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il libro - Silvio Riondato

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F<strong>il</strong>e riservato ad esclusivo fine di studio<br />

Il pensiero processualpenalistico di Giuseppe Bettol<br />

luogo della attuale configurazione degli uffici – circondariale, distrettuale e presso<br />

la Corte di Cassazione – la legislazione ordinaria possa dare vita ad un unico ufficio<br />

verticalizzato a livello nazionale. In tal modo si potrebbe arrivare ad un unico vertice<br />

più fac<strong>il</strong>mente soggetto alle pressioni dell’Esecutivo, considerando, altresì, la prevista<br />

maggiore componente dei membri del Consiglio Superiore di nomina politica. Nel<br />

testo del progetto l’art. 109 della Costituzione è modificato nel senso di non garantire<br />

la disponib<strong>il</strong>ità diretta della Polizia Giudiziaria da parte dell’autorità Giudiziaria.<br />

È evidente <strong>il</strong> rischio che la legislazione ordinaria crei un pubblico ministero senza<br />

armi. L’attività di indagine potrebbe divenire compito esclusivo della Polizia Giudiziaria,<br />

gerarchicamente sottoposta all’Esecutivo. Privato dei poteri di direzione delle<br />

indagini <strong>il</strong> Pubblico Ministero avrebbe la sola facoltà di fare proprie le risultanze delle<br />

indagini della P.G. per le proprie richieste al Giudice.<br />

Affidando esclusivamente l’attività di investigazione alla P.G., la stessa inevitab<strong>il</strong>mente<br />

svolgerebbe tale attività secondo le direttive dell’Esecutivo con tutti i margini<br />

di discrezionalità che lo stesso verrebbe ad imporre. Nei fatti <strong>il</strong> principio di obbligatorietà<br />

dell’azione penale viene a tradursi in piena discrezionalità.<br />

Il progetto modifica, invero, l’art. 112 della Costituzione nel senso che l’ufficio<br />

del Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri<br />

stab<strong>il</strong>iti dalla legge.<br />

Un aspetto particolarmente problematico è quello dell’esercizio dell’azione penale.<br />

Nei fatti l’azione penale e l’attività servente alla stessa di indagine è largamente<br />

discrezionale. Vi è una discrezionalità tecnica relativa alla valutazione dell’ut<strong>il</strong>ità<br />

delle indagini e dell’elevazione dell’imputazione, sotto la quale può celarsi anche, in<br />

qualche ipotesi, una discrezionalità di mera opportunità. Vi è poi la discrezionalità<br />

legata all’eccesso di carichi pendenti rispetto alle concrete possib<strong>il</strong>ità dell’ufficio comportante<br />

la scelta di priorità che si risolvono spesso nella prescrizione di molti reati.<br />

Non di meno residua un significato del principio di obbligatorietà dell’esercizio<br />

dell’azione penale legato all’art. 3 della Costituzione.<br />

Tale significato è nella circostanza che una volta superate le valutazioni tecniche,<br />

una volta superate le urgenze e le priorità, l’esercizio dell’azione penale non può fermarsi<br />

innanzi a valutazioni di opportunità.<br />

Una volta che si affermi <strong>il</strong> carattere di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale<br />

invero la legge non potrebbe che stab<strong>il</strong>ire criteri di priorità. Ma è da chiedersi:<br />

avrebbe una qualche ut<strong>il</strong>ità tale meccanismo? Le priorità sono insite in primo luogo<br />

nelle pene edittali previste per i reati, salvo che non le si voglia vedere nel pericolo<br />

di prescrizione dei reati dando la precedenza alla persecuzione dei fatti meno gravi<br />

rispetto a quelli più gravi. È da considerare inoltre che i reati non vengono commessi<br />

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