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di<br />

conciliazione al Corecom competente per territorio".<br />

RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE PER MANCATO PAGAMENTO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.19499 DEL 16 LUGLIO 2008<br />

La Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza in esame, ha rivisto la sua posizione in<br />

materia di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, derivante dall’inadempimento di<br />

obbligazioni che abbiano ad oggetto una somma di denaro.<br />

Nella circostanza, il Giudice di legittimità ha enunciato principi assolutamente rivoluzionari capovolgendo i<br />

pregressi indirizzi giurisprudenziali. La norma di cui all’art. 1224, co. 2, c.c., dispone che “al creditore che<br />

dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata<br />

convenuta la misura degli interessi moratori”. In precedenza, la questione relativa all’individuazione dei<br />

presupposti richiesti per il riconoscimento - prescritto dal legislatore codicistico - del diritto al risarcimento del<br />

maggior pregiudizio patito, era ampiamente dibattuta tra gli interpreti. Da un lato, vi era chi riteneva che per il<br />

creditore fosse sufficiente dedurre la qualità di imprenditore, onde provare, per effetto di presunzione<br />

collegata a detta connotazione professionale, il maggior danno subito. Dall’altro, si era affermata, invece,<br />

l’opinione di chi considerava necessaria l’allegazione della prova concreta della lesione economica<br />

registrata, a prescindere dalle qualifiche personali del creditore e dall’attività da questi esercitata. La difficoltà<br />

di fornire siffatta dimostrazione rendeva, quindi, conveniente per il debitore non adempiere tempestivamente<br />

alla propria obbligazione. La conservazione della somma che quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere gli<br />

permetteva, infatti, di lucrare sulla differenza tra quanto avrebbe potuto agevolmente ricavare - in termini di<br />

interessi o altri frutti di investimento - dal denaro non versato e quanto avrebbe, invece, dovuto rendere<br />

successivamente al creditore che avesse agito giudizialmente per far valere le proprie ragioni. La Corte di<br />

Cassazione ha fatto definitivamente chiarezza sulla questione. Ha introdotto il principio in base al quale il<br />

maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., ulteriore rispetto a quello già coperto dagli interessi legali<br />

moratori non convenzionali comunque dovuti, è in via generale riconoscibile in via presuntiva, a prescindere<br />

dalla prova fornita, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento. Non è più, quindi, richiesta<br />

l’appartenenza dell’avente causa ad una categoria predeterminata e privilegiata. Il beneficio, laddove ne<br />

sussistano i presupposti, può spettare a chiunque, indipendentemente dalla circostanza che egli sia un<br />

consumatore, un imprenditore, un piccolo risparmiatore o un artigiano. La misura della somma da<br />

riconoscersi a titolo di maggior danno è rappresentata dall’eventuale differenza maturata, a decorrere dalla<br />

data della messa in mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non<br />

superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, sempre annualmente determinato ai sensi dell’art.<br />

1284, co. 1, c.c..<br />

L’ammontare rivendicato, infatti, se restituito tempestivamente, è suscettibile di essere reinvestito, con<br />

conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria. Al debitore è, tuttavia, concesso di<br />

provare - pur con le difficoltà connesse alla raffigurabilità di un ipotetico ed economicamente inefficiente<br />

comportamento altrui - che dal proprio ritardo o inadempimento non è derivato alcun danno al creditore,<br />

oppure consegua un pregiudizio, di volta in volta, inferiore rispetto a quello presunto subito. Di contro, il

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!