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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
La crisi dell’ordine costituzionale<br />
mondo sociale, impregnato da volori religiosi, morali, politici, economici, che <strong>il</strong><br />
diritto in un dato momento viene a tutelare. Il diritto, e con ciò la separazione dalla<br />
fattualità naturalistica appare compiuta, non crea i valori, ma li trova preesistenti<br />
nella realtà sociale («che non è la realtà naturalistica»).<br />
Il testo nella sua lucidità argomentativa coglie, a mio parere, le coordinate di quel<br />
positivismo assiologico, che lungi dall’essere considerato un nostalgico ritorno al diritto<br />
naturale, nell’affermazione della netta separazione tra fatto naturalistico e mondo<br />
del diritto si pone in antitesi a quella dottrina del diritto del fatto che ha costituito,<br />
come vedremo, pur nelle sue variazioni la cifra del diritto nazionalsocialista.<br />
2. A differenza delle teorie kelseniane e della loro visione formalistica del diritto,<br />
la dottrina nazionalsocialista è tutta impregnata da categorie giuridiche, f<strong>il</strong>osofiche e<br />
politiche. In essa <strong>il</strong> diritto non è mera forma, ma è innanzitutto contenuto, fatto.<br />
Esso non può prescindere dalla vita del popolo, dalla sua Weltanschauung. Tutto ciò<br />
che Kelsen aveva accuratamente rimosso, per cogliere la purezza della dottrina del<br />
diritto, penetra invece nel diritto nazional-socialista, che si fondava sul riconoscimento<br />
della legittimità del potere basata sul diritto di derogare, di decidere nello<br />
Stato d’eccezione. Rispetto alla formalità normativa, ciò che contava era la fattualità,<br />
<strong>il</strong> fatto nella sua brutale fisicità, che giustificava la decisione. Allo Stato impersonale<br />
e alla sua soggettività giuridica, persona civitatis, secondo la nota espressione hobbesiana,<br />
viene sostituito lo Stato apparato - organizzativo, identificab<strong>il</strong>e in una persona<br />
fisica. Il Führerprinzip, sintetizzava nella persona fisica di un uomo tutto l’apparato<br />
organizzativo. In questo modo alla norma scritta, priva di contenuti, pura forma,<br />
viene contrapposto <strong>il</strong> Tatrecht, <strong>il</strong> diritto del fatto. Senza voler entrare nella complessa<br />
dottrina del diritto nazionalsocialista, per coglierne le diverse angolazioni, mi preme<br />
qui individuare nel concetto di fattualità <strong>il</strong> f<strong>il</strong>o conduttore che pur caratterizzando<br />
un preciso momento storico-politico, costituisce a mio parere un dato latente ad ogni<br />
ordinamento anche costituzionale. La reazione contro le dottrine liberali e individualistiche<br />
rispecchianti «la mentalità ebraica, portata al vuoto astrattismo» 3 che segna<br />
l’avvento del nazismo in Germania non poteva non comportare la sovversione delle<br />
fondamenta dommatiche del diritto costituzionale tedesco. Il rifiuto della nozione di<br />
universalità fa sì che <strong>il</strong> diritto nazionalsocialista venga inteso come diritto tedesco,<br />
esso vale entro i confini del Reich. I valori ritenuti assoluti, in realtà sono frutto della<br />
situazione politica. Così Schmitt. Se poi si analizza <strong>il</strong> pensiero di Otto Koellreutter<br />
si scopre in modo netto l’opposizione ad ogni concezione individualistica in cui diritto<br />
e politica non siano abbracciati. E’, infatti, da considerarsi irrealistico la separa-<br />
3 Cfr. P. Biscaretti Di Ruffia, L’esposizione dommatica del diritto costituzionale nella recente letteratura<br />
germanica, inglese, nordamericana e francese (1930-1940), in Ius, apr<strong>il</strong>e-giugno 1940, p. 303-304.<br />
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