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il libro - Silvio Riondato

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30 D. Castellano<br />

F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />

interezza [si vedano, per esempio, le pagine dedicate al reato di truffa dell’Antolisei<br />

nella Parte speciale del suo Manuale 21 ].<br />

C’è di più. Il diritto penale, anzi <strong>il</strong> diritto tout court, non è qualcosa di individuab<strong>il</strong>e<br />

in termini di sola oggettività, vale a dire come se fosse una “cosa” che non ha<br />

relazione alcuna con <strong>il</strong> soggetto. Anzi, sotto certi prof<strong>il</strong>i, si deve dire che intercorre<br />

un rapporto di interdipendenza fra soggetto e bene giuridico, riconosciuto e protetto<br />

dal diritto. Il soggetto è sempre e necessariamente soggetto giuridico.<br />

Anche quando non gode della capacità di agire o non è (ancora o mai lo sarà) iuris<br />

et de iure imputab<strong>il</strong>e, esso richiama <strong>il</strong> diritto anche per escludere dalla propria vita<br />

temporaneamente o, in alcuni casi purtroppo, definitivamente la possib<strong>il</strong>ità dell’esperienza<br />

della capacità di agire. Soprattutto <strong>il</strong> diritto penale sarebbe inconcepib<strong>il</strong>e in<br />

difetto della soggettività, intesa non come soggettivismo ma come ente individuale<br />

reale dotato di razionalità e di libertà e, perciò, per natura domina delle proprie<br />

azioni. I Codici penali, anche quelli redatti ed approvati in contesti culturali che<br />

alla persona attribuivano un valore empirico (come alla luce della dottrina hegeliana<br />

avrebbe dovuto fare, per esempio, <strong>il</strong> Fascismo), non incorrono in questo errore: essi<br />

riconoscono, infatti, un valore sostanziale all’individuo con <strong>il</strong> “chiunque” con <strong>il</strong> quale<br />

iniziano molti loro articoli.<br />

Nell’azione umana è presente tutta la persona: come rationalis naturae individua<br />

substantia (secondo la celebre e insuperata definizione di persona data da Severino<br />

Boezio), come soggetto morale e giuridico. L’azione umana, poi, è rivelatrice ad un<br />

tempo degli aspetti oggettivi e soggettivi del diritto; anzi, come osservò opportunamente<br />

Mauro Ronco diversi anni fa, essa è <strong>il</strong> “luogo” nel quale è implicata la totalità<br />

dinamica dell’essere personale e in cui la persona si rivela 22 . È per questo che la libertà,<br />

la responsab<strong>il</strong>ità, <strong>il</strong> dolo, la colpa, che sono questioni teoretiche ed etiche oltre<br />

che (e prima che) giuridiche, formano un unico plesso con la natura dell’azione e<br />

comportano <strong>il</strong> rifiuto di ogni dottrina che, unitamente alla più radicale negazione del<br />

21 Cfr. F. Antolisei, Manuale di Diritto penale. Parte speciale I, a cura di Luigi Conti, Giuffrè, M<strong>il</strong>ano<br />

1977 (VII), p. 288, ove l’autore scrive testualmente: «Gli esposti r<strong>il</strong>ievi dimostrano che la fattispecie della<br />

truffa delineata dal nostro codice è troppo ristretta: essa lascia fuori non poche frodi che meritano pena.<br />

Il futuro legislatore non potrà esimersi dal riesaminare la configurazione di questo fondamentale reato,<br />

ampliandone in modo opportuno l’estensione o integrandola con altra più generica. Nell’occasione<br />

– continua l’Antolisei – dovranno essere considerate anche le frodi che si verificano nell’esecuzione<br />

dei contratti, le quali attualmente sono punite […] solo quando ledono gli interessi della pubblica<br />

Amministrazione». Come ho avuto occasione di commentare (cfr. D. Castellano, Ordine etico e<br />

diritto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, p. 69) «sono veramente incomprensib<strong>il</strong>i queste<br />

osservazioni e questo suggerimento se <strong>il</strong> reato dal punto di vista formale e dal punto di vista sostanziale<br />

altro non è che <strong>il</strong> comportamento umano contrario alla legge positiva e se questa altro non è che la<br />

volontà dello Stato considerata fonte del diritto».<br />

22 Cfr. Ronco, Il carattere personale della personalità penale, in Persona e diritto, cit., p. 70.

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