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il libro - Silvio Riondato

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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />

Quale ragionevolezza nel penale?<br />

e sim<strong>il</strong>i 16 . La distinzione concettuale lascia aperto <strong>il</strong> problema dei contenuti e del<br />

rapporto fra i contenuti dei due diversi mondi normativi.<br />

L’idea della unità morale dell’uomo, su cui poggia <strong>il</strong> pensiero di Bettiol, pone problemi<br />

ed esigenze di unità (coerenza?) di valutazioni, con cui lo schema concettuale<br />

della distinzione fra diritto e morale è sollecitato a confrontarsi. Questo problema<br />

può essere formulato in termini di sostenib<strong>il</strong>ità morale o specifica eticità del diritto<br />

penale 17 , alla luce di un carattere specifico del diritto, non invece della morale: la<br />

disponib<strong>il</strong>ità di strumenti di coercizione.<br />

Appunto <strong>il</strong> nesso fra diritto e forza fa del diritto un tentativo di soluzione del<br />

problema politico primario, <strong>il</strong> problema hobbesiano 18 di assicurare protezione e sicurezza,<br />

condizioni di base della convivenza e di una possib<strong>il</strong>e cooperazione. Il diritto<br />

penale è anche una politica 19 : <strong>il</strong> suo rapporto con la morale e con la politica è legato al<br />

mezzo specifico – <strong>il</strong> potere di coercizione – che caratterizza e definisce l’ordine giuridico.<br />

Come ha scritto uno dei grandi intellettuali della modernità, «è <strong>il</strong> mezzo specifico<br />

della violenza, semplicemente, come tale, messo a disposizione delle associazioni umane,<br />

quello che determina la particolarità di ogni problema etico della politica» 20 . Possiamo<br />

(dobbiamo) aggiungere: che determina i problemi del diritto e in particolare del diritto<br />

penale, <strong>il</strong> settore dell’ordinamento giuridico che più d’ogni altro è caratterizzato<br />

dalla minaccia e dall’uso della coercizione, che rappresenta la più elementare (e più<br />

pervasiva) risposta ai problemi di sicurezza, che appare in grado di fornire alla legge<br />

morale la “forza coattiva e repressiva che la legge morale in sè non aveva” 21 .<br />

Al diritto penale chiediamo sicurezza, ma <strong>il</strong> diritto penale – arma a doppio taglio<br />

– è anche fattore di rischio. Se la sicurezza dei diritti chiede protezione al taglio buono<br />

del diritto penale, ha anche bisogno di protezione dal taglio pericoloso del penale<br />

e dei poteri di coercizione. Nel diritto è in gioco la moralità della coercizione, oltre che<br />

la sua razionalità tecnica. E’ per questo che, nell’orizzonte del positivismo giuridico<br />

e della separazione fra diritto e morale, “<strong>il</strong> rapporto con l’etica si propone, per <strong>il</strong> ramo<br />

penale dell’ordinamento, in termini di problematicità accentuata” 22 .<br />

16 Quando i giuristi parlano di rapporti fra diritto e morale, la morale è intesa non come comando<br />

interiore della coscienza, ma «nel senso oggettivo di ordinamento morale delle azioni e dei rapporti<br />

umani, come insieme di valutazioni e di precetti morali»: B. Petrocelli, Considerazioni sui rapporti fra<br />

diritto e morale, in Saggi di diritto penale, 1965, p. 175.<br />

17 D. Pulitanò, Diritto penale, Giappichelli, Torino 2009, p. 46.<br />

18 Come lo definisce B. W<strong>il</strong>liams, Realismo e moralismo in teoria politica, in In principio era l’azione,<br />

Feltrinelli, M<strong>il</strong>ano 2007, p. 5s.<br />

19 G. Bettiol, cit., p. 638.<br />

20 M. Weber, La politica come professione (la citazione è dalla traduzione italiana in M. Weber, Il lavoro<br />

intellettuale come professione, Einaudi, Torino 1966, p. 115).<br />

21 C. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, rist. <strong>il</strong> Mulino, Bologna 1993, p. 40.<br />

22 Pedrazzi C., Diritto penale, in Dig. Pen., 1990, p. 645.<br />

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