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114 C. Citterio<br />
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
essendo possib<strong>il</strong>e ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> reclamo ex art. 14 ter, 35 e 69 O.P. per proporre pretese<br />
civ<strong>il</strong>istiche. Il provvedimento, con nota redazionale, è disponib<strong>il</strong>e in:<br />
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/9-/-/-/1518-inammissib<strong>il</strong>e_la_domanda_di_condanna_dell_amministrazione_penitenziaria_al_risarcimento_dei_danni_da_lesione_dei_diritti_del_detenuto_in_sede_di_reclamo_al_magistrato_di_sorveglianza/<br />
I percorsi argomentativi che hanno condotto alle due opposte soluzioni risultano<br />
di estremo interesse, fornendo spunti preziosi per un quadro normativo e giurisprudenziale,<br />
anche a livello europeo, sui complessi ed articolati principi che sono coinvolti<br />
dalla materia della ‘qualità’ della detenzione.<br />
Sul punto vanno segnalati anche i provvedimenti di condanna della Corte Edu<br />
che si succedono.<br />
Per mera esemplificazione è ut<strong>il</strong>e riportare un brano della sentenza della Corte di<br />
Strasburgo nel caso Sulejmanovic/Italia (ric. 22635/03, sent. 16.7.2009, definitiva<br />
<strong>il</strong> 6.11.2009): “1. Nel caso di specie, <strong>il</strong> ricorrente afferma di essere stato detenuto, dal<br />
30 novembre 2002 all’apr<strong>il</strong>e del 2003, in una cella di 16,20 m2, che divideva con altre<br />
cinque persone. Stando ai documenti prodotti dal Governo (precedente paragrafo 17), la<br />
cella assegnata al ricorrente era stata occupata da sei detenuti solo a partire dal 17 gennaio<br />
2003. La Corte osserva che, anche ammettendo che fosse stato così, resta <strong>il</strong> fatto che,<br />
per un periodo di oltre due mesi e mezzo, ciascun detenuto avrebbe disposto in media solo<br />
di 2,70 m2. Essa ritiene che una tale situazione abbia inevitab<strong>il</strong>mente causato disagi e<br />
inconvenienti quotidiani al ricorrente, costretto a vivere in uno spazio molto esiguo, di<br />
gran lunga inferiore alla superficie minima ritenuta auspicab<strong>il</strong>e dal CPT. A giudizio<br />
della Corte, la flagrante mancanza di spazio personale di cui <strong>il</strong> ricorrente ha sofferto è, di<br />
per sé, costitutiva di un trattamento inumano o degradante.<br />
2. Ne consegue che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa delle<br />
condizioni in cui <strong>il</strong> ricorrente è stato detenuto fino all’apr<strong>il</strong>e 2003.<br />
3. Lo stesso non può invece dirsi per <strong>il</strong> periodo successivo. Infatti, stando ai documenti<br />
forniti dal Governo, e non contestati dal ricorrente, a partire dall’apr<strong>il</strong>e 2003, l’interessato<br />
è stato trasferito in un’altra cella, che ha diviso prima con altre quattro persone, poi, a<br />
partire dal 26 maggio 2003, con altri tre o altri due detenuti. Ne consegue che, fino alla<br />
sua scarcerazione, <strong>il</strong> ricorrente ha disposto ora di 3,24 m2, ora di 4,05 m2, ora di 5,40<br />
m2. La sua situazione è quindi nettamente migliorata”. Il caso ha visto la condanna<br />
dello Stato italiano al pagamento della somma di 1000 euro, a titolo di risarcimento<br />
del danno morale (l’intero provvedimento è reperib<strong>il</strong>e tra l’altro in :<br />
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/pronunce/<br />
sentenze/2009/traduzione/SULEJMANOVIC%20-%20sentenza%20tradotta.doc ).<br />
Paiono esserci tutte le premesse per una sorta di effetto ‘Pinto2’, tenuto conto<br />
della già evidenziata diffusione delle carenze strutturali pertinenti.