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il libro - Silvio Riondato

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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />

La memoria collettiva e pubblica di massacri e genocidi<br />

concernenti la determinazione o la limitazione della responsab<strong>il</strong>ità». Lo stesso richiamo<br />

− nell’art. 7, par. 2 − a «garanzie procedurali» e a disposizioni che eventualmente<br />

(«quando tali norme…») circoscrivono la responsab<strong>il</strong>ità non può avere ad oggetto<br />

tradizioni comuni agli stati membri, ma solo gli ordinamenti giuridici nazionali.<br />

Anche i lavori preparatori confermano l’interpretazione qui suggerita. La risoluzione<br />

legislativa del parlamento europeo del 29 novembre 2007 23 , sulla proposta di decisione<br />

quadro avanzata dal consiglio, chiedeva di modificare <strong>il</strong> par. 2 precisando che<br />

essa non obbligava gli stati a prendere «misure che siano in contrasto con i principi<br />

fondamentali comuni agli Stati membri, riguardanti la libertà di associazione e la libertà<br />

di espressione…»; l’emendamento esprimeva la volontà che le particolarità delle<br />

costituzioni nazionali non fossero opponib<strong>il</strong>i alla disciplina europea, ma esso non è<br />

stato accolto dal consiglio 24 .<br />

Al di là della relativa indeterminatezza delle clausole generali ut<strong>il</strong>izzate 25 , sembra<br />

dunque chiaro <strong>il</strong> loro senso complessivo: dal punto di vista dell’Unione, le fattispecie<br />

incriminatrici possono essere descritte comprendendo l’elemento della lesione effettiva<br />

di beni giuridici, o della loro concreta messa in pericolo, escludendo la punizione<br />

per le «mere» manifestazioni di pensiero.<br />

7. Libertà di pensiero e tradizioni costituzionali dei Paesi europei.<br />

La diversità di tradizioni costituzionali dei Paesi europei 26 , della quale dà atto la<br />

decisione, meriterebbe un approfondimento.<br />

23 Cfr. <strong>il</strong> documento P6_TA(2007)0552.<br />

24 Al momento dell’adozione della decisione, la Germania, con apposita dichiarazione a verbale, ha<br />

rimarcato che l’atto europeo lascia uno spazio di manovra ai singoli stati membri, in considerazione<br />

delle loro particolarità: vedi l’Addendum al progetto di processo verbale della sessione del consiglio<br />

dell’Unione europea (giustizia e affari interni), tenutasi a Bruxelles <strong>il</strong> 27-28 novembre 2008, reso pubblico<br />

<strong>il</strong> 27 gennaio 2009 (16395/08 ADD 1); sul piano interno, nell’attuazione della decisione quadro, la<br />

Germania si comporta di conseguenza (vedi <strong>il</strong> documento citato alla nota 39). Forse a dimostrazione<br />

di talune riserve mentali, nello stesso verbale si legge questa dichiarazione della commissione:<br />

«Tuttavia, secondo la Commissione, l’articolo 7, paragrafo 2, potrebbe essere interpretato nel senso di<br />

un’autorizzazione a far prevalere <strong>il</strong> diritto nazionale sul diritto dell’Unione. La Commissione rammenta<br />

in proposito la preminenza del diritto dell’Unione». Da segnalare infine che <strong>il</strong> testo presentato dal<br />

consiglio al parlamento parlava di «tradizioni o norme costituzionali»; nel testo definitivo <strong>il</strong> rinvio alle<br />

«norme» è caduto, ma ciò non sembra avere un particolare significato, alla luce degli elementi testuali e<br />

di quelli tratti dai lavori preparatori, che sopra sono stati messi in evidenza.<br />

25 Il manifesto sulla politica criminale europea (in Italia pubblicato in Quad. cost., 2010, p. 897 ss.), redatto<br />

da un gruppo di studiosi provenienti da dieci Paesi dell’Unione europea riuniti sotto la sigla ECPI<br />

(European Criminal Policy Initiative), ritiene che l’art. 1, par. 2, della decisione quadro sia un esempio<br />

di quei «concetti assolutamente indeterminati», che contrastano con <strong>il</strong> principio di determinatezza delle<br />

norme incriminatici (principio derivante da quello di legalità).<br />

26 La corte suprema degli Stati Uniti continua ad avere un atteggiamento molto liberale in punto di<br />

libertà di espressione: in Snyder v. Phelps, 562 U.S. (2011) si ritengono protette dal I emendamento<br />

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