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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
Le misure di prevenzione e <strong>il</strong> degrado delle garanzie<br />
persone sottoposte a misura di prevenzione personale. Preludono ad una confisca in<br />
caso di violazione delle anzidette prescrizioni (art. 32).<br />
2.4. L’amministrazione giudiziaria dei beni personali (art. 33 Cod. Ant.), tramite<br />
un amministratore appositamente nominato dal giudice, può aggiungersi ad<br />
una misura di prevenzione personale nei casi più gravi di pericolosità. Ma tale misura<br />
può essere applicata indipendentemente dalla misura personale, quando ricorrano<br />
sufficienti indizi che la libera disponib<strong>il</strong>ità di tali beni agevoli in qualsiasi modo la<br />
condotta, <strong>il</strong> comportamento o l’attività socialmente pericolosa. Dura per un periodo<br />
non superiore a cinque anni, ma rinnovab<strong>il</strong>e con nuova valutazione giudiziale.<br />
2.5. L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche<br />
(art. 34, co. 2 Cod. Ant.), riguarda beni ut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>i direttamente o indirettamente<br />
per lo svolgimento di attività economiche di qualsiasi tipo anche imprenditoriale,<br />
quando ricorrano sufficienti indizi per ritenere che <strong>il</strong> libero esercizio di tali attività<br />
agevoli la non meglio precisata “attività” delle persone nei confronti delle quali è stata<br />
(anche solo) proposta oppure applicata una misura di prevenzione personale ovvero<br />
di persone (semplicemente) sottoposte a procedimento penale per associazione a delinquere<br />
di stampo mafioso e certi altri gravi reati. Tendenzialmente questa misura<br />
concerne le attività economiche soprattutto imprenditoriali che sono sottoposte a<br />
condizioni di intimidazione e di assoggettamento da parte di associazioni di stampo<br />
mafioso (o fenomeni analoghi), sulle quali attività e condizioni preventivamente<br />
vengono svolte penetranti indagini (art. 34. co. 1 Cod. Ant.). Dell’amministrazione<br />
si occupa un apposito amministratore che rende conto ad un giudice delegato <strong>il</strong><br />
quale fissa le direttive generali (art. 40 cod. Ant.). Essa dura sei mesi rinnovab<strong>il</strong>i per<br />
non più di dodici mesi. La misura finisce o con la revoca, che dovrebbe implicare un<br />
certo “risanamento” ove possib<strong>il</strong>e, oppure anche con la confisca dei beni che si abbia<br />
motivo di ritenere siano frutto di attività <strong>il</strong>lecite o ne costituiscano <strong>il</strong> reimpiego. La<br />
revoca della misura può essere accompagnata dalla ulteriore, meno invasiva misura<br />
del controllo giudiziario (art. 34 co. 8 Cod. Ant.): chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione<br />
dei beni deve comunicare entro un certo termine al Questore e alla<br />
polizia tributaria tutti gli atti di disposizione e di gestione che superino un prefissato<br />
valore, per un periodo di almeno tre anni e di durata massima non precisata dalla<br />
legge.<br />
3. Prof<strong>il</strong>i costituzionali e degradanti applicazioni giurisprudenziali.<br />
3. Nell’<strong>il</strong>lustrazione degli ulteriori tratti salienti del sistema italiano si impone<br />
ora di ricordare che la Costituzione italiana contempla in sostanza la misura di prevenzione<br />
sotto <strong>il</strong> nome di misura di sicurezza già all’art. 25, co. 3 che stab<strong>il</strong>isce <strong>il</strong><br />
principio di legalità-tassatività per questa misura. Così la misura è autonomamente<br />
considerata, almeno formalmente, rispetto alla pena cui sono dedicate altre norme<br />
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