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il libro - Silvio Riondato

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20 S. <strong>Riondato</strong><br />

F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />

dell’esecuzione penale, secondo <strong>il</strong> disposto costituzionale per cui le pene «non possono<br />

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27, co. 3, Cost.) 20 . Il<br />

senso di umanità della pena, che oggi tanto manca nella quasi intera società quanto<br />

è virtuale assente nelle considerazioni giudiziali nonostante la perentoria r<strong>il</strong>evanza<br />

giuscostituzionale, si colloca nella costruzione bettioliana veicolando la prevenzione<br />

speciale-rieducazione, sia pur di fatto come effetto di una pena retributiva realmente<br />

eseguita secondo criteri di umanità – <strong>il</strong> “di fatto” sta a significare l’estraneità alla pena<br />

in nome del prevalente rispetto della libertà interiore del condannato, mentre però<br />

di diritto opera l’istanza di umanizzazione ex art. 27 co. 3 Cost. che reca l’istanza<br />

rieducativa. Perciò la prevenzione speciale non è in buona sostanza negata, tanto<br />

che Bettiol, confrontandosi col Grispigni, afferma, sì, che nel contrasto tra prevenzione<br />

generale e prevenzione speciale la seconda non deve avere la meglio, ma dà la<br />

prevalenza «ad un criterio di certezza e sicurezza giuridica [retribuzione n.d.r.] che<br />

assorba in sè anche talune esigenze della prevenzione speciale 21 ». Bettiol, soprattutto a<br />

partire dagli anni ’60, non è un avversario della rieducazione/risocializzazione/non<br />

desocializzazione, ma semmai un fautore di essa purchè non gli venga proposta come<br />

essenziale alla pena. L’individualizzazione dei provvedimenti penali nel quadro delle<br />

esigenze di prevenzione speciale è in funzione della rieducazione del delinquente,<br />

sempre che di rieducazione ci sia bisogno, perchè non tutti i delinquenti necessitano<br />

di rieducazione, e non tutti sono correggib<strong>il</strong>i 22 .<br />

Più in generale, <strong>il</strong> processo di umanizzazione del diritto penale inizia a prof<strong>il</strong>arsi<br />

secondo <strong>il</strong> Maestro quando <strong>il</strong> diritto si pone al servizio dei valori morali, sottraendosi<br />

alla funzione di regolamentazione brutale di fatti materiali o al servizio di una ideologia<br />

totalitaria: «Umanizzazione è sinonimo di eticizzazione. Non si può concepire<br />

un processo di umanizzazione se non è alimentato da una salda concezione morale<br />

di vita, ed ogni moralizzazione che sia veramente tale non può che portare ad una<br />

umanizzazione del diritto penale». Insomma, l’umanizzazione del diritto penale può<br />

manifestarsi pienamente tramite l’umanizzazione dello Stato, quando cioè lo Stato sia<br />

organizzazione di uomini liberi che hanno un determinato fine morale da raggiunge-<br />

20 Bettiol, Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali, cit., p. 845.<br />

21 Bettiol, Diritto penale, Cedam, Padova 1982, p. 52 (cors. nostro).<br />

22 Cfr. G. Zuccalà, Giuseppe Bettiol nel ricordo del suo allievo Giuseppe Zuccalà, in Bettiol, Pellegrino,<br />

cit., p. 278. La disgiunzione tra pena e rieducazione, cara a Bettiol, è attualissima, se si pensa a quanto<br />

è stato deciso da parte della Corte costituzionale (21 novembre 2000, n. 518, in «Diritto penale e<br />

processo», 2000, p. 1590) riguardo ad uno degli esempi più tradizionali e significativi della funzione<br />

simbolica svolta dal diritto penale, la previsione dell’ incesto come delitto (art. 564 c.p.), in relazione<br />

alla sottofattispecie dell’incesto tra affini in linea retta, nel caso suocero e nuora, caso che può dirsi<br />

“scolastico” quanto alla problematicità di una giustificazione dell’intervento penalistico nel campo del<br />

c.d. “ordinamento sessuale della famiglia”. Si veda al riguardo S. <strong>Riondato</strong>, Introduzione a famiglia nel<br />

diritto penale italiano, in S. <strong>Riondato</strong> (a cura di), Diritto penale della famiglia, vol. IV in Trattato di<br />

diritto di famiglia, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, M<strong>il</strong>ano 2011, p. 17 ss.

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