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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />
Le misure di prevenzione e <strong>il</strong> degrado delle garanzie<br />
principio dell’habeas corpus. Su questa base è stato ritenuto che la misura di prevenzione<br />
costituita dall’obbligo di soggiorno in una certa località, accompagnato da una<br />
serie di prescrizioni, integri limitazione della libertà personale e soggiacia quindi alla<br />
garanzia giurisdizionale piena, di tipo penalistico stretto (art. 13 Cost.) 31 . Rispetto<br />
alla diversa misura costituita da un ordine di rimpatrio dato dal Questore, la stessa<br />
Corte ha ritenuto che la libertà di circolazione e di soggiorno sia cosa diversa dalla<br />
libertà personale 32 . Pertanto vale al riguardo la generale garanzia di Difesa secondo cui<br />
tutti hanno diritto di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti o interessi legittimi<br />
(art. 24 Cost.). Tale garanzia nel caso opererà dopo l’applicazione della misura e in una<br />
sede giurisdizionale e mediante un processo che non necessariamente deve soggiacere<br />
alle garanzie del processo penale. In materia di misure di prevenzione valgono quindi<br />
sicuramente i principi generali costituzionali sul giusto processo, che riguardano<br />
ogni tipo di processo (art. 111, co. 1 e 2 Cost.): legalità, contradditorio, parità delle<br />
armi, terzietà e imparzialità del giudice, ragionevole durata. Si può tuttavia discutere<br />
nei congrui casi sulla r<strong>il</strong>evanza di quelle norme costituzionali che svolgono in modo<br />
speciale <strong>il</strong> principio del giusto processo con riguardo al processo penale, ponendo garanzie<br />
più stringenti rispetto a quelle costituzionali processuali generali: per esempio<br />
informazione sull’accusa, vari diritti della Difesa, stretto principio del contraddittorio<br />
nella formazione della prova (art. 111 Cost., co. 3, 4, 5) 33 .<br />
4. (segue) specificità costituzionali concernenti le misure patrimoniali.<br />
4. Riguardo alle d<strong>il</strong>aganti misure patrimoniali di prevenzione, i margini di compressione<br />
dei diritti si allargano molto di più 34 . Nella considerazione comune – che<br />
non è però la mia – i diritti patrimoniali valgono comunque di meno della libertà personale<br />
e degli altri diritti fondamentali costituzionali. Peraltro <strong>il</strong> sistema delle misure<br />
di prevenzione patrimoniali non è puramente amministrativo nel senso che non sia<br />
mai coinvolta la minaccia di una pena limitativa della libertà personale. Infatti la legge<br />
tende a prevedere norme penali incriminatrici con pene limitative della liberta personale<br />
anche a “chiusura” del sistema stesso, cioè a tutela dell’effettività della prevenzione<br />
patrimoniale, perché commina pene in vari casi di mancata collaborazione degli interessati<br />
(per es.: art. 76, co. 4 e 5, 6,7 Cod. Ant.; art. 12 quinquies d.l. 306/1992 35 ; art.<br />
31 N. 419/1994.<br />
32 N. 2/1956; n. 45/1960; n. 68/1964; n. 384/1987.<br />
33 Si può inoltre discutere se <strong>il</strong> principio costituzionale che stab<strong>il</strong>isce l’obbligatorietà dell’azione penale<br />
(art. 112, co. 1 e 2 Cost.) riguardi anche l’azione di prevenzione.<br />
34 V. di recente, per tutti, D. Fondaroli, Misure di prevenzione e presunta pericolosità dei beni, in St.<br />
on. M. Romano, III, Jovene, Napoli 2011, p. 1507; G. Ruggiero, Inquadramento dogmatico e questioni<br />
applicative della confisca per equivalente in materia penal-tributaria, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, p.<br />
886. Ivi ult. ind.<br />
35 Norma non abrogata dal Codice antimafia. Cfr. Cass. 27666/2011: “L’oggetto giuridico del delitto<br />
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