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il libro - Silvio Riondato

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86 R. Riz<br />

F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />

capacità di di stinguere <strong>il</strong> bene dal male e che non hanno la chiara possibi lità di determinarsi<br />

nella scelta delle loro azioni.<br />

Bene ha fatto, quindi, <strong>il</strong> legislatore a prevedere, nei loro confronti, la non punib<strong>il</strong>ità,<br />

no nostante l’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato.<br />

7.8. Non altrettanto si può dire del procedimento davanti al Giudice di pace<br />

(D.Lgs. 28 ago sto 2000 n. 274 e D.L. n. 91/2001, entrato in vigore <strong>il</strong> 2 gennaio<br />

2002) che riguarda un rito speciale al quale sono soggetti gli adulti e che, quindi, non<br />

ha la giustificazione della diver sità della persona soggetta a tale rito. Certo <strong>il</strong> processo<br />

davanti al Giudice di pace ha <strong>il</strong> me rito d’introdurre dei fattori aventi ca rattere chiaramente<br />

conc<strong>il</strong>iativi (N. Pisani) e di stac carsi dal solito schema di ri gidità del processo<br />

penale. Ma esso pone anche molti problemi di ordine costitu zionale e di conformità<br />

ai princìpi dell’ordinamento.<br />

In questa sede la nostra attenzione riguarda in particolare l’art. 34 del D.Lgs. n.<br />

274/2000, che prevede un’ipotesi di «esclusione della procedib<strong>il</strong>ità nei casi di particolare<br />

tenuità del fatto» (così la rubrica); precisando che «<strong>il</strong> fatto è di parti colare tenuità<br />

quando, rispetto all’interesse tutelato, l’eseguità del danno o del pericolo che ne è<br />

derivato, nonché la sua occasionalità e <strong>il</strong> grado della colpevo lezza non giustificano<br />

l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pre giudizio che l’ulteriore corso<br />

del procedimento può reca re alle esigenze di lavo ro, di studio, di famiglia o di salute<br />

della persona sottoposta ad inda gini o dell’imputato».<br />

La norma stessa distingue due ipotesi:<br />

– la prima, durante la fase delle indagini preliminari, in cui <strong>il</strong> Giudice può dichiarare<br />

con decreto d’archiviazione «non doversi procedere per la particolare tenuità del<br />

fatto» e ciò solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecu zione del<br />

procedimento;<br />

– la seconda, dopo l’esercizio dell’azione penale, la particolare tenuità può essere<br />

dichiarata con sentenza; ma essa presuppone, oltre alla particolare tenuità del fatto,<br />

che l’imputato e la persona offesa non si oppongano.<br />

Si legge nella Relazione al decreto legislativo che non è la fattispecie «astratta» di<br />

reato a risultare bagattellare, ma la fattispecie «concreta».<br />

Sull’art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 sono già sorte diverse impostazioni teori che,<br />

di cui ricordiamo le più im portanti.<br />

C’è chi sostiene che <strong>il</strong> Giudice di pace si troverebbe di fronte ad un fatto tipi co,<br />

antigiu ridico colpevole, ma di ridotta offensività ed importanza.<br />

Altri danno peso alla improcedib<strong>il</strong>ità, ma questa teoria contrasta con <strong>il</strong> dettato<br />

della legge, la quale richiede l’accertamento del danno, del pericolo, del grado di<br />

colpevolezza e quindi un’indagine che si colloca nell’ambito della struttura e de gli<br />

elementi costitutivi del fatto reato.<br />

Altri ancora parlano di rinuncia alla pretesa punitiva, che a sua volta fa sorge re<br />

dubbi di legittimità, non potendosi lasciar «determinare al Giudice diretta mente cri-

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