You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
La memoria collettiva e pubblica di massacri e genocidi<br />
tribunale costituzionale tedesco ha assunto una posizione più aperta nei confronti<br />
della libertà di espressione. Il caso della Germania è molto interessante per noi, sia<br />
per evidenti motivi legati alla storia della prima metà del XX secolo, sia perché anche<br />
quel Paese conosce già una legislazione penale sul negazionismo.<br />
La sentenza è del 4 novembre 2009, ed è stata resa dal I Senato del Bundesverfassungsgericht.<br />
Essa ha ad oggetto l’art. 130, Abs. 4, StGB, introdotto con legge del 24<br />
marzo 2005.<br />
La disposizione stab<strong>il</strong>isce che «è punito con la reclusione fino a tre anni, o con<br />
multa, chiunque pubblicamente o in una riunione turba la quiete pubblica approvando,<br />
esaltando o giustificando la dittatura nazionalsocialista, in modo tale da ledere<br />
la dignità delle vittime». La lesione della dignità delle vittime non è dunque<br />
sufficiente a rendere <strong>il</strong>lecite le manifestazioni, occorrendo anche <strong>il</strong> turbamento della<br />
quiete pubblica. La norma è sospettata di contrastare con l’art. 5, Abs. 1 e 2, GG, che<br />
garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di accesso alle fonti,<br />
aggiungendo che «questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali,<br />
nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto al<br />
rispetto dell’onore della persona».<br />
Premesso che <strong>il</strong> Grundgesetz non conosce alcun principio fondamentale antinazionalsocialista,<br />
<strong>il</strong> tribunale costituzionale afferma 31 che «la Legge fondamentale<br />
garantisce la libertà di espressione anche ai nemici della libertà, facendo affidamento<br />
sulla forza del libero dibattito pubblico», e che «l’art. 5, par. 1 e 2, GG, garantisce<br />
la libertà di espressione come libertà spirituale, indipendentemente dal fatto che si<br />
tratti di opinioni nel merito corrette o pericolose».<br />
Quanto ai limiti apponib<strong>il</strong>i alla libertà di pensiero, <strong>il</strong> Bundesverfassungsgericht<br />
avverte − in via generale − che nella determinazione di essi occorrerà prendere inconsiderazione<br />
anche <strong>il</strong> valore della libertà di espressione (in applicazione della c.d.<br />
Wechselwirkungslehre) 32 .<br />
Nello specifico, la pace pubblica può essere un bene che si contrappone, limitandola,<br />
alla libertà di manifestazione; ma <strong>il</strong> limite opera quando <strong>il</strong> bene è concretamente<br />
in pericolo: «La sola mancanza di meritevolezza, come anche la sola pericolosità di<br />
certe opinioni, come tali non costituiscono motivo per limitarle. […] I pericoli, che<br />
vengono solo dalle opinioni come tali, sono troppo astratti per giustificare, da parte<br />
dello Stato, <strong>il</strong> divieto di esse» 33 . Ancora: protezione della pace pubblica non può voler<br />
dire «protezione dalla insicurezza soggettiva che deriva ai cittadini dal confronto con<br />
déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable<br />
de tels crimes par une juridiction française ou internationale».<br />
31 Al par. 67. Nei passi riportati i corsivi sono aggiunti.<br />
32 Par. 71.<br />
33 Par. 72, par. 74.<br />
215