Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
86 R. Riz<br />
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
capacità di di stinguere <strong>il</strong> bene dal male e che non hanno la chiara possibi lità di determinarsi<br />
nella scelta delle loro azioni.<br />
Bene ha fatto, quindi, <strong>il</strong> legislatore a prevedere, nei loro confronti, la non punib<strong>il</strong>ità,<br />
no nostante l’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato.<br />
7.8. Non altrettanto si può dire del procedimento davanti al Giudice di pace<br />
(D.Lgs. 28 ago sto 2000 n. 274 e D.L. n. 91/2001, entrato in vigore <strong>il</strong> 2 gennaio<br />
2002) che riguarda un rito speciale al quale sono soggetti gli adulti e che, quindi, non<br />
ha la giustificazione della diver sità della persona soggetta a tale rito. Certo <strong>il</strong> processo<br />
davanti al Giudice di pace ha <strong>il</strong> me rito d’introdurre dei fattori aventi ca rattere chiaramente<br />
conc<strong>il</strong>iativi (N. Pisani) e di stac carsi dal solito schema di ri gidità del processo<br />
penale. Ma esso pone anche molti problemi di ordine costitu zionale e di conformità<br />
ai princìpi dell’ordinamento.<br />
In questa sede la nostra attenzione riguarda in particolare l’art. 34 del D.Lgs. n.<br />
274/2000, che prevede un’ipotesi di «esclusione della procedib<strong>il</strong>ità nei casi di particolare<br />
tenuità del fatto» (così la rubrica); precisando che «<strong>il</strong> fatto è di parti colare tenuità<br />
quando, rispetto all’interesse tutelato, l’eseguità del danno o del pericolo che ne è<br />
derivato, nonché la sua occasionalità e <strong>il</strong> grado della colpevo lezza non giustificano<br />
l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pre giudizio che l’ulteriore corso<br />
del procedimento può reca re alle esigenze di lavo ro, di studio, di famiglia o di salute<br />
della persona sottoposta ad inda gini o dell’imputato».<br />
La norma stessa distingue due ipotesi:<br />
– la prima, durante la fase delle indagini preliminari, in cui <strong>il</strong> Giudice può dichiarare<br />
con decreto d’archiviazione «non doversi procedere per la particolare tenuità del<br />
fatto» e ciò solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecu zione del<br />
procedimento;<br />
– la seconda, dopo l’esercizio dell’azione penale, la particolare tenuità può essere<br />
dichiarata con sentenza; ma essa presuppone, oltre alla particolare tenuità del fatto,<br />
che l’imputato e la persona offesa non si oppongano.<br />
Si legge nella Relazione al decreto legislativo che non è la fattispecie «astratta» di<br />
reato a risultare bagattellare, ma la fattispecie «concreta».<br />
Sull’art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 sono già sorte diverse impostazioni teori che,<br />
di cui ricordiamo le più im portanti.<br />
C’è chi sostiene che <strong>il</strong> Giudice di pace si troverebbe di fronte ad un fatto tipi co,<br />
antigiu ridico colpevole, ma di ridotta offensività ed importanza.<br />
Altri danno peso alla improcedib<strong>il</strong>ità, ma questa teoria contrasta con <strong>il</strong> dettato<br />
della legge, la quale richiede l’accertamento del danno, del pericolo, del grado di<br />
colpevolezza e quindi un’indagine che si colloca nell’ambito della struttura e de gli<br />
elementi costitutivi del fatto reato.<br />
Altri ancora parlano di rinuncia alla pretesa punitiva, che a sua volta fa sorge re<br />
dubbi di legittimità, non potendosi lasciar «determinare al Giudice diretta mente cri-