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il libro - Silvio Riondato

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122 S. <strong>Riondato</strong><br />

F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />

costituzionali. La Costituzione Repubblicana si è in tal modo rassegnata all’uscita<br />

dal sistema del doppio binario (pena-misura di sicurezza) nel quale si era realizzato<br />

<strong>il</strong> compromesso tra la Scuola classica e la Scuola positiva, recepito dal codice penale<br />

monarchico-fascista del 1930 (tuttora in vigore). La misura è autonoma e collegata a<br />

un principio garantistico rivolto a contenere per quanto possib<strong>il</strong>e l’altissimo tasso di<br />

arbitrarietà che caratterizza misure del genere. Sullo sfondo vediamo balenare lo Stato<br />

di Polizia con i suoi provvedimenti difensivi di carattere preventivo, la Difesa sociale<br />

con le correlate dottrine sulla pericolosità sociale personale e le relative misure di<br />

lotta, come bene ammoniva Giuseppe Bettiol 5 . Si tratta infatti di una misura di lotta<br />

alla criminalità, rivolta a prevenire la pericolosità personale per la sicurezza pubblica,<br />

avente contenuto afflittivo (limitativo di diritti), non necessariamente collegata a un<br />

pregresso reato. Criticamente la dottrina la definisce misura praeter delictum, ante<br />

delictum o sine delicto. La diversa misura di sicurezza del codice penale è sì anch’essa<br />

collegata alla pericolosità sociale (probab<strong>il</strong>ità di commissione di reati in futuro), ma<br />

è inoltre ancorata, in funzione di garanzia proprio della attendib<strong>il</strong>ità del giudizio di<br />

pericolosità, ad un presupposto costituito da almeno un reato debitamente accertato<br />

nel processo penale (misura post delictum). La misura di prevenzione si basa invece<br />

su una fattispecie-presupposto indiziante di pericolosità per la sicurezza pubblica,<br />

compresi indizi di reato, in un quadro che all’evidenza prelude già nel presupposto<br />

ad arbitrii e comunque a forti compressioni di diritti costituzionali.<br />

La misura di prevenzione costituisce così un autonomo “terzo binario” sostanziale,<br />

per così dire, accanto alla pena e alla misura di sicurezza del codice penale; e col<br />

tempo si è sempre più sv<strong>il</strong>uppato, anche in base ad esigenze pur minime di garanzia,<br />

un apposito binario processuale giurisdizionale, <strong>il</strong> “processo di prevenzione”, che solo<br />

per certi versi ha un’impronta penalistica di garanzia, e più marcatamente ha un’impronta<br />

penalistico-autoritaria. Bettiol notava che “Il delinquente teme più <strong>il</strong> giudizio<br />

di pericolosità che quello di colpevolezza” 6 , ma tendeva ad avversare la misura<br />

intendendola quale “espressione di una concezione rabbiosamente anti-democratica<br />

dello Stato” 7 . Può sorprendere quindi la circostanza che proprio in base ad un emendamento<br />

di Bettiol e di Giovanni Leone, <strong>il</strong>lustrato dal primo, nasce senza critiche <strong>il</strong><br />

terzo comma dell’art. 25 Cost. Ed è significativo che al riguardo Bettiol osservi, come<br />

già cennato: “Sullo sfondo vediamo balenare lo Stato di polizia, quindi non si tratta di<br />

misure che siano consone al cento per cento ad una costituzione liberale. Ma siccome lo<br />

Stato deve difendersi contro i delinquenti, è necessario che in certi casi possa disporre di<br />

5 G. Bettiol, Seduta del 15 apr<strong>il</strong>e 1947, AC, vol. I, p. 898.<br />

6 G. Bettiol, Sul problema della fattispecie penale, in Id., Scritti giuridici. Le tre ultime lezioni bras<strong>il</strong>iane,<br />

Cedam, Padova 1987, p. 9 (1).<br />

7 G. Bettiol, Il ruolo svolto dal codice penale Rocco nella società italiana (1981), in Id., Gli ultimi scritti<br />

1980-1982 e la lezione di congedo 6.V.1982, cit., p. 61 (53); G. Bettiol, Verso un nuovo romanticismo<br />

giuridico (1979), in Id., Scritti giuridici 1966-1980, Padova, Cedam 1980, p. 244 s. (243).

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