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88 R. Riz<br />
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
tutela penale è di «includere la nozione di bene giuridico in quella di rea to» 6 e che<br />
questo bene dev’essere stato effettivamente offeso.<br />
9.1. Prescindendo dalle varie teorie sulla liceità dei fatti inoffensivi, è certo che <strong>il</strong><br />
limite fra reato e fatto lecito può essere in concreto accertato solamente dal Giudice,<br />
<strong>il</strong> quale valuta e determina (come del resto ha precisato anche la Corte Costituzionale<br />
nella sentenza n. 62/1986 e nell’ordinanza n. 57/2012) se <strong>il</strong> fatto commesso dall’imputato<br />
ab bia superato la «soglia del penalmente r<strong>il</strong>e vante», prendendo come parametro<br />
per <strong>il</strong> suo ac certamento <strong>il</strong> bene giuridico tutelato dalla norma penale, e giudicando<br />
se esso sia stato realmente leso.<br />
Questa non dev’essere una scelta discrezionale del Giudice. L’unico pa ra me tro certo<br />
che consenta di distinguere fra lecito ed <strong>il</strong>lecito («teoria dei limiti dell’offensività»)<br />
dovrà essere l’accertamento, chiaramente motivato della man canza di una sostanziale<br />
offesa del bene giuridico tutelato dalla norma con parti colare riguardo alla fattispecie<br />
contestata. Qunado nel caso concreto c’è un’offe sa, ancorché minima, <strong>il</strong> Giudice dovrà<br />
attentamente valutare se essa supe ra, o no, la soglia dell’offensività.<br />
Decidere se la condotta abbia su pe rato i limiti del consentito, significa, quindi,<br />
esprime re <strong>il</strong> giudizio se <strong>il</strong> fatto concreto costituisca o no una sostanziale lesione o<br />
messa in pericolo del bene al quale <strong>il</strong> legislatore ha inteso accordare la sua tutela.<br />
9.2. A questo punto si pone <strong>il</strong> quesito: visto e considerato che <strong>il</strong> Giudice è vincolato<br />
alla legge, qual è <strong>il</strong> limite minimo al quale egli deve attenersi nel giu dicare se si<br />
tratti di reato o di un fatto lecito non offensivo?<br />
La risposta è chiara: solo confrontando l’evento con la fattispecie conte stata, <strong>il</strong><br />
Giudice potrà accertare che manca addirittura quel minimo denomina tore co mune a<br />
tutti i reati che è la lesione del bene giuridico tutelato.<br />
In tal caso egli dichiarerà che <strong>il</strong> fatto non sussiste (art. 530 c.p.p.).<br />
La realtà è che i fatti inoffensivi non sono la regola, ma un’eccezione (e sulle eccezioni<br />
non bisognerebbe costruire delle teorie), ma ogni tanto si pre sentano nella<br />
prassi giudizia ria, e solo <strong>il</strong> Giudice può risolvere <strong>il</strong> caso, accer tando che l’evento non<br />
costituisce offesa del bene giuridico tutelato dalla norma penale. La constatazione che<br />
i fatti non hanno r<strong>il</strong>evanza penale, esige un’indagine attenta sulla loro natura ed un<br />
accer tamento se al limite possano essere considerati non offensivi del bene giuridico<br />
pe nalmente tu telato. In questi ultimi casi <strong>il</strong> metodo dell’accertamento e della conseguente<br />
decisione è solo la corretta motivazione del Giudice sui limiti della <strong>il</strong>liceità<br />
6 G. Bettiol, L’odierno problema del bene giuridico, in “Scritti”, Tomo II, 911 ss; in “Diritto Penale”, 11<br />
ed., Cedam, Padova 1982, 188 ed in “Bene giuridico e reato”, 1938.