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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
La memoria collettiva e pubblica di massacri e genocidi<br />
concernenti la determinazione o la limitazione della responsab<strong>il</strong>ità». Lo stesso richiamo<br />
− nell’art. 7, par. 2 − a «garanzie procedurali» e a disposizioni che eventualmente<br />
(«quando tali norme…») circoscrivono la responsab<strong>il</strong>ità non può avere ad oggetto<br />
tradizioni comuni agli stati membri, ma solo gli ordinamenti giuridici nazionali.<br />
Anche i lavori preparatori confermano l’interpretazione qui suggerita. La risoluzione<br />
legislativa del parlamento europeo del 29 novembre 2007 23 , sulla proposta di decisione<br />
quadro avanzata dal consiglio, chiedeva di modificare <strong>il</strong> par. 2 precisando che<br />
essa non obbligava gli stati a prendere «misure che siano in contrasto con i principi<br />
fondamentali comuni agli Stati membri, riguardanti la libertà di associazione e la libertà<br />
di espressione…»; l’emendamento esprimeva la volontà che le particolarità delle<br />
costituzioni nazionali non fossero opponib<strong>il</strong>i alla disciplina europea, ma esso non è<br />
stato accolto dal consiglio 24 .<br />
Al di là della relativa indeterminatezza delle clausole generali ut<strong>il</strong>izzate 25 , sembra<br />
dunque chiaro <strong>il</strong> loro senso complessivo: dal punto di vista dell’Unione, le fattispecie<br />
incriminatrici possono essere descritte comprendendo l’elemento della lesione effettiva<br />
di beni giuridici, o della loro concreta messa in pericolo, escludendo la punizione<br />
per le «mere» manifestazioni di pensiero.<br />
7. Libertà di pensiero e tradizioni costituzionali dei Paesi europei.<br />
La diversità di tradizioni costituzionali dei Paesi europei 26 , della quale dà atto la<br />
decisione, meriterebbe un approfondimento.<br />
23 Cfr. <strong>il</strong> documento P6_TA(2007)0552.<br />
24 Al momento dell’adozione della decisione, la Germania, con apposita dichiarazione a verbale, ha<br />
rimarcato che l’atto europeo lascia uno spazio di manovra ai singoli stati membri, in considerazione<br />
delle loro particolarità: vedi l’Addendum al progetto di processo verbale della sessione del consiglio<br />
dell’Unione europea (giustizia e affari interni), tenutasi a Bruxelles <strong>il</strong> 27-28 novembre 2008, reso pubblico<br />
<strong>il</strong> 27 gennaio 2009 (16395/08 ADD 1); sul piano interno, nell’attuazione della decisione quadro, la<br />
Germania si comporta di conseguenza (vedi <strong>il</strong> documento citato alla nota 39). Forse a dimostrazione<br />
di talune riserve mentali, nello stesso verbale si legge questa dichiarazione della commissione:<br />
«Tuttavia, secondo la Commissione, l’articolo 7, paragrafo 2, potrebbe essere interpretato nel senso di<br />
un’autorizzazione a far prevalere <strong>il</strong> diritto nazionale sul diritto dell’Unione. La Commissione rammenta<br />
in proposito la preminenza del diritto dell’Unione». Da segnalare infine che <strong>il</strong> testo presentato dal<br />
consiglio al parlamento parlava di «tradizioni o norme costituzionali»; nel testo definitivo <strong>il</strong> rinvio alle<br />
«norme» è caduto, ma ciò non sembra avere un particolare significato, alla luce degli elementi testuali e<br />
di quelli tratti dai lavori preparatori, che sopra sono stati messi in evidenza.<br />
25 Il manifesto sulla politica criminale europea (in Italia pubblicato in Quad. cost., 2010, p. 897 ss.), redatto<br />
da un gruppo di studiosi provenienti da dieci Paesi dell’Unione europea riuniti sotto la sigla ECPI<br />
(European Criminal Policy Initiative), ritiene che l’art. 1, par. 2, della decisione quadro sia un esempio<br />
di quei «concetti assolutamente indeterminati», che contrastano con <strong>il</strong> principio di determinatezza delle<br />
norme incriminatici (principio derivante da quello di legalità).<br />
26 La corte suprema degli Stati Uniti continua ad avere un atteggiamento molto liberale in punto di<br />
libertà di espressione: in Snyder v. Phelps, 562 U.S. (2011) si ritengono protette dal I emendamento<br />
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